Costituzioni O.S.M.
edite nel 1987, per autorità del P. Michel Maria
Sincerny, priore generale del medesimo Ordine
vedi
Lettera di presentazione
Capitolo I - I Servi di Maria
1. L'Ordine dei frati Servi di Maria, sorto come espressione di vita
evangelico-apostolica, è una comunità di uomini riuniti nel nome del Signore
Gesù.
Mossi dallo Spirito, ci impegniamo, come i nostri primi Padri, a
testimoniare il Vangelo in comunione fraterna e ad essere al servizio di Dio
e dell'uomo, ispirandoci costantemente a Maria, Madre e Serva del Signore.
2. Tale impegno, radicato nella consacrazione battesimale ed espresso
con la Professione religiosa, viene da noi liberamente assunto per portare
alla sua pienezza il comandamento della carità. Esso implica uno sforzo
continuo per conformarsi a Cristo, che è venuto per servire e dare la vita
per gli uomini (cf. Mc 10, 45), e ha rivelato che tutti sono figli dello stesso Padre e fratelli
tra loro.
3. Nelle nostre comunità, richiamandoci alla Chiesa dei tempi
apostolici e alla Regola di sant'Agostino, viviamo concordi e unanimi nella
preghiera, nell'ascolto della Parola di Dio, nello spezzare il Pane
eucaristico (cf. At 2, 42-47; 4, 32-35) e il pane guadagnato con il nostro lavoro, in vigile attesa del
Signore che viene.
Uniti dalla carità e sostenuti dalla vicendevole stima, mettiamo in comune
beni, aspirazioni, attività e prendiamo fraternamente le nostre decisioni, a
norma del Diritto comune e proprio.
Secondo l'ispirazione mendicante del nostro Ordine, viviamo i valori
evangelici della provvisorietà, della insicurezza e della disponibilità ad
andare dove urge il nostro servizio.
4. La comune vocazione dei Servi non esclude la pluralità delle
forme. Nella loro ricerca di Dio, alcune comunità danno uno spazio più ampio
agli aspetti contemplativi della nostra vita; altre si dedicano a molteplici
servizi apostolici; altre adattano il loro modo di vivere alle esigenze di
nuove situazioni: queste forme sono, tutte, espressioni di quella vita con
cui cerchiamo di costituire una presenza operante della Chiesa nel mondo e
di offrire una testimonianza di amore consacrato a Cristo e agli uomini.
5. La comunione di vita e di intenti crea tra le nostre comunità
molteplici rapporti che le uniscono in una fraternità più vasta, nel
rispetto delle persone e delle autonomie locali. Spinte dalla carità e dai
muti legami, esse si prestano scambievole aiuto, collaborano nell'attività
apostolica, si organizzano in modo che la loro azione sia coordinata ed
efficace, ed eseguono con lealtà quanto è stato stabilito di comune accordo.
L'ideale dei Servi ha suscitato intorno alle nostre comunità o associato
all'Ordine numerose famiglie e gruppi che, costituendo espressioni
particolari di vita consacrata o laicale, partecipano all'unica nostra
vocazione. Con essi manteniamo rapporti di collaborazione spirituale e
apostolica.
6. Per servire il Signore e i loro fratelli, i Servi si sono dedicati
fino dalle origini alla Madre di Dio, la benedetta dell'Altissimo.
A Lei si sono rivolti nel loro cammino verso Cristo e nell'impegno di
comunicarlo agli uomini. Dal "fiat" dell'umile Ancella del Signore
(cf. Lc 1, 38) hanno appreso ad accogliere la Parola di Dio e ad essere attenti
alle indicazioni dello Spirito; dalla partecipazione della Madre alla
missione redentrice del Figlio, Servo sofferente di Yahveh, sono stati
indotti a comprendere e sollevare le umane sofferenze.
I Servi hanno onorato santa Maria come loro Signora con particolari atti di
venerazione: rivolgendole il saluto angelico all'inizio degli atti
comunitari; rendendole il tradizionale ossequio della "Vigilia della
beata Vergine"; dedicando a Lei le loro chiese; solennizzandone le feste
e celebrandone la memoria il sabato e al termine di ogni giorno.
7. Fedeli alla nostra vocazione di servizio, cerchiamo di cogliere il
significato della Vergine Maria per il mondo contemporaneo.
Fratelli degli uomini, camminiamo insieme con loro per raggiungere una più
intensa comunione di amore.
Sensibili alle istanze della Chiesa, approfondiamo la conoscenza di Maria,
Madre di Dio e degli uomini e della sua missione nel mistero della salvezza.
Vedendo in Lei il "frutto più eccelso della redenzione" (Sacrosanctum
Concilium, n. 103), assecondiamo con le nostre energie le esigenze liberatrici dei
singoli e della società. Consapevoli della divisione dei cristiani, ci
adoperiamo perché la Figlia di Sion divenga per tutti un segno di Unità.
Agli uomini insicuri proponiamo, quale esempio della fiducia dei figli di
Dio, la Donna umile che ha posto nel Signore la sua speranza.
Le nostre comunità siano una testimonianza dei valori umani ed evangelici
rappresentati da Maria e del culto che la chiesa le rende. Esprimeranno la
loro pietà mariana attingendo a forme proprie della nostra viva tradizione o
creandone altre, in frutto di rinnovato servizio alla Vergine.
Comunità dei Servi di Maria
I. Vita Comune
Capitolo II - La Comunità
8. Le nostre comunità sono formate da persone che, avendo scelto la
forma di vita dei Servi di Maria, vogliono vivere in comunione fraterna e
nel rispetto dei valori propri di ciascuno (cf. 1 Cor 12, 4-31), per raggiungere la perfetta dignità e la libertà di figli di Dio e
per dedicarsi con amore al servizio di tutti gli uomini.
9. Tutti siamo e ci chiamiamo "Servi"; tutti in quanto
fratelli, abbiamo la stessa dignità e siamo uguali tra noi. questa
uguaglianza esclude titoli onorifici, ma ammette le precedenze richieste
dalla carità, dal mutuo rispetto e dal riconoscimento dei compiti di
ciascuno.
10. In seno alla comunità, amata con fedeltà nelle ore liete e in
quelle tristi, non viviamo nella ricerca di una amicizia fraterna, nel dono
e nell'accettazione di ciascuno con le qualità e i suoi limiti.
11. Noi che abbiamo scelto il celibato per il Regno di Dio, dobbiamo
trovare nella fraternità un appoggio e un ambiente adatto per lo sviluppo
armonioso della nostra persona e per la fedeltà alla nostra scelta di
perfetta castità.
12. L'obbedienza alla Parola di Dio, vivente nella Chiesa, anima la
vita della comunità, costantemente protesa a scoprire la volontà di Dio su
di sé e sui fratelli.
13. L'obbedienza, fedeltà all'impegno di vita evangelica vissuta in
comunità, si attua inoltre osservando queste Costituzioni nello spirito
della Regola di sant'Agostino.
14. Ci serviamo fraternamente l'un l'altro ad imitazione di Cristo;
e, con senso di responsabilità, eseguiamo gli impegni insieme assunti.
15. Per un inserimento sempre più perfetto nella comunità e per il
rispetto dello sviluppo personale, si assicuri ad ogni frate una certa
stabilità nella stessa comunità e la continuità in un determinato genere di
lavoro.
In ogni trasferimento:
a) si tengano presenti il bene del frate e della comunità, le
necessità della Provincia o Vicariato, dell'Ordine e della Chiesa;
b) sia consultato il frate stesso;
c) i frati e le comunità siano consapevoli che la ricerca compiuta
insieme della volontà di Dio, il loro impegno di obbedienza e la
caratteristica di itineranti richiedono ad ogni frate di essere disponibile
e pronto.
16. a) La comunità, per favorire la preghiera, lo studio e il
lavoro dei fratelli, abbia cura di creare nella casa un clima di
raccoglimento e stabilisca tempi e ambienti in cui il silenzio sia
maggiormente osservato.
b) A tale scopo il Capitolo conventuale determini quali ambienti
debbano essere riservati esclusivamente ai frati; stabilisca inoltre norme
per un uso degli strumenti di comunicazione sociale consentaneo alla natura
e allo stile della vita religiosa.
17. Per un più ricco e autentico servizio e per sostenere la
concordia nella comunità, ognuno di noi riconosca i valori delle diverse età
e indoli, rispetti la coscienza e le opinioni di ciascuno, considerando le
inevitabili tensioni come segno di vita e trasformandole in occasione di
arricchimento reciproco.
18. La comunità abbia cura dei fratelli anziani o malati; dia ad essi
la sicurezza di essere benvoluti e di poter lavorare secondo le loro
possibilità; usi le terapie adeguate e manifesti, per ciascuno
personalmente, una costante premura. In caso di malattia grave, sia
sollecita nel procurare loro il sollievo dell'Unzione degli infermi e il
Viatico dell'Eucarestia.
19. L'adesione alla vita comunitaria non indebolisce ma rafforza il
nostro amore verso i familiari; terremo con loro rapporti improntati a
gratitudine e riserveremo loro una cordiale accoglienza, rendendoli in tal
modo consapevoli di far parte della nostra famiglia.
20. Gli impegni che riguardano tutta la comunità siano assunti
comunitariamente; gli impegni che riguardano singolo frati, ma rivestano una
certa importanza o abbiano carattere stabile, siano parimenti assunti con il
consenso del Capitolo conventuale, il quale, peraltro, rispetterà, per
quanto è possibile, la libertà e le iniziative di ciascuno.
21. Ogni frate deve risiedere nel proprio convento. Egli deve essere
membro di una comunità anche quando il suo lavoro apostolico, lo studio o
altro serio motivo, gli impediscono di vivere insieme con gli altri.
22. Se un frate lascia l'Ordine continueremo a considerarlo un
fratello, così da fargli sentire che il suo rapporto con l'Ordine resta
sempre un bene del quale non viene privato (cf. CDC can. 702).
23. Le nostre comunità, unite tra lo loro da una identica vocazione,
sono raggruppate in Province e Vicariati che insieme formano l'Ordine.
a) Tutte le comunità hanno la stessa dignità e tutte sono chiamate a
collaborare per la soluzione dei problemi comuni.
b) Nei rapporti tra comunità, Vicariati, Province e Ordine ci sia
comprensione delle rispettive esigenze, accettazione delle inevitabili
insufficienze e generosità nei sacrifici che la collaborazione comporta.
Capitolo III - La preghiera
24. Per noi che viviamo in una comunità di fede, ogni attività
compiuta nello Spirito, accresce la comunione con Dio nell'amore (cf. Col
3, 17; 1 Pt 2, 5). Tuttavia, secondo l'insegnamento e l'esempio del Signore,
riconosciamo nella preghiera un mezzo e un fermento per la crescita in tale
comunione, una sorgente ed una espressione essenziale della nostra vita
comunitaria e personale.
La Vergine, altissimo esempio di creatura orante (cf. Lc 1, 46-55; 2,
22-24. 41-42; At 1, 14), e per noi, suoi Servi, sostegno e guida nella via dell'orazione:
secondo la tradizione dell'Ordine, a Lei ci rivolgiamo, chiedendo il suo
misericordioso intervento, perché accompagni e sorregga la nostra
preghiera.
a) Tra le varie forme di preghiera, quella liturgica costituisce
azione sacra per eccellenza (cf. Sacrosanctum Concilium nn. 7 e 10).
Per la liturgia ci riuniamo possibilmente con il popolo: in essa incontriamo
Cristo, presente e operante con la sua virtù salvifica (cf. Sacrosanctum
Concilium n. 7), attingiamo il suo Spirito ed esprimiamo la realtà viva della
Chiesa in cammino (cf. Sacrosanctum Concilium n. 2).
La celebrazione dell'Eucarestia, segno di unità e vincolo di carità (cf.
S. Agostino, in Joannis Evangelium, tractatus 26. cap.), è il
centro della nostra preghiera: in essa proclamiamo e rendiamo attuale il
mistero pasquale di Cristo finché egli ritornerà (cf. Sacrosanctum
Concilium n. 47; 1 Cor 11, 26).
b) Ad imitazione della Vergine vogliamo vivere nell'ascolto della
Parola di Dio (cf. Lc 2, 19.51; 8, 19-21 e parall.; 11, 27-28), attenti ai suoi richiami nel nostro
intimo, negli uomini, negli avvenimenti ed in tutto il creato.
Questo atteggiamento ci porterà a scoprire i segni dei tempi e ad essere
fedeli ai valori che la Chiesa, nella sua missione profetica, deve
annunciare ed attuare.
c) La preghiera, compiuta insieme, contribuisce al mutuo
perfezionamento, ci unisce agli altri uomini nella ricerca di Dio e
stabilisce una sempre più intensa comunione con loro.
Tale comunione, che trascende lo spazio e il tempo, troverà la sua pienezza
nell'avvento definitivo del Regno di Dio.
25. Le nostre comunità si inseriscono pienamente nella vita della
Chiesa locale; nelle celebrazioni proprie seguono i libri liturgici
dell'Ordine; promuovono la creazione di forme liturgiche autentiche, tenendo
conto degli orientamenti pastorali, della sensibilità e delle tradizioni dei
singoli popoli.
26. Le azioni liturgiche rispondano alle situazioni reali della
comunità e del popolo, nell'orario, nel linguaggio, nell'attenzione alle
necessità dei fedeli e nella cura di favorire la loro partecipazione
attiva.
27. Fedeli alle nostre tradizioni, celebriamo come feste di famiglia,
sia nella liturgia che in altri modi fraterni:
a) le principali feste liturgiche di Nostra Signora, le maggiori
ricorrenze, mariane della Chiesa locale e, in vari momenti dell'anno, la
memoria della Vergine Addolorata che, partecipe alla missione del Servo
sofferente di Yahveh, è stata associata alla sua gloria.
b) la memoria dei Sette primi Padri, dei nostri fratelli e sorelle
santi, di san Giuseppe e di Sant'Agostino.
28. a) Previa intesa sulla frequenza, ognuno di noi prenda
parte attiva alla Messa della comunità, secondo il proprio dono e ministero,
in modo che si manifestino l'unità dell'azione e la varietà dei carismi.
b) Nei giorni in cui non si celebra la Messa comunitaria, i frati,
secondo la consuetudine dell'Ordine, partecipino all'Eucarestia, fonte e
culmine di tutta la vita cristiana, attingendo da essa grazia e forza per il
loro quotidiano impegno (cf. CDC can. 663 § 2).
29. Ogni giorno ci riuniamo tutti per la lode del Signore con la
celebrazione della Liturgia delle Ore, secondo il modo e l'orario stabiliti
dal Capitolo conventuale. In determinate occasioni, esprimeremo la nostra
creatività anche con altre forme di preghiera che rispecchino insieme lo
spirito della liturgia e le esigenze della comunità (cf. CDC can. 276
§ 2, n. 3).
30. Celebrando l'Eucarestia e la Liturgia delle Ore, ricorderemo
nelle intercessioni le necessità della Chiesa e dell'Ordine; pregheremo per
i fratelli e le sorelle, in particolare per coloro che presiedono, per gli
infermi, per le vocazioni e per quanti, con loro sacrificio, sono sensibili
al nostro servizio apostolico.
31. Poiché, per il nostro servizio, condividiamo le aspirazioni e le
inquietudini dell'uomo, dobbiamo cercare nel silenzio della cella un mezzo
per conoscerci, liberarci dall'egoismo e acquistare quell'atteggiamento di
amore a Dio e alle creature, che costituisce il termine del nostro cammino
religioso.
a) La comunità assicuri a ciascuno un tempo sufficiente, durante la
giornata, per la preghiera, lo studio e la meditazione della Parola di Dio,
alla quale sarà dedicata non meno di mezz'ora.
b) Sarà nostro compito programmare insieme giornate e periodi di
raccoglimento, lontano dagli impegni abituali. Anche quando tali giornate e
periodi hanno luogo nell'ambiente comunitario, si accolgano volentieri le
sorelle e i laici che desiderano prendervi parte.
c) Ciascuno osservi fedelmente il tempo stabilito per il ritiro
annuale e sia incoraggiato a scegliere, compatibilmente con i propri
impegni, periodi di rinnovamento spirituale.
d) Ogni frate abbia in grande stima la tradizione di recitare
quotidianamente la Corona dell'Addolorata.
32. Verso il fratello defunto manifestiamo il nostro amore
implorandogli la misericordia del Signore.
a) Il Priore o il Vicario provinciale comunichi subito al Priore
generale una breve notizia biografica del fratello defunto; il Priore
generale, a sua volta, la trasmetta a tutte le comunità.
b) Il giorno della sepoltura i frati della sua comunità e quelli
delle comunità vicine si riuniscono intorno a lui per impetrargli la luce e
la pace con la celebrazione dell'Eucarestia e del rito del commiato
cristiano, e con la preghiera della Liturgia delle Ore o altra preghiera di
ispirazione alla speranza della risurrezione.
c) Nelle altre comunità, ricevuta la notizia della morte, i frati si
riuniscono per offrire il sacrificio eucaristico, e per celebrare la
Liturgia delle Ore o recitare altre preci stabilite di comune accordo.
d) In occasione della morte di altri membri della famiglia dei Servi,
saremo fraternamente vicini alle loro comunità o famiglie, ed eleveremo per
essi la nostra preghiera di suffragio.
33. a) Ogni anno celebriamo, con l'Eucarestia e la Liturgia
delle Ore, l'anniversario di tutti i defunti della nostra famiglia: frati,
sorelle, genitori, familiari, laici associati a noi e benefattori.
b) Nelle preghiere di intercessione, faremo frequente memoria dei
nostri defunti.
Capitolo IV - Il Capitolo
34. Il Capitolo è la riunione di tutti i frati della comunità;
realizza la presenza del Signore promessa ai discepoli riuniti nel suo nome
(cf. Mt 18, 20); esprime la loro comunione di vita.
35. La comunità, riunita in Capitolo, approfondisce quei temi umani e
religiosi che rendono più intensa la fraternità e la collaborazione
apostolica; programma le proprie attività; esamina questioni pratiche;
prende le sue decisioni a norma delle Costituzioni nelle materie che non
rientrano nelle competenze decisionali del Priore, sia da solo, sia con il
voto del suo Consiglio (cf. Cost OSM, art. 45).
36. La comunità, in sede capitolare, verifica inoltre la sua fedeltà
al Vangelo e alle Costituzioni: in particolare la sua rispondenza alle
necessità degli uomini, della Chiesa e dell'Ordine, l'autenticità della sua
testimonianza e l'uso dei beni secondo lo spirito di povertà.
37. Il Capitolo si riunisce con regolarità, secondo la frequenza che
ha stabilito, e ogni qualvolta particolari circostanze lo richiedono.
38. Il Priore convoca il Capitolo e ne comunica in anticipo l'ordine
del giorno, in modo che tutti si preparino adeguatamente.
Ogni frate può chiedere la convocazione del Capitolo e proporre all'ordine
del giorno gli argomenti che riterrà opportuni.
39. Il Priore, con il consenso della comunità, può invitare al
Capitolo ospiti e collaboratori; per la trattazione di temi particolari,
preveda l'intervento di persone competenti.
40. Il Priore e ciascun frate si adeguino alle indicazioni del
Capitolo e ne eseguano con lealtà le decisioni.
41. I Capitoli vicariali, provinciali e generali sono, nella vita
dell'Ordine, momenti particolarmente fecondi.
I frati vi apportano il frutto di esperienze diverse e l'espressione di
esigenze personali e locali; esaminano e programmano gli impegni comuni con
senso di responsabilità, anche verso i fratelli che essi rappresentano.
42. Si promuovano riunioni interprovinciali, provinciali e tra
comunità vicine o impegnate in attività consimili, al fine di conseguire una
più profonda conoscenza e comunione fraterna, una più intensa collaborazione
e il comune rinnovamento.
Capitolo V - Il Priore
43. Il Priore - primo tra i fratelli - è il principale responsabile
della comunità. Memore che nell'assolvimento del suo compito e
nell'esercizio della sua autorità deve rendere testimonianza a Cristo,
venuto «non per essere servito, ma per servire» (Mt 20, 28), e per accrescere la vita nei suoi
(cf. Gv 10, 10), adempia al suo mandato come servizio, nell'amore, ai singoli frati
e alla comunità.
44. Il Priore presiede la vita comunitaria cercando di suscitare,
nella soluzione dei problemi comuni, l'interessamento e il consenso di tutti
i frati, per raggiungere la maggiore cooperazione possibile, ferma restando,
tuttavia, la sua autorità di decidere e di ordinare ciò che va eseguito.
Nei casi urgenti, dovendo decidere da solo, agisca con prudenza e come
rappresentante della comunità.
45. a) Il Priore, nelle comunità con almeno quindici professi
solenni, abbia il proprio Consiglio eletto dal Capitolo conventuale.
I casi nei quali il Consiglio deve dare il suo consenso o il suo parere,
perché il Priore possa procedere validamente, sono fissati dal Direttorio.
b) Il numero dei Consiglieri è stabilito dal Direttorio.
46. Il Priore promuova, con l'esempio e la parola, la vita comune e
la continuità del dialogo fraterno.
Eviti qualsiasi particolarità che lo separi dagli altri fratelli.
47. Il Priore sostenga i singoli frati nel loro impegno tenendo
presenti le capacità e i compiti di ciascuno. Sia solidale con essi nelle
contrarietà. Aiuti tutti a raggiungere la propria pienezza in Cristo (cf.
Ef 4, 13).
48. Il Priore sia pronto ad accogliere e ascoltare tutti i frati,
sensibile verso i bisognosi di cure e di attenzioni, sollecito in modo
particolare verso i malati gravi.
49. Il Priore corregga e aiuti fraternamente coloro che vengono meno
ai propri impegni.
Accetti lui stesso i suggerimenti e i richiami dei fratelli.
50. I frati sono tenuti a obbedire al Priore collaborando lealmente
con lui, affinché il servizio della comunità sia concorde.
51. Ai Vicariati, alle Province e all'Ordine presiedono,
rispettivamente, i Vicari, i Priori provinciali e il Priore generale. Essi
esercitano questo servizio in spirito fraterno per dare sicurezza e coraggio
ad ogni frate e ad ogni comunità nel proprio cammino religioso.
I frati, sapendo quanto sia impegnativo e oneroso il loro compito, li
assecondino con disponibilità e rispetto (cf. 1 Ts 5, 12-13).
Capitolo VI – Perdono e correzione fraterna
52. Nel nostro cammino verso la carità perfetta, andiamo soggetti a
cadute ed errori a causa della fragilità umana. Per questo, nei nostri
rapporti, dobbiamo vivere le parole del Signore: «Siate misericordiosi, come
è misericordioso il Padre vostro. Perdonate e vi sarà perdonato» (cf. Lc
6, 36. 37c).
La misericordia è riconosciuta come una delle caratteristiche dei Servi, che
continuano nella loro vita l'esempio della Madre di Dio.
53. Consapevoli della presenza del Signore in mezzo a noi (cf. Mt
18, 20), dobbiamo amarci e stimarci a vicenda (cf. Rm 12, 10), e portare gli uni i pesi degli altri
(cf. Gal 6, 2).
Eviteremo, pertanto, ogni maldicenza, come un. grave ostacolo alla vita
fraterna.
54. Se qualcuno di noi ritiene che un fratello sia nell'errore, in
via ordinaria parli prima con lui.
Qualora fosse necessario, esponga la cosa al Priore ed eventualmente alla
comunità (cf. Mt 18, 15-17).
55. Quando sia necessario esaminare comunitariamente l'operato di un
fratello, procederemo con spirito imparziale e caritatevole, memori delle
parole dì Gesù: «Togli prima la trave dal tuo occhio e poi ci vedrai bene
per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello» (Mt 7, 5).
56. Saremo con carità vicini al fratello colpevole, tenendo presente
che molte volte uno cade perché non è sostenuto dal nostro amore è dalla
nostra comprensione.
Capitolo VII - Testimonianza di povertà evangelica
57. Il lavoro, la comunione dei beni e il modesto tenore di vita
costituiscono la testimonianza di povertà, volontariamente assunta dalle
comunità dei Servi.
a) Con il lavoro quotidiano, partecipiamo alla sorte di tutti gli
uomini, collaboriamo all'attività creatrice del Padre, e ci associamo
all'opera redentrice di Cristo.
b) Avendo scelto di seguire il Cristo povero (cf. 2 Cor 8, 9) e di vivere in comunione fraterna siamo impegnati a mettere al
servizio della comunità e degli uomini tutte le energie, capacità, tempo e
frutto del lavoro.
Tale comunione di beni favorisce la libertà interiore e ci fa vivere lo
spirito delle beatitudini.
c) La semplicità del nostro stile di vita, in quanto elimina ciò che
ci separa dagli altri, permette a noi di essere in comunione con quelli che
siamo chiamati a servire e di costituire con loro una sola realtà in Cristo
Gesù (cf. Gal 3, 28).
58. Saremo solidali con quei frati, che fossero
chiamati dallo Spirito a vivere con i più poveri per partecipare alla loro
condizione e condividerne le ansie.
59. Ognuno di noi viva nella consapevolezza che il pane quotidiano,
come è dono della Provvidenza, così deve essere frutto del proprio lavoro.
60. Comunitariamente e singolarmente, siamo tenuti a offrire un
servizio concreto nell'ambiente in cui viviamo. Per questo saremo sensibili
alle esigenze del nostro tempo e promuoveremo quelle forme di vita cristiana
richieste dai contemporanei.
Nei limiti del possibile, si provvedano a ciascuno gli strumenti idonei al
suo lavoro.
61. Il Priore, sentito il parere del Capitolo, preveda per i frati
della sua comunità giorni e periodi di riposo.
62. La comunità, consapevole di amministrare i beni di Dio, ordini
ciò che possiede al servizio dei fratelli che la compongono, alle necessità
della Provincia, dell'Ordine e dei poveri.
I frati usino dei beni con cura e distacco, non creandosi inutili esigenze.
63. In segno di consacrazione e di povertà, tutti portino l'abito
dell'Ordine, costituito da tonaca, cinghia, scapolare e cappuccio.
Capitolo VIII - Refezione
64. Partecipiamo alla mensa comune con gioia e semplicità di cuore
(cf. At 2, 46), considerandola, assieme alla preghiera liturgica e al Capitolo,
una delle espressioni che maggiormente alimentano la vita fraterna.
65. Esprimiamo gratitudine a Dio per il cibo, con preghiere conformi
al tempo liturgico e alle circostanze particolari della comunità.
66. La mensa sia sobria, ma sufficiente; si abbia particolare cura
degli ammalati, il servizio sia compiuto fraternamente.
67. Normalmente gli ospiti siano accolti alla nostra mensa; ad essa,
quando è opportuno, prendano parte le persone che collaborano con noi.
Spetta al Capitolo conventuale stabilire le modalità.
Capitolo IX - Ospitalità
68. L'ospitalità esprime l'amore del frate verso il Figlio dell'uomo
che si presenta sotto le sembianze del pellegrino (cf. Mt 25, 35). Essa è uno dei modi con cui realizziamo il nostro servizio e la
nostra comunione con gli uomini.
69. La comunità accolga gli ospiti con semplicità e rispetto, e offra
loro la possibilità di prendere parte anche alla propria vita di preghiera.
70. La comunità si accordi nell’accettare le persone che chiedono di
condividere la sua vita fraterna in modo temporaneo o stabile, secondo le
modalità convenute con il Consiglio provinciale.
Capitolo X – Penitenza e conversione
71. Secondo l'insegnamento del Signore, riconosciamo nella penitenza
un valore permanente per la nostra vita, un mezzo necessario per il
progressivo passaggio dall'«uomo vecchio» alla «nuova creatura».
Nell'itinerario monastico la penitenza-conversione consiste
nell'orientamento radicale e costante della comunità e dei singoli verso la
novità di Cristo, e nella scelta dei mezzi per raggiungerla.
Per noi Servi, secondo l'esempio dei primi Padri e la tradizione
dell'Ordine, la penitenza consiste soprattutto nella carità intesa come
servizio gli uni degli altri (cf. Gal 5, 13b) e nell'esperienza di vita comunitaria, vissuta con sincero e
generoso impegno.
72. Momento e segno di tale itinerario sono alcune osservanze
penitenziali che il Signore e la Chiesa ci propongono: il frequente
accostarsi al sacramento della riconciliazione, l'esame quotidiano di
coscienza, le opere di misericordia, il digiuno, il silenzio e le altre
forme di ascesi.
Ogni comunità osserverà i giorni e i tempi penitenziali comuni alla Chiesa
ed eventualmente altri momenti particolari stabiliti con decisione concorde.
Ogni frate, poi, userà delle osservanze penitenziali secondo l'impulso dello
Spirito e la propria inclinazione, in modo che per ognuno di noi si avveri
la parola dell'Apostolo: «Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso
la loro carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se pertanto viviamo
dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito» (Gal 5,
24-25).
II. Servizio Apostolico
Capitolo XI - La Missione dei Servi di Maria
73. Mossi dalla grazia del Battesimo, dall'impulso dello Spirito
Santo e dalla consacrazione religiosa, noi, Servi di Maria, intendiamo
vivere e testimoniare l'amore cristiano. Desiderando attuare il carisma
dell'Ordine, ci doniamo al servizio degli altri (cf. 1 Gv 3, 16), prolungando nella storia della salvezza la presenza attiva della
Madre di Gesù.
74. Come il Figlio fu mandato da Dio Padre fra gli uomini divisi per
unirli come fratelli (cf. Gv 11, 52), così il nostro Ordine, comunità di fratelli in Cristo, è inviato
ad estendere la sua fraternità agli uomini d'oggi, divisi a causa dell'età,
della nazione, della razza, della religione, della ricchezza,
dell'educazione. Perciò esso si inserisce nella società, opera in mezzo al
mondo, partecipa alle sue speranze e ai suoi dolori e lo aiuta a scoprire il
valore e il pieno significato della vita e delle conquiste dell'uomo.
75. Come fratelli, uniti in comunità di vita nel nome del Signore,
siamo un segno dell'unione di tutti gli uomini in Cristo (cf. Gv 13,
34-35; 17, 20-21). Per questo motivo:
a) la comunità assumerà gli impegni del servizio apostolico e ne
programmerà l'attuazione assieme a tutti coloro che saranno chiamati a
partecipare alla sua realizzazione;
b) la comunità preferirà il lavoro di gruppo e cercherà di
collaborare con altre persone e istituzioni;
c) la comunità aiuterà i singoli frati a scoprire e a sviluppare i
loro doni. Inoltre li preparerà adeguatamente alla loro missione, tenendo
presenti sia le capacità individuali e le necessità dell'ambiente, sia
l'arricchimento della vita comunitaria;
d) ogni frate collaborerà in modo responsabile al lavoro della
comunità. Per raggiungere efficacemente questo scopo, si terrà costantemente
aggiornato, soprattutto su quanto concerne la sua attività;
e) la comunità esaminerà periodicamente l'autenticità della propria
vita e del proprio servizio apostolico.
76. Il nostro Ordine intende far proprie e rispendere alle necessità
di un mondo tormentato e in continua trasformazione. Perciò:
a) La comunità cercherà generosamente soluzioni concrete alle
esigenze della Chiesa locale, in cui è inserita e anche della Chiesa nelle
altre parti del mondo.
I frati sono soggetti alla potestà dei Vescovi in ciò che riguarda la cura
delle anime, l'esercizio pubblico del culto divino e le altre, opere di
apostolato.
b) La comunità, fonte di creatività apostolica, cercherà i mezzi più
adatti per rispondere alle mutevoli condizioni della società. Restando
fedele al nostro spirito, ricerchi e promuova, ove occorra, nuovi tipi di
servizio.
Il Consiglio provinciale studierà il modo di attuare i programmi che
eccedano la competenza e le possibilità della comunità locale e, qualora sia
necessario, chiederà le dovute autorizzazioni.
c) Ogni testimonianza apostolica sarà compiuta nella semplicità
evangelica, evitando la ricerca del prestigio e del privilegio.
d) La comunità offrirà a tutti il suo servizio, apostolico, ma
prediligerà i più poveri e bisognosi.
77. Confrontandoci con il mondo nel quale la Chiesa vive e opera per
la totale liberazione dell'uomo, assumiamo l'impegno di promuovere la
giustizia in mezzo agli uomini, figli dello stesso Padre.
78. Quei frati e quelle comunità che sentono l'esigenza di cercare
espressioni di vita diverse da quelle in atto, verifichino nella meditazione
e nella preghiera l'autenticità della loro chiamata interiore e, fin
dall'inizio, sottomettano il proprio progetto alle competenti autorità
dell'Ordine.
Capitolo XII – Testimonianza comunitaria
79. Le comunità, ad imitazione di quella dei nostri primi Padri, e
attente alle indicazioni della tradizione, desiderano irradiare il loro
amore nel mondo che le circonda, ravvivare le forme di apostolato che le
caratterizzano, adottare quelle suggerite dalle necessità della Chiesa e
svolgerle in fraterna armonia.
80. I frati, preferibilmente con i fedeli, si consacrino all'ascolto
e all'approfondimento della Parola di Dio, per nutrire la comunione con il
Signore e rendere più efficace il servizio apostolico.
81. La celebrazione dei Sacramenti e di altre azioni liturgiche sia
possibilmente comunitaria, per riunire religiosi e fedeli in un incontro più
intenso con Cristo e per manifestare meglio la natura della Chiesa (Sacrosanctum
Concilium, n. 2).
82. I frati della comunità con responsabilità parrocchiale a norma
del can. 520, allarghino il loro amore fraterno, suscitando attorno a loro
una sempre più vasta comunità di fede, che avrà la sua principale
manifestazione nell'assemblea eucaristica, e rendano testimonianza della
loro carità, promuovendo l'elevazione religiosa e sociale del popolo di Dio.
83. Il Parroco, con la sua opera, coordini e animi le varie attività
parrocchiali, le indirizzi; verso quella unità di azione che, per essere
efficace, deve nascere dal contributo di tutti, religiosi e laici.
84. Le comunità dei Servi, custodi e animatrici di luoghi dove
l'intercessione della Vergine si fa sentire in modo speciale, siano centri
di vita liturgica e penitenziale, fonti di spiritualità e di genuina pietà
popolare.
85. La comunità, attraverso l'insegnamento o altre forme convenienti,
concorra all'arricchimento religioso e intellettuale dell'ambiente in cui
opera.
86. I frati si dedichino alle varie forme contemporanee di
predicazione, e traducano la Parola di Dio in un linguaggio concreto e
attuale.
87. I frati cerchino di trasmettere agli uomini del loro tempo il
significato della realtà vivente della Madre di Cristo, ponendo in luce il
suo servizio a Dio e la sua missione nella Chiesa.
A questo scopo approfondiscano, anche attraverso lo studio, la conoscenza
della Vergine, per comunicarla al popolo di Dio con la vita, con la parola e
con gli scritti.
88. I frati siano sempre disponibili per assistere gli anziani e gli
infermi; incoraggino quanti si dedicano alle loro cure e collaborino con
essi.
89. I frati accolgano tutti, specialmente i più umili, ascoltandoli
con fraterna partecipazione. Nel servizio ai fratelli in necessità siano
coscienti del valore di questo atteggiamento che è espressione dell'amore di
Cristo verso i poveri.
90. La comunità, nel luogo dove opera, stimoli e sostenga gli
individui e i gruppi che sono desiderosi di donarsi a un servizio presso le
persone e i popoli più bisognosi.
91. Le comunità, accogliendo le direttive della Chiesa, valorizzino
in dialogo aperto l'incontro con tutti, cristiani e non cristiani.
Aiutino le iniziative già esistenti e possibilmente ne suscitino altre, per
promuovere il movimento verso l'unità.
92. La comunità, nella formazione umana e cristiana della gioventù,
attuata possibilmente nel contesto della famiglia, cercherà di trasmettere
ai giovani il senso della fraternità e della gioia cristiana derivanti dalla
nostra vita.
93. Per rispondere con pienezza al suo compito, la comunità sia
possibilmente stabile. Nel comporta si tengano presenti la capacità di
collaborazione e la continuità degli impegni apostolici.
94. Il Capitolo provinciale esamini la situazione di ogni comunità e
le sue iniziative, chiedendosi, nello spirito della Regola di sant'Agostino
e di queste Costituzioni, se la loro esistenza e la loro opera costituiscano
un'autentica testimonianza e un vero servizio.
Capitolo XIII – Apostolato missionario
95. I Servi di Maria, rispondendo al mandato del Signore di
annunziare il Vangelo a tutti gli uomini, sentano l'impegno di andare dove
la Chiesa non è ancora stabilita o si trova in uno stato di insufficienza.
Essi, con la loro vita eminentemente comunitaria, ne costituiscono la prima
presenza, che si svilupperà e crescerà attraverso l'evangelizzazione e i
Sacramenti fino alla maturità di una Chiesa locale.
96. Come Cristo (cf. Fil 2, 5-8), il frate si faccia uno del popolo presso cui giunge, adottandone
la lingua, comprendendone un modo di pensare e di credere, e condividendone
i problemi. In tal modo, con l'annuncio del Vangelo e la testimonianza della
fede, potrà far progredire il popolo dall'interno dei suoi più autentici
valori spirituali e culturali, fino a condurlo alla pienezza di Cristo (cf.
Ef 4, 13).
97. La comunità missionaria, pur attenta alle esigenze locali, curi
di rimanere aggiornata e sensibile agli sviluppi della Chiesa universale.
Nel programmare le sue attività abbia di mira la formazione delle comunità
cristiane, da cui possano sorgere animatori laici, catechisti, religiosi,
diaconi, presbiteri e vescovi, ai quali affidare gradualmente le
responsabilità ecclesiali.
98. La comunità missionaria renda tutti i frati dell'Ordine partecipi
dello sviluppo e delle necessità del suo lavoro, per tener vivo
quell'interesse che induca alla formazione e alla preparazione specifica di
sempre nuovi collaboratori.
99. Le singole comunità e le Province dell'Ordine hanno una vera
responsabilità nei, confronti delle Missioni; perciò sentano come propri il
lavoro e le preoccupazioni dei fratelli missionari, sostenendoli con l'aiuto
e sensibilizzando i laici tra i quali svolgono la loro attività.
Capitolo XIV – Collaborazione apostolica
100. Consapevoli che ogni cristiano è parte viva del popolo di Dio e
che lo stato religioso non ci separa dagli altri, ma ci costituisce in mezzo
agli uomini segno di unione, promuoveremo la collaborazione di tutti e di
ciascuno nel rispetto delle persone, delle istituzioni e delle situazioni.
101. Manterremo viva la comunione con gli altri membri della famiglia
dei Servi, sia religiosi che laici, realizzando nella propria consacrazione
a Dio e nello stesso spirito di Servi una comune crescita religiosa e un più
efficace servizio apostolico.
102. Collaboreremo ugualmente con tutte le famiglie religiose
associate al nostro apostolato e che richiedono il nostro ministero.
103. Perché i laici partecipino più direttamente alla comune azione
apostolica, arricchendola con i carismi della loro specifica vocazione, ne
ricercheremo e ne accetteremo la fraterna collaborazione; riconosceremo
inoltre, come veri collaboratori, quanti con i loro beni sostengono il
nostro apostolato.
Sviluppo Personale del Servo di Maria
I. Sviluppo Integrale
Capitolo XV – Lo sviluppo integrale del Servo di Maria
104. Avendo, con la professione dei voti, offerto a Dio tutta la
nostra persona (cf. CDC can. 607) consacrandoci all'Amore (cf. 1
Gv 4, 8) ad imitazione di Cristo (cf. Gv 17, 21-23; 15, 9.12-17;
13, 34; Regola di S. Agostino n. 1),
ci proponiamo di realizzarne la sequela quale suprema regola di vita
proposta nel Vangelo ed espressa nelle nostre Costituzioni (cf. CDC
can. 662).
105. La vocazione del Servo di Maria è una espressione particolare
della condizione fondamentale del popolo di Dio, che è un popolo di
fratelli. Comprende un invito gratuito di Dio e una risposta cosciente e
libera a seguire il Cristo in una fraternità apostolica, secondo lo spirito
del nostro Ordine.
Si sviluppa in seno alla comunità, che trasmette le ricchezze della Chiesa e
dell'Ordine e promuove i doni personali e le capacità di ognuno.
Poiché questa vocazione non si esaurisce in un solo atto, ma si perpetua in
un costante invito e in una continua accettazione, i principi formulati nel
presente capitolo debbono accompagnare il frate durante tutto il corso della
sua vita, nel perseguire l'ideale di giungere alla perfetta statura di
Cristo (cf. Ef 4, 13).
106. Lo sviluppo integrale del Servo di Maria si svolge in un clima
di autentica libertà, che la comunità gli offre con il suo costante aiuto.
Questo sviluppo richiede che egli si impegni nella ricerca dì ciò che è in
se stesso, in rapporto con Dio e con gli altri, accettando la verità del suo
essere, con le sue possibilità e i suoi limiti, per raggiungere una
illuminata presa di posizione nelle sue scelte.
In tal modo, reso libero da impedimenti e coercizioni, egli potrà dare una
adesione consapevole alla chiamata di Dio, impegnandosi nel cammino verso la
santità.
107. Ogni frate cerchi di raggiungere una effettiva capacità di
dialogo per sapere ascoltare, comprendere e agire, utilizzando il suo vigore
spirituale e tutte le risorse umane proprie e altrui.
Si renda idoneo a parlare il linguaggio degli uomini del suo tempo,
assimilando le ricchezze che gli sono offerte dalle diverse correnti
culturali o religiose, e dalle esperienze pratiche dell'ambiente nel quale
esercita il suo apostolato.
Così egli potrà, in spirito di carità, aprire se stesso e gli altri a tutte
le necessità umane.
108. Il Servo di Maria, vivendo intensamente la vita comunitaria, si
forma all'obbedienza responsabile e attiva, al dialogo fraterno e aperto che
lo rende sempre più accogliente, disponibile, pronto al reciproco aiuto e
libero da ogni egoismo.
109. Una retta comprensione dell'amore cristiano implica una positiva
valutazione delle esigenze affettive e porta il frate a quelle profonde
amicizie che ne arricchiscono la personalità e lo conducono alla perfezione
della carità.
110. L'ambiente familiare e i rapporti con la famiglia hanno un
influsso profondo sullo sviluppo del carattere e della vocazione.
Ogni frate sappia discernere il valore di tali rapporti e li coltivi con
senso cristiano di responsabilità.
111. Il frate, vivendo una vera vita fraterna, scoprirà e capirà la
particolare influenza di questa sulle attività del suo apostolato. Così si
renderà conto del senso della collaborazione, della flessibilità e della
creatività in rapporto alle iniziative apostoliche.
112. Il Servo di Maria prenda coscienza di essere un inviato del
Cristo (cf. Mt 28, 18-20; 2 Cor 5, 20) per servire come vivo testimone del Vangelo. Sia aiutato a
sviluppare e ad applicare i suoi talenti per l'apostolato e a impegnarsi
nella comunità ecclesiale con un'autentica vita cristiana. Così egli sarà
portato a compiere, secondo i doni ricevuti, un sincero sforzo per creare
nuovi orientamenti, che corrispondano alle esigenze dei tempi.
113. E' essenziale che il frate si impegni seriamente nella
progressiva scoperta del valore e della necessità della preghiera. Gli sia
data la possibilità, mediante l'istruzione ed il compimento di esperienze
diverse, di giungere ad apprezzarla adeguatamente. Convinto
dell'interdipendenza tra la preghiera personale e quella comunitaria, egli
trovi il tempo per coltivare ed esprimere, sia solo che in gruppo, la sua
unione con Dio e con i suoi fratelli.
114. La partecipazione viva alla liturgia è il mezzo più efficace per
una formazione religiosa integrale. Infatti, la liturgia, mentre esprime ed
accresce la nostra comunione con Dio, sviluppa il senso ecclesiale e
facilita la vera comunione tra i fratelli. Inoltre promuove nel frate la
capacità di creare delle assemblee oranti.
115. Lo sviluppo intellettuale, culturale, tecnico-scientifico del
Servo di Maria sia almeno uguale a quello dei contemporanei perché egli
possa integrarsi nella vita della società e contribuire personalmente al suo
progresso.
116. Ogni frate sviluppi in sé la capacità di discernere il profondo
significato cristiano nelle vicende umane. Tale capacità, alimentata da un
contatto continuo con la Parola di Dio, specialmente attraverso la Sacra
Scrittura, gli permetterà di ravvisare l'influsso del mistero di Cristo
nella storia del genere umano e nella vita della Chiesa. Consapevole delle
sue responsabilità di fronte al mondo, egli darà una risposta cristiana per
la soluzione dei problemi del suo ambiente e della società.
117. Il frate apprezzi in giusta misura la propria vitalità, con le
sue esigenze fisiche e psichiche. Eserciti una sana autodisciplina ed
utilizzi i mezzi necessari per conservare e perfezionare il dono della
salute.
118. Il lavoro manuale è un elemento integrante della formazione e
contribuisce all'equilibrio della persona. Il frate scopra in esso una
manifestazione pratica di amore verso i fratelli, un mezzo per vivere la
povertà, un aiuto per comprendere le condizioni di vita della maggior parte
degli uomini.
119. Siano assicurati a tutti i frati dei periodi per un rinnovamento
spirituale e per un aggiornamento pastorale e culturale da stabilirsi
d'accordo con la comunità e con le competenti autorità.
120. Poiché lo sviluppo personale del Servo dì Maria si protrae per
tutta la vita, il frate dovrà costantemente applicare questi principi e
utilizzare Ì mezzi formativi posti a sua disposizione: essi gli daranno la
capacità di cooperare, con piena consapevolezza, al conseguimento della sua
maturità umana e religiosa, per l'edificazione e il consolidamento del Regno
di Dio.
II. Formazione
Capitolo XVI – La Comunità di formazione
121. La formazione deve attuarsi in seno a una comunità a ciò
destinata e seriamente impegnata in una concreta testimonianza di vita
fraterna, che è la base per la formazione del Servo di Maria.
L'unione nella vita di preghiera e di lavoro, ha una
incidenza nella integrazione di tutti nella vita che professiamo, e ne aiuta
notevolmente lo sviluppo personale.
122. Per una collaborazione efficiente nella formazione, si richiede
un numero adeguato di frati competenti, impegnati direttamente o
indirettamente. Con il loro interessamento e ascendente, incoraggino i
giovani a servire Dio e il prossimo.
123. Per i vari periodi della formazione e per i candidati agli
Ordini sacri vi sia un maestro, eletto dalle competenti autorità.
Egli sia formato negli studi teologici e nella vita dello spirito; abbia
esperienza di pastorale e di formazione; sia disponibile, dotato di
sensibilità psicologica, e abbia la capacità di organizzare il lavoro di
gruppo.
Come principale responsabile della formazione, egli potrà proporre alla
competente autorità la scelta dei suoi collaboratori, con i quali concorderà
un programma unitario di attività formativa.
124. Le attività apostoliche del maestro e dei collaboratori non
devono distoglierli dal loro apostolato principale, che è la formazione, ma
contribuirvi.
Le attività apostoliche di coloro che sono nel periodo di formazione siano
scelte e programmate secondo lo sviluppo e le capacità di ciascuno, e
compatibili con le esigenze del loro stato (cf. CDC can. 660).
125. I vari periodi della formazione siano coordinati da una linea
costante di orientamento attraverso la collaborazione tra i frati delle
comunità di formazione e l'intesa con le autorità responsabili.
126. Tali comunità siano costituite in località nelle quali sia
possibile adire ai mezzi che contribuiscono alla formazione. In caso
contrario, vi sia una collaborazione tra le Province dell'Ordine, altre
comunità religiose, seminari o centri di formazione.
Capitolo XVII – I Candidati all’Ordine
127. Ogni frate e ogni comunità, con la loro vita e la loro
testimonianza, hanno un compito responsabile nel risveglio delle vocazioni
all'Ordine nostro.
Le iniziative per individuare le vocazioni, suggerite dalle condizioni
ambientali, spettano soprattutto alle comunità locali, le quali ne
esamineranno frequentemente l'efficacia.
128. Il promotore provinciale delle vocazioni presti una speciale
assistenza alle comunità locali per individuare e scegliere i candidati.
Abbia buona comunicativa, conoscenza della psicologia dei giovani e
attitudine a promuovere e a coordinare le iniziative.
129. Il programma per una presa di contatto con gli eventuali
candidati, i criteri per un giudizio sulla loro idoneità, l'autorità
competente e le modalità per l'accettazione, i relativi documenti e la
durata del prenoviziato, vengano determinati dal Direttorio.
130. I candidati siano accolti in case idonee, dove possano
sviluppare armonicamente la loro personalità e prendere chiara coscienza
della loro vocazione.
questo scopo si stabilisca nel Direttorio un metodo educativo basato
soprattutto sul contatto personale e su un adeguato e graduale inserimento
del candidato nella vita della comunità.
Capitolo XVIII – Il Noviziato
131. Il noviziato offre al candidato un tempo conveniente per una più
profonda conoscenza ed esperienza della nostra vita religiosa mediante la
partecipazione alla vita comunitaria.
Il candidato che, con scelta generosa e impegno responsabile, decide di
diventare formalmente membro dell'Ordine, ne farà richiesta al Priore
provinciale.
Nell'ammissione al noviziato e nello svolgimento di esso, si osservino le
disposizioni dei cann. 641-653.
132. Il candidato dovrà mostrare il desiderio di unirsi a noi Servi e
di assumere le responsabilità inerenti alla nostra vita fraterna.
Abbia disposizione alla preghiera, volontà di donarsi al servizio degli
altri, maturità proporzionata, conveniente salute fisica e psichica,
attestata da relativi documenti, e, normalmente, non meno di diciannove anni
di età.
133. L'ingresso nel noviziato sia celebrato con rito semplice e
gioioso, inserito in una liturgia comunitaria.
134. Mentre il novizio si impegna a scoprire se Dio lo chiama a
vivere la nostra vocazione, la comunità sostiene il suo sviluppo
umano-religioso ed esamina con lui le sue attitudini per la nostra vita
comunitaria e se egli ne assimila i valori.
135. Il novizio impari quanto sia importante un dialogo sincero e
aperto con i fratelli, specialmente con il maestro, primo responsabile del
noviziato, e con i suoi collaboratori per un maggiore inserimento e
progresso nella vita comunitaria. Egli stesso si adoperi con coraggio e
generosità per rimuovere quanto ostacoli la reciproca comprensione.
136. Il programma di studi del noviziato comprenda corsi e seminari:
per una maggiore conoscenza del nostro Ordine attraverso lo studio della sua
storia e della sua legislazione; per l'approfondimento dei temi importanti
della vita religiosa tradizionale e contemporanea; per lo studio della Sacra
Scrittura come fonte di vita spirituale e come fonte di ispirazione per la
vita religiosa; per una iniziazione alla conoscenza della natura della
preghiera e delle linee essenziali della liturgia; per una progressiva
comprensione del ruolo della Madre di Dio nella stona della salvezza.
Tutto questo arricchimento sia espresso in una liturgia vivente.
Il maestro, i suoi collaboratori ed i novizi si avvalgano, secondo le norme
del Diritto comune, della collaborazione di competenti e di istituzioni, e
di esperienze valide, compiute sia dentro che fuori della comunità.
137. Per poter svolgere convenientemente il programma indicato è
richiesto un numero sufficiente di novizi. In caso contrario, il Priore
provinciale con il consenso del suo Consiglio provveda diversamente;
138. a) Il noviziato, perché sia valido e perché costituisca
un'autentica e progressiva esperienza della vita religiosa, dovrà avere la
durata di un anno ed essere compiuto in una casa appositamente eretta.
b) Un'assenza dalla casa di noviziato di oltre tre mesi, continui o
discontinui, lo rende invalido.
c) Un'assenza che superi i quindici giorni deve essere ricuperata con
il prolungamento del tempo di noviziato per un uguale periodo.
d) Per brevi periodi e a discrezione del Priore provinciale, il
gruppo dei novizi può dimorare presso altri conventi della Provincia e
dell'Ordine.
139. Qualora il novizio possegga dei beni, prima di emettere la
Professione temporanea, ceda l'amministrazione e l'uso degli stessi a
persona di sua fiducia, e indichi coloro che saranno i destinatari dei
redditi del capitale.
140. a) Almeno ogni quattro mesi, tutta la comunità, compresi
i novizi, dia un giudizio sulla validità del programma svolto.
b) Ogni quattro mesi, il maestro insieme con i suoi collaboratori,
dopo un colloquio con ciascun novizio, stenda una relazione esauriente sul
suo progresso per il Consiglio provinciale. L’ultima relazione sui singoli
novizi sia accompagnata dal voto consultivo del Capitolo conventuale e dalla
domanda di coloro che intendono emettere la Professione temporanea.
Tutta la documentazione sia regolarmente inviata al Consiglio della
Provincia o del Vicariato di appartenenza, al quale spetta accettare con
voto collegiale la domanda dei novizi.
Capitolo XIX – La Professione Temporanea
141. Il candidato, nel periodo che va dall’entrata nella comunità, e
specialmente dall’inizio del noviziato, fino alla Professione solenne, si
prepara ad assumere un impegno definitivo.
Alla fine del noviziato, il novizio, con la Professione temporanea dei voti,
è consacrato a Dio mediante il ministero della Chiesa e viene incorporato
all’Ordine, stabilendo con esso dei legami reciproci.
Il novizio promette a Dio di osservare i consigli evangelici, impegnandosi a
viverli nella nostra vita fraterna secondo la Regola di sant’Agostino e le
nostre Costituzioni.
142. a) La Professione viene ricevuta dal Priore generale o
dal Vicario provinciale, o dal Priore Conventuale, o da un loro delegato.
L’Ordine, accogliendo il frate, gli garantisce i mezzi per realizzare
concretamente il suo impegno.
b) La Professione temporanea si rinnova ogni anno; per rinnovarla si
richiede il consenso del Priore provinciale o del Vicario provinciale,
valutata la relazione scritta del Maestro.
143. La Professione temporanea dei voti sia celebrata in una liturgia
comunitaria secondo l’Ordo Professionis Religiosae Ordinis Servorum Mariae,
con la seguente formula:
Ego frater … , qui in hac communitate … ,
iam … degui annos,
vobiscum fraterne vivens
et Evangeli studens testis esse,
instanter vos rogo ut mihi in vestro
concedatis perseverare consortio. ( vel similibus verbis a
Superiore maiori approbatis )
Ideo firma ac libera voluntate
Coram te, fratre … Maria, Priore generali,
( vel … nomine et vice Prioris Generalis)
voveo Deo Patri,
in obseqium beatae Virginia Mariae, Dominae nostrae,
me Christum secuturum evangelica servantem consilia
castitatis, paupertatis, oboedientiae,
secundum Regulam sancti Augustini
et Servorum Constitutiones
usque ad ... (pars quae mutari nequit)
Sancii Spiritus gratia,
Dominae nostrae intercessio,
caritas vestra, fraires,
haec vota professionemque meam
corroborent. Amen. (vel similibus verbi a Superiore maiori approhatis)
144. Con l'impegno di vivere la vita fraterna
secondo le esigenze del celibato per il Regno di Dio, della povertà
evangelica e dell'obbedienza religiosa, il frate, richiamandosi alla vita
casta, povera e obbediente che Cristo e la Vergine Madre vollero abbracciare
(cf. Lumen Gentium, n. 46), tende a rafforzare la volontà di consacrarsi totalmente a Dio, di
sviluppare il senso di responsabilità verso la sua comunità e verso
l'Ordine, e di crescere nel servizio di Dio e del prossimo.
145. Per realizzare la sua Professione, il frate approfondisca
continuamente la conoscenza dei voti, il loro fondamento nella Sacra
Scrittura e nella Tradizione della Chiesa, le conseguenze di ciascun voto in
rapporto alla propria vita, il loro valore apostolico nella Chiesa. Il suo
modo di vivere sia segno di una osservanza progressiva dello spirito dei
voti nella vita comunitaria e dell'impegno nell'edificazione del Regno di
Dio.
146. Sostenuto dalla grazia di Dio e dall'amore dei fratelli, il
frate comprenda che vivere la castità per il Regno di Dio è crescere nel
dono di sé a Cristo e a tutti gli uomini. Attraverso una progressiva
disciplina nel contesto di una maturità psicologica e affettiva, giungerà a
un autentico servizio apostolico in modo che gli uomini, mossi dal suo
amore, imparino essi stessi ad amare.
147. Durante questo periodo, il frate impari a vivere libero da un
egoistico attaccamento alle cose materiali. Il condividere tutto con tutti
gli farà apprezzare l'amore per la vita, quale dono di Dio, che anima la
stessa comunità, e lo renderà disponibile verso i bisognosi e i loro
problemi sociali. Per la sua fiducia nella Provvidenza e per il suo vivere
in comune, liberato dall'ansia dell'insicurezza economica, si sentirà libero
di darsi tutto, in una carità piena, all'adempimento della sua missione
apostolica.
148. L'obbedienza, esemplata su quella di Cristo che venne a fare la
volontà del Padre (cf. Gv 6, 38; 4, 34), è vissuta in seno alla comunità.
Perciò il Servo di Maria sia aiutato a comprendere le esigenze della
comunità e le conseguenze delle proprie decisioni. Sappia discernere la
complessità delle situazioni umane e rispondervi con fede attraverso il
contributo personale che esse richiedono. Si senta responsabile dei giudizi
e delle decisioni dell'autorità, poiché egli, con la sua condotta di vita
cristiana, aiuta la comunità e l'autorità a capire l'impulso dello Spirito.
Conoscendo la forza e la debolezza del suo giudizio, sappia comportarsi con
maturità di fronte al giudizio altrui.
149. L'impegno di volenteroso servizio al Signore e alla beata
Vergine Maria comporta nei nostri voti l'obbligo della perfetta continenza
nel celibato, la limitazione e la dipendenza nell'usare e nel disporre dei
beni, e la sottomissione alla volontà dei Capitoli e Priori quando decidono
secondo queste Costituzioni.
Capitolo XX – La Professione solenne
150. La Professione solenne è un atto pubblico che consacra il frate
per tutta la vita al servizio di Dio e del suo popolo nella perfetta sequela
di Cristo e nella totale dedicazione a nostra Signora, e lo conduce,
mediante l'osservanza dei consigli evangelici, alla pienezza della carità.
Con la Professione solenne il frate viene accolto definitivamente
nell'Ordine dei Servi di Maria, del quale assume interamente la vita e le
responsabilità.
151. Il frate che intende emettere la Professione solenne, ne faccia
formale domanda per iscritto al Priore provinciale o al Vicario. La domanda
sia accompagnata da una relazione del maestro e dal risultato della
votazione consultiva del Capitolo conventuale.
Per l'ammissione alla Professione solenne si richiede il voto collegiale del
Consiglio della Provincia o del Vicariato di appartenenza e il consenso del
Priore generale.
Qualora la domanda di ammissione presenti particolari difficoltà per essere
accolta, l'interessato verrà debitamente informato e avrà la possibilità di
esporre le ragioni in suo favore.
152. Prima della Professione solenne il frate deve fare la rinunzia
ai suoi beni patrimoniali e disporre di quelli di cui sicuramente egli
entrerà in possesso.
Nel compimento di tali atti si osservino le norme del Diritto comune e del
Diritto civile del proprio paese (cf. CDC can 668 §§ 4 e 5).
153. La Professione solenne non può essere emessa prima che siano
trascorsi tre anni di Professione temporanea, ne essere rimandata dopo che
ne siano trascorsi sei.
L'età minima richiesta per la Professione solenne è di ventitré anni.
154. La Professione solenne sia celebrata con adeguata solennità, con
la partecipazione delle comunità vicine e del popolo.
La formula della Professione solenne nell'Ordine dei Servi di Maria è la
seguente:
Ego frater ...
Divino verbo acque Spiritus Sancti gratia
impulsus,
promitto Deo Patri
me Christi eiusque Evangelii testem futurum
et munus sacrati amoris
erga Deum cunctosque homines expleturum,
assidue spectantem Mariam, Domini ancillam
et matrem.
Ideo coram hac fratemitate ...
torius Ordinis parte
et universalis Ecclesiae signo,
et coram te, Priore generali,
( vel… nomine et vice Prioris generalis),
libera scientique voluntace voveo
me usque ad mortem
Christum secuturum
in castitate, paupertate, oboedientia,
/ vel: in caelibatu propter Regnum caelorum,
in paupertate et oboedientia /.
Itaque promitto me vitam
vobiscum fraterne acturum
in oratione communi,
in lectione divina,
in fractione Panis,
studia, opera, bona
vobiscum communicantem,
secundum Regulam Sancti Augustini
et Servorum Constitutiones,
ut Domino, beatae Mariae
cunctisque hominibus deserviens,
praeceptum amoris adimpleam
et perfectam attingam caritatem.
Misericordis Dei gratia,
Dominae nostrae intercessio,
fratrumque caritas
sustineant meam fragilitatem
et quod despondi confìrment.
/ vel: Opem fer. Domine, servo tuo,
qui Evangeli verbo fisus,
fidem dedit tibi./
Il rito, inserito nella liturgia della Messa, sia
presieduto dal Priore generale, o dal Priore o Vicario provinciali, o dal
Priore conventuale, o da un loro delegato.
155. Tutti gli atti relativi all'ingresso nel noviziato, alla
Professione temporanea, alla Professione solenne, come pure all'eventuale
uscita dall'Ordine, siano debitamente registrati e comunicati al Priore
generale e al Priore provinciale.
Il Priore provinciale, inoltre, informerà quanto prima il Parroco del luogo
dove è stato battezzato il frate che ha emesso la Professione solenne.
156. La domanda di dispensa dai voti solenni va fatta alla Sede
Apostolica. A tale scopo il professo inoltrerà domanda scritta al Priore
generale, accompagnata dal parere del Priore provinciale o del Vicario
provinciale (cf. CDC can. 691).
Capitolo XXI – Lo Studio
157. Ogni frate sia cosciente della necessità della cultura per la
propria vita e per il suo servizio alla Chiesa e all'umanità.
Pertanto consideri l'applicazione costante allo studio un mezzo
indispensabile per la sua formazione integrale.
La comunità locale, la Provincia e l'Ordine sostengano efficacemente il suo
impegno responsabile.
158. I candidati al noviziato abbiano un diploma o altro titolo
legalmente riconosciuto pari a quello che gli ordinamenti scolastici delle
rispettive Nazioni prevedono per i loro coetanei.
159. In vista delle future attività, sia garantita a tutti i frati,
secondo le capacità e il grado di preparazione di ciascuno, una formazione
filosofico-teologica o tecnica a tutti i livelli, che si concluda con il
conseguimento di un diploma o di un titolo legalmente riconosciuto.
Inoltre, secondo l'orientamento di ciascuno, per integrare i corsi
istituzionali o per completare eventuali specializzazioni, siano
organizzate, regolarmente verificate e gradualmente precisate, esperienze
pratiche di servizio comunitario e apostolico.
160. Un periodo di formazione umanistica e scientifica è necessario
per assicurare ai nostri frati una profonda conoscenza dell'uomo, del mondo
e di Dio, e per portarli alla comprensione delle vere esigenze della vita.
Così essi saranno preparati a cercare e a scoprire nello studio della
teologia risposte cristiane ai problemi dei contemporanei.
161. Lo studio della teologia, compiuto secondo le reali capacità di
ciascuno, è indispensabile a tutti i frati. Essi potranno così acquistare
una conoscenza adeguata della divina Rivelazione per approfondire le loro
convinzioni religiose e morali e per realizzare la loro missione nella
Chiesa.
In conformità con un aspetto fondamentale del nostro carisma, noi, Servi di
Maria, dobbiamo approfondire in modo particolare la conoscenza del ruolo
della Madre di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa, per trasmetterne la
ricchezza ai fedeli e condurli ad un autentico culto mariano.
Questa conoscenza faciliterà il nostro contributo sul piano ecumenico.
162. La conoscenza della storia dell'Ordine, delle sue figure
caratteristiche e dei suoi luoghi storici rafforza ogni frate nella sua
vocazione, favorisce il suo inserimento nella realtà dell'Ordine, lo rende
consapevole della sua identità religiosa e lo porta a diffondere nel suo
ambiente i valori spirituali della nostra famiglia.
Pertanto, per assicurare questa conoscenza, i Priori e i responsabili della
formazione, ai vari livelli, devono promuovere opportune ed efficaci
iniziative.
163. La vitalità dell'Ordine e l'efficacia del suo contributo alle
esigenze della Chiesa richiedono che ogni Provincia e Vicariato incoraggino
i frati a conseguire i gradi le specializzazioni accademiche.
Il settore di specializzazione sia scelto e programmato d'accordo con la
comunità e le autorità competenti.
164. Per favorire un contatto personale tra i frati delle varie
Province e Vicariati e per attuare un'autentica comunione di energie,
capacità e risorse, vi siano nell'Ordine centri di studio, specialmente a
livello di specializzazione, a carattere internazionale, interprovinciale o
intercomunitario.
Questi centri possono dipendere dal Priore generale, o dai Priori e Vicari
provinciali.
165. I frati che si dedicano allo studio e all'insegnamento,
consapevoli della propria responsabilità, si impegnino a offrire un valido
apporto agli studi nell'Ordine e nella Chiesa, secondo la costante
tradizione dei Servi.
D'intesa con la comunità, essi abbiano cura di non assumere incarichi
incompatibili con il loro specifico apostolato.
166. I periodi extra-scolastici siano considerati come integrativi
del processo di formazione spirituale, pastorale, culturale e sociale.
167. I Priori e Vicari provinciali, con il consenso dei rispettivi
Consigli, debbono garantire a tutti i frati un anno per il rinnovamento
spirituale o teologico, pastorale o culturale. In dialogo fraterno
incoraggino ogni frate e concordino con lui i tempi in cui, liberato dagli
impegni abituali, potrà usufruire dell'anno di rinnovamento.
Il frate, da parte sua, presenterà, in tempo utile, per l'approvazione della
competente autorita, un programma particolareggiato.
168. Il Priore generale è il primo responsabile per la formazione e
per gli studi di fronte all'Ordine e alla Chiesa.
Ogni Provincia e Vicariato è responsabile della formazione integrale dei
suoi frati. Il Direttorio ne determinerà, in linea di massima, i programmi e
indicherà gli organismi responsabili per la loro attuazione e verifica.
Capitolo XXII – Gli Ordini Sacri
169. Tutti noi partecipiamo del sacerdozio di Cristo (cf. 1 Pt
2, 5; Ap 1, 6; 5, 9-10); tuttavia, per particolare vocazione e per esigenze della Chiesa,
ci sono tra noi i chiamati al diaconato permanente o al sacerdozio
ministeriale. Tali frati tendano al conseguimento delle ricchezze spirituali
e dottrinali necessarie per servire Dio e per essere animatori e guide del
suo popolo.
La loro formazione sarà regolata dal Diritto comune e dalla «Ratio
Studiorum» dell'Ordine.
170. Per l'ammissione agli Ordini sacri si richiede che il maestro
con i suoi collaboratori faccia una relazione alla comunità sulla idoneità e
volontà dei candidati.
Il giudizio del Capitolo conventuale sia espresso con voto consultivo e,
insieme con la relazione del maestro, sia inviato alla competente autorità.
La decisione ultima, sentito il parere del Consiglio, spetta al Priore
provinciale della Provincia alla quale il candidato appartiene.
organizzazione
dell'Ordine
Capitolo XXIII – Struttura e autorità
nell’Ordine
171. Il nostro Ordine è formato da comunità a livello conventuale,
provinciale e generale, alle quali corrispondono rispettivi Capitoli e
Priori.
172. Nell'Ordine l'autorità, alla quale tutti i frati debbono
obbedire, risiede nei Capitoli e nei Priori e viene esercitata in spirito di
servizio (cf. Mt 20, 25-28; Lc 22, 25-27), secondo quanto è stabilito in queste Costituzioni e nel Diritto
comune.
Ciascuno di noi, inoltre, è tenuto ad obbedire al Sommo Pontefice, come a
nostro supremo Superiore, anche in forza del voto di obbedienza.
173. All'inizio del loro ufficio, i Priori conventuale, provinciale e
generale emettono la Professione di fede secondo la formula approvata dalla
Sede Apostolica.
174. Il Consiglio provinciale e il Consiglio generalizio condividono
la responsabilità del governo con i rispettivi Priori e partecipano, a norma
delle Costituzioni, della loro autorità.
175. Ciò che si dice della Provincia, del Capitolo provinciale, del
Consiglio e del Priore provinciale, si applica rispettivamente al Vicariato,
al Capitolo vicariale, al Consiglio e al Vicario provinciale, a meno che non
sia diversamente specificato.
176. Due o più Province o Vicariati che intendono promuovere una
collaborazione di comune interesse possono valersi di nuovi istituti
giuridici, da, approvarsi dal Consiglio generalizio.
Le deroghe a disposizioni costituzionali devono essere approvate dalla Santa
Sede.
177. Agli atti comunitari del convento, della Provincia e dell'Ordine
presiedono i rispettivi Priori.
178. a) La durata degli uffici a livello provinciale e
generale intercorre da Capitolo a Capitolo elettivo.
b) Qualora un ufficio si renda vacante, colui che subentra resta in
carica fino al prossimo Capitolo elettivo.
Nel computo del triennio o sessennio previsto visto agli articoli 200/b,
225/a, 232, 270, 280/a, il tempo trascorso nell'ufficio da colui che vi sia
subentrato in caso di vacanza del medesimo, non viene considerato.
Capitolo XXIV – Elezioni e deliberazioni
179. Nelle elezioni per le quali non è stato stabilito un metodo ne
si è demandato ad altri il compito di fissarlo:
a) è richiesta la presenza della maggior parte di coloro che devono
essere convocati, salvo quanto disposto dal can. 166 § 3;
b) per la validità della elezione, nei primi due scrutini si richiede
la maggioranza assoluta computata sul numero dei presenti;
c) al terzo scrutinio hanno voce passiva i due candidati che hanno
ottenuto la maggior parte dei suffragi al secondo scrutinio.
I due candidati si astengono dalla votazione. Le schede nulle e le
astensioni non entrano nel computo della maggioranza;
d) in caso di parità, risulta eletto o candidato il più anziano di
Professione, e, qualora vi fosse uguale anzianità di Professione, il più
anziano di età.
180. Nelle elezioni per le quali non sia esplicitamente esclusa la
postulazione, se dopo il penultimo scrutinio uno dei due candidati deve
essere postulato, non si procede ulteriormente, ma si ricominciano daccapo
gli scrutini, escludendo il postulando dalla voce passiva.
181. Nelle elezioni a suffragio universale, la maggioranza è
computata sul numero delle schede pervenute allo scrutinio.
182. a) Per la validità della deliberazione capitolare o
collegiale si richiede la presenza della maggior parte di coloro che devono
essere convocati.
b) Ha valore di decisione ciò che ottiene la maggioranza assoluta
computata sul numero dei presenti.
c) Se nel primo scrutinio vi è parità di suffragi, si procede ad una
seconda votazione. Se nel secondo scrutinio persiste la parità, il
Presidente la può dirimere col proprio voto.
I. I Membri
Capitolo XXV – I Membri dell’Ordine
183. a) Con la Professione solenne il frate viene incorporato
definitivamente all'Ordine e alla Provincia che lo ha accettato come
novizio, ne assume interamente la vita e le responsabilità e acquista il
diritto di voce attiva e passiva.
b) La parità di diritti e doveri fondata sull'uguaglianza di cui
all'articolo 9, rimane un fatto acquisito, salvo che la partecipazione
all'Ordine sacro da parte della maggioranza dei frati, configura il nostro
Ordine con le caratteristiche sancite dal can. 588 §2.
184. Il frate s'impegna a collaborare alla missione dell'Ordine nella
Chiesa e l'Ordine a sostenerlo nell'attuazione della sua vocazione.
185. Per l'accoglimento della domanda di incorporazione di un frate
ad un'altra Provincia, si richiede il consenso dei Consigli delle due
Province interessate.
186. a) Il frate assegnato ad un'altra Provincia, senza essere
incorporato ad essa, usufruisce di tutti i diritti dei membri di quella
Provincia, ma nel contempo non li può godere nella propria, eccetto la voce
passiva nella elezione del Priore provinciale.
Il trasferimento sia regolato da un accordo tra i Consigli delle due
Province.
b) Nei casi di assegnazione temporanea e per ragioni particolari, il
Priore generale, con il consenso del suo Consiglio, può concedere al frate
di usufruire anche dei diritti a livello provinciale nella Provincia di
affiliazione, anziché in quella di assegnazione. Tale concessione sarà
inserita nell'accordo sopra indicato.
187. Il frate assegnato temporaneamente di famiglia in una comunità
sotto la diretta giurisdizione del Priore generale su richiesta del
rispettivo Priore o Vicario provinciale, gode:
a) di tutti i diritti a livello conventuale;
b) a livello provinciale dei diritti per l'elezione del Priore o del
Vicario provinciale, per la partecipazione al Capitolo provinciale o
vicariale, e per la elezione del Delegato al Capitolo generale.
188. Il frate chiamato dall'obbedienza a svolgere un compito o un
ufficio a servizio dell'Ordine, gode di tutti i diritti a livello
conventuale e generale.
I suoi diritti a livello provinciale o vicariale vengono stabiliti dai
rispettivi Direttori.
189. Qualsiasi incorporazione o trasferimento ad altra Provincia o
Vicariato deve essere notificato al Priore generale.
190. a) Il frate promosso all'Ordine episcopale che, esaurito
il compito affidategli dalla Sede Apostolica, chiede di vivere in una
comunità dell'Ordine godrà di tutti i diritti che gli sono riconosciuti dal
Diritto comune e osserverà gli obblighi della Professione compatibili con la
sua Ordinazione episcopale.
b) Per favorire una maggiore fraternità, possono essere invitati al
Capitolo dai rispettivi Priori, i Prelati ecclesiastici membri dell'Ordine,
specialmente quelli cui è stata affidata la responsabilità delle nostre
Missioni, soprattutto quando si trattano problemi di comune interesse.
191. Con la Professione temporanea il novizio è incorporato
all'Ordine e alla Provincia, assume gli obblighi stabiliti dalle
Costituzioni e gode dei diritti che le medesime gli riconoscono.
192. I novizi esperimentano adeguatamente la nostra vita religiosa e
partecipano dei privilegi loro riconosciuti.
193. Nelle procedure riguardanti il passaggio ad altro Istituto,
l'uscita o la dimissione dall'Ordine, si seguono le disposizioni del Diritto
comune (canoni 684-704).
II. Comunità Conventuale
Capitolo XXVI – Il Capitolo conventuale
194. I frati della comunità si riuniscono Capitolo sotto la
presidenza del Priore.
195. a) Tutti i professi solenni, membri della comunità, hanno
voce attiva e passiva nel Capitolo.
b) I novizi e coloro che hanno fatto la Professione temporanea
partecipano senza diritto di voto ai Capitoli di programmazione e di
rinnovamento; la loro presenza agli altri Capitoli è rimessa alla decisione
del Capitolo conventuale.
196. Il Capitolo stabilisce il suo programma di lavoro conventuale e
apostolico; verifica periodicamente la sua testimonianza di vita
comunitaria; discute e vota sulla accettazione dei candidati al noviziato,
alla Professione temporanea e solenne, e agli Ordini sacri; rivede le varie
amministrazioni a norma del Direttorio, e tratta tutti gli affari del
convento; tiene le elezioni che lo riguardano, secondo le modalità stabilite
dal Direttorio; cura che siano conosciute e attuate le presenti
Costituzioni.
Gli atti e le decisioni del Capitolo vengano messi a verbale.
Capitolo XXVII – Il Priore conventuale, il Parroco e gli
altri Ufficiali del convento
197. Il Priore è guida della comunità e ne coordina l'attività.
Deve osservare le Costituzioni e le decisioni capitolari, e promuoverne
l'osservanza.
198. Il Priore nomini il suo Vicario.
199. Il Priore, per giusta e proporzionata causa, può dispensare i
singoli frati della comunità da ciò che concerne la disciplina.
Inoltre può concedere ai frati l'autorizzazione ad assentarsi dal convento
per il periodo di una settimana.
200. a) L'ufficio del Priore ha durata triennale.
La sua elezione deve essere confermata dal Priore o Vicario provinciale.
b) Il frate che abbia ricoperto l'ufficio di Priore per tre trienni
consecutivi non potrà essere rieletto allo stesso ufficio in qualsiasi
convento, prima che sia trascorso un congruo periodo di tempo stabilito dal
Direttorio.
c) Il metodo di elezione del Priore è stabilito dal Direttorio. Per i
conventi dipendenti dal Priore generale è fissato dal Consiglio generalizio
d) Il Direttorio di ciascuna Provincia o Vicariato stabilisce gli
anni di Professione solenne richiesti per la valida elezione all'ufficio di
Priore conventuale.
201. a) Ogni comunità elegge un numero di ufficiali
corrispondente alle esigenze delle amministrazioni conventuali, ne specifica
i compiti e la durata dell'ufficio.
b) La documentazione riguardante la vita della comunità sia
conservata nell'archivio del convento sotto la responsabilità del Priore, il
quale ne garantisce la conservazione e l'agibilità per gli studiosi.
202. Il metodo di elezione del Parroco e la durata del suo ufficio
vengono stabiliti dal Direttorio.
Tuttavia, Parroci, vicari, moderatore, sono nominati dal Vescovo diocesano,
su presentazione o consenso del Priore provinciale (cf. CDC cann.
517, 523, 547, 682).
Il Parroco ha iniziative e responsabilità, a norma delle Costituzioni, del
Direttorio e delle disposizioni canoniche.
III. Comunità Provinciale
Capitolo XXVIII – Il Capitolo provinciale
203. Le comunità locali dell'Ordine sono giuridicamente unite in
Province e Vicariati entro determinati confini.
204. a) La Provincia ogni tre anni celebra il Capitolo per la
elezione del Socio e dei Consiglieri, per il rinnovamento, la programmazione
e l'amministrazione.
b) Per favorire la comunione, il rinnovamento e l'aggiornamento dei
frati, il Direttorio, su decisione maggioritaria dei professi solenni
residenti in Provincia, stabilisca dei Capitoli o delle Riunioni a livello
provinciale da celebrarsi negli anni intermedi.
Le modalità dei Capitoli e delle Riunioni sono stabilite dal Direttorio.
205. Il Priore generale tre mesi prima, previa consultazione del
Priore provinciale, convoca il Capitolo triennale, indica la data di inizio
degli scrutini per la elezione del Priore provinciale, e stabilisce la data
e il luogo del raduno dei frati capitolari.
206. L'Agenda da esaminare nel Capitolo triennale è preparata dal
Consiglio provinciale sulla base delle proposte e dei suggerimenti richiesti
e ricevuti dai frati, dalle comunità, dai gruppi specializzati.
Un mese prima della celebrazione del Capitolo, l'Agenda viene trasmessa ai
frati della Provincia e a coloro che, a norma delle Costituzioni, possono
partecipare al Capitolo.
207. Partecipano al Capitolo triennale con diritto di voto: il Priore
generale e il Priore provinciale neoeletto; il Priore provinciale, il Socio
e i Consiglieri uscenti; il Vicario provinciale, i Priori, i delegati eletti
dalla Provincia in numero non inferiore a quello dei membri di diritto; e,
dal momento della elezione, il Socio e i Consiglieri entranti.
208. Possono eleggere ed essere eletti delegati i professi solenni
che il giorno dell'indizione del Capitolo risultano assegnati di famiglia
nei conventi della Provincia e che non partecipano di diritto al Capitolo
provinciale.
Coloro che, in virtù della facoltà ottenuta dal Priore provinciale, vivono
fuori convento partecipano all'elezione dei delegati e del Priore
provinciale secondo l'accordo previsto dall'articolo 223 a).
209. I delegati al Capitolo provinciale vengono eletti nella seguente
proporzione:
a) uno su tre frati, se il numero della lista non supera i cinquanta
frati;
b) uno su quattro, se il numero della lista non supera i cento frati.
c) uno su cinque, se il numero delta lista,non supera i
centocinquanta frati;
d) uno su sei, se il numero della lista non supera i duecento frati;
e) i resti non vengono computati.
Il Direttorio può stabilire un numero superiore di delegati o estendere il
diritto pieno di partecipazione a tutti i professi solenni che sono
assegnati di famiglia nei conventi della Provincia e ai frati della
Provincia dipendenti dal Priore generale al momento della celebrazione del
Capitolo.
Lo stesso Direttorio darà norme precise circa l'obbligo della partecipazione
al Capitolo.
210. Possono essere eletti all'ufficio di Priore provinciale i
professi solenni figli della Provincia o assegnati di famiglia in uno dei
suoi conventi al momento dell'indizione del Capitolo.
211. Il Priore provinciale viene eletto con suffragio universale dai
frati professi solenni che risultano assegnati di famiglia nei conventi
della Provincia il giorno dell'indizione del Capitolo, ed è confermato dal
Priore generale.
Il Priore provinciale eletto assume l'ufficio all'inizio dei lavori
capitolari.
212. L'elezione del Priore provinciale avviene a maggioranza assoluta
dei suffragi ottenuti in votazioni segrete.
Le votazioni non possono essere più di quattro, e si tengono come segue:
a) nella prima si può votare per qualsiasi frate della lista
compilata secondo quanto stabilisce l'articolo 210;
b) nella seconda si può volare solo per uno dei dieci frati che,
nella prima votazione, hanno ottenuto i primi dieci posti nella graduatoria
dei voti;
c) nella terza si può votare solo per uno dei cinque frati che, nella
seconda votazione, hanno ottenuto i primi cinque posti nella graduatoria dei
voti;
d) nella quarta si può votare solo per uno dei due frati che, nella
terza votazione, hanno ottenuto i primi due posti nella graduatoria dei
voti.
Questi due frati si astengono dalla votazione.
213. Nell'eventuale secondo, terzo e quarto scrutinio per l'elezione
del Priore provinciale si renda noto il numero dei suffragi che ciascun
candidato ha ottenuto.
214. In caso di parità di voti, nei diversi scrutini o nelle
elezioni, si da la preferenza al frate più anziano di Professione; nel caso
di uguale anzianità di Professione, si da la preferenza al frate più anziano
di età.
215. Le norme pratiche e le modalità del sistema elettivo del Priore
provinciale e, eventualmente, dei delegati sono stabilite dal Direttorio.
216. Il Capitolo provinciale elettivo seguirà le norme procedurali
stabilite negli Ordinamenti.
217. Il Priore provinciale, il Socio e i Consiglieri pronunciano il
loro giuramento secondo il rito previsto nel Direttorio liturgico.
218. Gli Atti del Capitolo provinciale elettivo vengono approvati dal
Consiglio provinciale e confermati dal Priore generale.
219. Le comunità locali sono tenute a osservare e ad attuare quanto è
stato stabilito nel Capitolo provinciale.
Capitolo XXIX – Il Priore provinciale e il Socio
Provinciale
220. Il Priore provinciale è guida della Provincia; insieme con il
Socio e con i Consiglieri ne stimola e coordina le diverse attività.
221. Spetta al Priore provinciale:
a) convocare periodicamente il Consiglio;
b) dispensare dalle Costituzioni - in ciò che concerne la disciplina
- per una giusta e proporzionata causa, un convento; per un motivo grave,
anche l'intera Provincia;
c) confermare gli Atti del Capitolo vicariale elettivo e trasmetterne
copia al Priore generale;
d) rilasciare le lettere dimissorie;
e) concedere l'autorizzazione di predicare ai frati nelle nostre
Chiese ed oratori dell'Ordine, a norma del can. 765;
f) autorizzare i frati a pubblicare scritti che trattano materie di
religione e di costumi;
g) concedere ai frati, dopo aver consultato il Priore,
l'autorizzazione ad assentarsi dal convento per un mese;
h) comunicare al Priore generale le eventuali elezioni di Priori
conventuali e le altre notizie più importanti della Provincia.
222. Compete al Priore provinciale, consultato il suo Consiglio:
a) assegnare di famiglia i frati alle diverse comunità secondo quanto
è stabilito dalle Costituzioni;
b) ammettere agli Ordini, sacri a norma dell'articolo 170;
c) escludere, per giusta causa, un professo di voti temporanei dal
rinnovo dei voti o dalla Professione solenne;
d) avviare la procedura canonica di dimissione dall'Ordine per uno
dei casi previsti dal can. 696.
223. E' di competenza del Priore provinciale con
il consenso del suo Consiglio;
a) concedere ad un frate di vivere fuori convento per un anno, a
norma del can. 665.
Previo accordo con il frate interessato, nella concessione della facoltà
siano precisati i diritti e i doveri a livello conventuale e provinciale;
b) rilasciare, a tenore dell'articolo 301, l'autorizzazione scritta
richiesta, sia per la validità delle alienazioni, sia per qualsivoglia
negozio giuridico che possa rendere più onerosa la situazione patrimoniale
del convento interessato o della Provincia.
224. E' dovere del Priore provinciale vigilare sull'impegno religioso
delle comunità e sull'applicazione dei Decreti capitolari.
Non deve sostituirsi agli Ufficiali della Provincia, ne compiere ciò che
spetta ai Priori locali, a meno che non siano negligenti nell'adempimento
del loro ufficio; e anche allora limitatamente al caso particolare.
Il Priore provinciale può convocare il Capitolo conventuale e votare in
esso.
225. a) Il Priore provinciale viene eletto
per tre anni e può essere rieletto solo per un altro triennio consecutivo.
Per la validità dell'elezione sono richiesti cinque anni di Professione
solenne,
b) Qualora, per qualsiasi ragione, si rendesse vacante l'ufficio di
Priore provinciale, il Socio deve quanto prima organizzare l'elezione a
suffragio universale del successore, il quale rimarrà in carica fino al
prossimo Capitolo elettivo.
226. a) Il Socio è il principale Consigliere del Priore
provinciale nel governo della Provincia.
Durante l'assenza del Priore provinciale ne diventa Vicario;
b) è membro del Consiglio e lo presiede ogni qualvolta il Priore
provinciale ne sia impedito;
c) accompagna ordinariamente il Priore provinciale nella Visita ai
conventi della Provincia, escluso quello in cui egli risiede;
d) qualora anche il Socio sia assente, il Priore provinciale nomina
come Vicario un frate di sua scelta.
Capitolo XXX – La Visita alle comunità
227. La Visita canonica ha lo scopo di esaminare la vita comune, il
lavoro d'insieme dei frati e l'amministrazione del convento. Abbia un
carattere prevalentemente fraterno e spirituale e sia chiusa con un Capitolo
conventuale in cui vengono affrontali con carità, fermezza e misura i
problemi emersi durante la Visita stessa.
Di essa venga conservata adeguata documentazione negli archivi del convento
e della Curia provinciale.
228. La Visita canonica viene compiuta dal Priore provinciale
accompagnato dal Socio oppure da un altro frate, almeno una volta all'anno,
quando non sia stata compiuta dal Priore generale.
Il tempo e le modalità della Visita possono essere concordati con la
comunità stessa.
Il Priore provinciale può, per particolari motivi, demandare l'incarico di
compiere la Visita ad un altro frate.
229. Durante la Visita il Priore provinciale, o il suo delegato, non
prenda decisioni rilevanti senza essersi prima consultato con il frate che
lo accompagna.
230. Il Priore provinciale visiti i Vicariati almeno una volta nel
triennio e possibilmente, partecipi al loro Capitolo elettivo, nel quale ha
diritto di voto.
Capitolo XXXI – Il Consiglio provinciale
231. Il Consiglio è formato dal Priore provinciale, dal Socio e da
almeno tre Consiglieri provinciali.
Il Direttorio può stabilire un numero maggiore di Consiglieri corrispondente
alle necessità della Provincia.
232. Il Socio e i Consiglieri non possono essere rieletti per un
terzo triennio consecutivo.
233. Spetta al Consiglio, con voto collegiale:
a) interpretare ed attuare le decisioni e le direttive del Capitolo
provinciale;
b) eleggere gli Ufficiali della Provincia e i maestri di formazione;
c) eleggere il Socio o uno dei Consiglieri fino al prossimo Capitolo
elettivo, qualora uno di questi uffici fosse divenuto vacante;
d) eleggere il Vicario nei Vicariati con meno di quindici frati dì
voti solenni, a dorma del Direttorio;
e) accettare i candidati al noviziato e alla Professione temporanea e
solenne;
f) dare il consenso per una nuova incorporazione;
g) rimuovere dal suo ufficio, per una causa proporzionata, il Priore
o un Ufficiale di una comunità, dopo aver consultato la comunità stessa;
h) attuare le modalità delle decisioni del Capitolo provinciale per
quanto riguarda l'accettazione di una Missione, l'apertura e la chiusura di
case religiose, e l'erezione di Professati.
Capitolo XXXII – Gli Ufficiali provinciali
234. La Provincia deve avere un numero di Ufficiali corrispondente
alle necessità di una efficiente amministrazione.
Il Direttorio ne determina il numero e le competenze.
235. Gli Ufficiali della Provincia vengono eletti dal Consiglio in
occasione del Capitolo elettivo. Essi devono presentare una relazione
particolareggiata al Capitolo triennale, e al Consiglio ogni qualvolta ne
vengano richiesti.
Siano ascoltati dal Consiglio quando si trattano questioni di loro
competenza.
236. La documentazione riguardante l'attività degli Ufficiali
provinciali sia custodita nell'archivio della Provincia.
Il Fondo storico dell'archivio venga posto sotto la responsabilità di un
frate competente, che ne garantisca la conservazione e l'agibilità per gli
studiosi.
Capitolo XXXIII – Delegazioni provinciali
237. Una fondazione lontana dalla Provincia costituita da un esiguo
numero di comunità di frati, può essere eretta in Delegazione provinciale.
238. a) Previo consenso del Consiglio generalizio, spetta al
Consiglio della Provincia erigere la Delegazione provinciale.
b) Il decreto di erezione specifica le facoltà delegate.
Tale decreto è sottoposto a verifica in occasione del Capitolo elettivo.
c) Le facoltà che vengono delegate e le loro eventuali variazioni
devono essere ratificate dal Consiglio generalizio.
239. Qualora la Delegazione provinciale intenda promuovere una
collaborazione di comune interesse con altre Province o Vicariati, ne faccia
richiesta al Consiglio provinciale.
La collaborazione potrà effettuarsi anche nella forma prevista dall'articolo
176 delle Costituzioni.
Capitolo XXXIV – I Vicariati
240. a) Una fondazione territorialmente lontana dalla
Provincia o con particolari esigenze pastorali costituita da un sufficiente
numero di comunità e di frati e avente una cerca autonomia economica, può
essere eretta, previa consultazione di tutti i suoi membri, in Vicariato
provinciale dal Capitolo della Provincia, con il consenso del Consiglio
generalizio.
b) Il Vicariato rimane parte integrante della Provincia. Tra la
Provincia e il Vicariato si stipuli una Convenzione su ciò che concerne la
formazione, il personale, i mezzi finanziari e la partecipazione al Capitolo
provinciale elettivo
c) La Convenzione tra la Provincia e il Vicariato, redatta sulla base
delle indicazioni fornite dai rispettivi Capitoli, sarà approvata dal
Consiglio provinciale e dal Consiglio vicariale e confermata dal Consiglio
generalizio.
Tale Convenzione venga sottoposta a revisione in occasione del Capitolo
vicariale elettivo e le eventuali modifiche siano approvate dal Consiglio
provinciale.
241. a) Ogni tre anni il Vicariato celebra il Capitolo
vicariale per la elezione dei Consiglieri, per il rinnovamento, la
programmazione e l'amministrazione.
b) Spetta al Direttorio definire quanto e previsto nell'articolo 204
b).
c) Per la preparazione del Capitolo vicariale si osservi la norma
contenuta nell'articolo 206 delle Costituzioni.
242. Il Priore provinciale tre mesi prima, consultato il Vicario
provinciale, convoca il Capitolo vicariale elettivo, indica la data d'inizio
degli eventuali scrutini per l'elezione del Vicario, comunica la data e il
luogo del Capitolo, fissati dal Consiglio vicariale.
243. a) Partecipano al Capitolo vicariale elettivo con diritto
di voto: il Priore generale e il Priore provinciale; il Vicario provinciale
neoeletto; il Vicario e i Consiglieri uscenti; i Priori.
b) Tutti i professi solenni hanno diritto di partecipare al Capitolo
vicariale con diritto di voto.
Spetta al Direttorio del Vicariato stabilire le modalità per l'attuazione
pratica di questa norma.
244. a) Il Capitolo vicariale è presieduto
dal Priore generale o dal Priore provinciale; in caso di loro assenza, è
presieduto da un loro delegato o dal Vicario provinciale.
b) Gli Atti del Capitolo vicariale elettivo vengono approvati dal
Consiglio vicariale e confermati dal Priore provinciale.
245. a) Il Vicario provinciale presiede alla vita della
comunità vicariale.
Per la validità della sua elezione si richiedono cinque anni di Professione
solenne.
Egli, il Consiglio e il Capitolo del Vicariato hanno la stessa autorità del
Priore, del Consiglio e del Capitolo provinciale, salvo le limitazioni
stabilite dal Direttorio della Provincia.
b) Il Vicario provinciale viene eletto per tre anni e può essere
rieletto solo per un altro triennio consecutivo. Un'altra sua rielezione può
avvenire solo dopo un congruo spazio di tempo da stabilirsi nel Direttorio
vicariale.
c) Qualora il Vicario, allo scadere del triennio, sia eletto a
suffragio universale, la sua conferma e l'assunzione dell'ufficio avvengono
all'inizio dei lavori capitolari.
246. a) Nella elezione del Vicario provinciale hanno voce
attiva i professi solenni assegnati di famiglia nei conventi del Vicariato
al momento dell'indizione del Capitolo.
b) Possono essere eletti all'ufficio di Vicario provinciale i
professi solenni figli della Provincia o assegnati di famiglia nei conventi
del Vicariato al momento dell'indizione del Capitolo.
247. a) Nel Vicariato dove risiedono almeno quindici professi
di voti solenni, il Vicario provinciale viene eletto a suffragio universale.
b) Nel Vicariato dove risiedono meno di quindici professi di voti
solenni, il Vicario provinciale viene eletto dal Consiglio provinciale,
previa consultazione dei frati dei Vicariato.
Tuttavia il Capitolo vicariale può inserire nel proprio Direttorio una norma
che preveda la possibilità di eleggere il Vicario a suffragio universale.
c) I frati del Vicariato che eleggono il Vicario a suffragio
universale non partecipano alla elezione del Priore provinciale.
248. a) Rendendosi vacante l'ufficio di un Vicario eletto a
suffragio universale, il primo Consigliere indice, appena possibile,
l'elezione del successore, secondo le norme stabilite dalle Costituzioni e
dal Direttorio.
b) Qualora il Vicario sia stato eletto dal Consiglio della Provincia,
il Priore provinciale procede tempestivamente alla consultazione del
Vicariato.
249. a) il Consiglio Vicariale è composto
dal Vicario e da almeno tre Consiglieri, eletti secondo le norme delle
Costituzioni e del Direttorio, e confermati da chi presiede il Capitolo
vicariale elettivo; negli altri casi, vengono confermati dal Priore
provinciale.
Qualora il Capitolo elettivo sia presieduto dal Vicario provinciale, la sua
elezione deve essere previamente confermata dal Priore provinciale.
b) Il primo Consigliere funge da Socio e sostituisce il Vicario
provinciale in caso di sua assenza.
c) I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti
per più trienni.
Il Direttorio vicariale può stabilire un numerò superiore di Consiglieri.
250. a) Rendendosi vacante l'ufficio di un Consigliere in un
Consiglio eletto dal Capitolo del Vicariato, il Consiglio vicariale procede
all'elezione di un nuovo Consigliere, dopo aver consultato i frati del
Vicariato stesso, secondo le modalità stabilite dal Direttorio.
b) Qualora il Direttorio affidi l'elezione dei Consiglieri al
Consiglio della Provincia, spetta a quest'ultimo procedere tempestivamente
all'elezione del nuovo Consigliere, previa consultazione dei frati del
Vicariato.
251. Su richiesta del Capitolo vicariale, previa
approvazione del Capitolo provinciale, il Capitolo generale può erigere il
Vicariato in Provincia.
Capitolo XXXV – Il Direttorio
252. a) Ogni Provincia e Vicariato o gruppo di Province e
Vicariati, debbono avere un Direttorio per l'applicazione locale delle
Costituzioni, emanato dai rispettivi Capitoli e confermato dal Consiglio
generalizio.
b) Il Direttorio vicariale per essere confermato dal Consiglio
generalizio necessita dell'approvazione previa del Consiglio della
Provincia.
c) Per introdurre modifiche al Direttorio si osserverà la stessa
procedura indicata alle lettere a) e b) del presente articolo.
253. Tutto ciò che nelle Costituzioni e rinviato al Direttorio, ne
costituisce materia necessaria.
I Capitoli provinciali possono inserire nel Direttorio anche altre norme
ritenute utili, purché non siano in contrasto con il testo costituzionale o
limitative di esso.
IV. Comunità dell’Ordine
Capitolo XXXVI – Il Capitolo generale
254. L'Ordine celebra il Capitolo ogni sei anni, o prima a tenore
dell'articolo 272, per l'elezione del Priore generale, del Procuratore
dell'Ordine, dei Consiglieri generali e del Segretario dell'Ordine; per la
tutela del suo patrimonio spirituale e per un rinnovamento che sia in
armonia con esso; per l'incremento dell'unità dell'Ordine, l'aggiornamento
legislativo, la programmazione e l'amministrazione.
255. Il Priore generale determinerà un anno prima il tempo
approssimativo del Capitolo generale e lo convocherà sei mesi prima
indicandone il luogo e la data.
256. Sei mesi prima del Capitolo, il Segretariato di ogni Provincia
invierà al Consiglio generalizio tutte le proposte ricevute dal Consiglio
provinciale, dalle comunità, dai gruppi specializzati e dai singoli frati.
Questi ultimi possono inviare le loro proposte anche direttamente al
Consiglio generalizio.
Tre mesi prima del Capitolo, l'Agenda sarà mandata ai frati dell'Ordine e a
coloro che, a norma delle Costituzioni, possono partecipare al Capitolo.
257. a) Hanno voto nel Capitolo generale: il Priore generale,
il Procuratore dell'Ordine, il Priore generale del precedente mandato, i
Consiglieri generali, i Priori provinciali, i Vicari provinciali, il
Segretario dell'Ordine e i delegati, che non devono essere in numero
inferiore ai capitolari di diritto.
b) Il Capitolo generale stabilisce il criterio proporzionale da
seguire per l'elezione dei delegati al Capitolo generale immediatamente
successivo.
c) Il Consiglio generalizio può invitare al Capitolo generale – senza
diritto di voto – frati la cui presenza sia motivata da ragioni inerenti ai
lavori previsti dall'Agenda o da ragioni di rappresentatività.
258. a) I Delegati si eleggono come segue: esclusi i
capitolari di diritto, possono eleggere ed essere eletti delegati i frati di
voti solenni che il giorno dell'indizione del Capitolo risultano assegnati
di famiglia nei conventi dipendenti dal Priore generale, nei conventi della
Provincia e del Vicariato.
b) il metodo e il numero degli scrutini per l'elezione dei delegati
di ogni Provincia e Vicariato verranno stabiliti dal Direttorio; per
l'elezione dei delegati dei conventi dipendenti dal Priore generale verranno
stabiliti dal Consiglio generalizio.
259. La sessione per l'elezione del Priore generale è presieduta dal
capitolare vocale più anziano di Professione.
260. L'elezione del Priore generale avviene in sei scrutini e a
maggioranza assoluta computata sul numero dei vocali presenti.
261. a) Se nel quinto scrutinio nessuno risulta eletto, nel
sesto avranno voce passiva solo i due candidati che hanno ottenuto maggiori
suffragi nella votazione precedente. I due candidati si astengono dal voto.
b) Risulterà eletto colui che otterrà la maggioranza dei suffragi. In
caso di parità di voti, l’elezione spetta al più anziano di Professione;
qualora vi fosse uguaglianza di Professione, al più anziano di età.
262. Si eleggono uno ad uno, in sei scrutini e per scheda, il
Procuratore dell'Ordine e i quattro Consiglieri generali, scegliendo questi
ultimi, per quanto è possibile, da differenti Nazioni.
Se qualcuno degli eletti fosse assente il Capitolo prosegue come
d'ordinario.
263. Il Priore generale, il Procuratore dell'Ordine e i Consiglieri
generali pronunciano il loro giuramento secondo il rito previsto nel
Direttorio liturgico.
264. Gli Atti del Capitolo generale vengono approvati dal Consiglio
generalizio.
265. Il Capitolo generale seguirà le norme procedurali stabilite
negli Ordinamenti.
Capitolo XXXVII – Il Priore generale
266. Il Priore generale è guida dell'intero Ordine, ha autorità su
tutti i frati, i conventi e le Province, a norma di queste Costituzioni, e
la esercita in spirito di servizio.
267. E’ compito del Priore generale convocare il Consiglio
generalizio, collaborare con i Priori e i Vicari provinciali e con i loro
Consigli, incoraggiando, vigilando e consigliando.
Non faccia ciò che spetta al Priore e al Vicario provinciale o al Priore
conventuale, a meno che essi non siano negligenti nell'adempimento del loro
ufficio; e anche allora limitatamente al caso particolare.
268. Spetta al Priore generale con u consenso del suo Consiglio;
a) erigere, trasferire, sopprimere una casa di noviziato con decreto
scritto;
b) concedere a un candidato, in via eccezionale e in casi
particolari, di compiere il noviziato in una casa dell'Ordine a ciò non
appositamente eretta;
c) concedere ad un professo di voti solenni di passare ad altro
Istituto religioso, e viceversa;
d) concedere ad un professo di voti solenni, per una grave causa,
l'Indulto di esclaustrazione, per un periodo non superiore a tre anni;
e) chiedere alla Santa Sede d'imporre l'esclaustrazione ad un
religioso;
f) concedere ad un professo di voti temporanei di lasciare l'Ordine
prima dello scadere della Professione;
g) riammettere nell'Ordine, senza l'obbligo di ripetere il noviziato,
colui che al termine del noviziato stesso o dopo la Professione è uscito
legittimamente;
h) concedere per iscritto l'autorizzazione per gli atti
amministrativi riguardanti gli acquisti e le vendite dei beni, secondo
quanto è stabilito dalle Costituzioni (cf. CDC can 638 § 3).
269. a) Il Priore generale visiterà almeno una volta durante
il suo mandato le singole Province e Vicariati, accompagnato da uno o, se lo
ritiene necessario, da più frati di sua scelta; potrà visitare da solo o per
mezzo di un delegato, se sarà possibile, tutti i conventi.
b) Può convocare il Consiglio provinciale, il Consiglio vicariale e
il Capitolo conventuale ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e votare in
esso.
270. Il Priore generale viene eletto per sei anni e può essere
rieletto solo per un altro sessennio consecutivo.
Per la validità dell'elezione, sono richiesti cinque anni di Professione
solenne.
Si esclude la postulazione.
271. Il Priore generale, all'inizio del suo mandato, nominerà
stabilmente Vicario generale il Procuratore dell'Ordine o uno dei suoi
Consiglieri generali, perché lo sostituisca quando è assente.
272. Rendendosi vacante l'ufficio di Priore generale, il Vicario ne
assume la piena autorità fino al prossimo Capitolo generale, che egli stesso
convocherà entro tre mesi. Il Priore generale, nuovo eletto, rimarrà in
carica fino al prossimo Capitolo generale ordinario.
273. Il Priore generale, per una grave e proporzionata causa, può
dispensare dalle Costituzioni, su articoli che non sono leggi costitutive,
anche un'intera Provincia.
Capitolo XXXVIII – Il Procuratore dell’Ordine
274. Compito del Procuratore dell'Ordine è di curare l'interesse dei
singoli frati, delle comunità, delle Province e dell'Ordine nelle loro
relazioni con la Sede Apostolica.
275. Il Procuratore dell'Ordine informi il Priore generale di ciò che
tratta con la Curia romana, e lo consulti sempre nelle questioni di maggiore
importanza.
276. Il Procuratore dell'Ordine dura in carica sei anni e può essere
rieletto.
277. Rendendosi vacante l'ufficio di Procuratore dell'Ordine, il
Priore generale e il suo Consiglio, interpellati i Priori e i Vicari
provinciali, eleggeranno quanto prima il successore, il quale rimarrà in
carica fino al prossimo Capitolo generale.
Capitolo XXXIX – I Consiglieri generali
278. a) I Consiglieri sono quattro, per quanto è possibile di
nazionalità e di lingua diverse.
b) E' loro compito assistere il Priore generale nel governo e
nell'amministrazione degli affari dell'Ordine.
La natura del loro ufficio richiede che risiedano a Roma.
279. Nel Capitolo generale, il Priore generale, consultati i Priori e
i Vicari provinciali interessati, assegnerà a ciascun Consigliere le
Province e i Vicariati da rappresentare secondo le modalità stabilite dal
Consiglio generalizio.
280. a) I Consiglieri generali durano in carica sei anni e non
possono essere rieletti per un terzo sessennio consecutivo. Si esclude la
postulazione.
b) Rendendosi vacante l'ufficio di un Consigliere generale, il
Consiglio generalizio, consultati i Priori e i Vicari provinciali, eleggerà
quanto prima il successore, il quale rimarrà in carica fino al prossimo
Capitolo generale.
281. Il Consiglio generalizio è composto dal Priore generale e dai
quattro Consiglieri generali, nonché dal Procuratore dell'Ordine qualora
egli sia stato nominato Vicario generale.
282. E' competenza del Consiglio generalizio procedere con voto
collegiale ai seguenti atti:
a) erigere o sopprimere una casa religiosa a norma dei cann. 609 §1 e
616 §1, salvo quanto è stabilito all'articolo 268 a);
b) dare il consenso a una Provincia per l'accettazione di una
Missione all'estero;
c) risolvere le cause tra Provincia e Provincia, tra Provincia e
Vicariato provinciale, ed esaminare gli eventuali ricorsi dei frati;
d) rimuovere un Priore provinciale per ragioni particolarmente gravi,
dopo aver consultato il Consiglio provinciale;
e) agire, quale Consiglio provinciale, per i conventi posti sotto
l'immediata giurisdizione del Priore generale, salvo quanto è disposto
nell'articolo 233 e.;
f) interpretare praticamente le Costituzioni nei casi particolari;
g) attuare quanto è deciso dal Capitolo generale sulla erezione,
divisione e soppressione di una Provincia, sulla riunione di varie Province
e la determinazione di nuovi confini.
Capitolo XL – Segretariati e Ufficiali generali
283. Su proposta del Priore generale, consultati i Priori e i Vicari
provinciali, il Capitolo generale elegge il Segretario dell'Ordine.
284. E' compito del Segretario dell'Ordine:
a) redigere gli atti pubblici dell'Ordine, del Priore generale, del
Consiglio generalizio e del Capitolo generale;
b) custodire l'archivio corrente e di deposito dell'Ordine;
c) curare, in accordo con il Consiglio generalizio, il collegamento
dei Segretariati generali, secondo le modalità stabilite dal Consiglio
generalizio stesso;
d) curare la pubblicazione degli Acta Ordinis Servorum Beatae Mariae
Virginis.
285. a) Il Consiglio generalizio, con la piena collaborazione
di tutte le Province e Vicariati, eleggerà:
il Segretario per il Centro delle Comunicazioni;
il Presidente della Commissione Liturgica Internazionale O.S.M.;
il Segretario generale per le Missioni;
il Reggente generale degli Studi;
il Presidente dell'Istituto Storico;
l'Archivista per il Fondo Storico;
il Postulatore per le Cause di beatificazione e canonizzazione;
il Segretario per l'Ordine Secolare e i Gruppi laici;
l'Economo generale.
b) Il Consiglio generalizio determinerà le competenze e il
funzionamento dei vari Segretariati e la durata in carica dei singoli
ufficiali.
286. Il Consiglio generalizio ha facoltà di organizzare, con la piena
collaborazione di tutte le Province e Vicariati, la Curia generalizia con
altri Segretariati ed Uffici e di determinarne le competenze. Tali
Segretariati ed Uffici resteranno in funzione ad nutum del Priore generale.
287. Il Procuratore dell'Ordine, i Segretari e gli Ufficiali generali
siano consultati dal Consiglio generalizio ogni qualvolta si trattano
questioni importanti dì loro competenza.
V. Amministrazione dei Beni
Capitolo XLI – Comunione e amministrazione dei beni
288. I Servi di Maria, consapevoli che quanto possiedono, oltre che
frutto del loro lavoro è dono della Provvidenza, lo amministreranno con
prudenza e saggezza, in spirito di servizio e di solidarietà.
I fratelli incaricati dell’amministrazione dei beni, compiendo questo
servizio, contribuiscano alla realizzazione di un autentico spirito di
povertà e di comunione.
289. a) I conventi, i Vicariati, le Province e l'Ordine
possono acquistare, possedere, amministrare e alienare beni mobili e
immobili. In vista del bene comune, i Capitoli vicariali e provinciali
possono disporre dei beni dei conventi, del Vicariato, della Provincia;
nonché stabilire norme circa le eccedenze finanziarie delle amministrazioni
conventuali.
b) Le comunità locali, le Province e l'Ordine sono vincolati,
nell'uso dei beni, da diritti e doveri reciproci, secondo le norme stabilite
dalle Costituzioni e dai Direttori.
c) Le comunità locali, le Province e l'Ordine, oltre a compiere i
suddetti impegni, considerino e ordinino i loro beni al servizio dei
fratelli e dei poveri.
Siano sensibili e pronti ad aiutare, nei limiti delle loro possibilità, i
familiari dei frati e il fratello che lascia l'Ordine, qualora ne avessero
bisogno.
290. I beni temporali sono amministrati dall'Economo conventuale,
provinciale e generale sotto la direzione e il controllo dei rispettivi
Priori, Consigli e Capitoli. Gli Economi hanno, nel loro campo e nei limiti
fissati, iniziativa e responsabilità.
291. a) Gli Economi vicariali e provinciali,
nell'amministrazione dei beni, sono coadiuvati da un Consiglio di
amministrazione. Spetta al Direttorio determinare le competenze del
Consiglio di amministrazione e stabilire norme per il suo funzionamento e
per la, nomina, e la durata in carica dei membri.
b) Il Consiglio di amministrazione dell'Ordine è formato dall'Economo
generale, come presidente, e da almeno tre consiglieri eletti dal Consiglio
generalizio.
I consiglieri siano frati competenti e possibilmente di nazionalità diversa.
A questo Consiglio possono partecipare anche periti laici.
Compiti del Consiglio di amministrazione sono:
1) Assistere l'Economo generale e il Consiglio generalizio nella soluzione
dei principali problemi economici dell'Ordine.
2) Esaminare le relazioni e i preventivi economici dei Vicariati, delle
Province e dell'Ordine.
292. Il metodo di contabilità da seguire nelle varie amministrazioni
è stabilito dal Direttorio su proposta del Consiglio di amministrazione.
293. Le attività conventuali, vicariali, provinciali o generali che
hanno un interesse e una importanza specifica, devono avere una
amministrazione propria, la quale deve essere inserita, tramite gli Economi
conventuali, vicariali, provinciali e generale, nell'organizzazione
descritta all'articolo seguente.
294. a) L'Economo conventuale e gli altri amministratori della
comunità, oltre al resoconto previsto dal Direttorio, devono presentare al
Capitolo conventuale un resoconto annuale accompagnato da un preventivo per
l'anno seguente, il quale sarà discusso e approvato dalla comunità.
Al termine dell'esercizio finanziario, i resoconti e i preventivi annuali
delle amministrazioni conventuali vengono inviati all'Economo vicariale o
provinciale; questi, se vi riscontra serie difficoltà, ne informerà il
rispettivo Consiglio, al quale spetta provvedere.
b) Gli Economi vicariali e provinciali presentano ai rispettivi
Consigli, per l'approvazione, i resoconti e i preventivi delle loro
amministrazioni; presentano, poi, per una informazione, al Capitolo
vicariale o provinciale, i resoconti e i preventivi delle amministrazioni,
del vari conventi.
Entro il mese di marzo, danno all'Economo generale una relazione
particolareggiata della loro amministrazione e delle varie amministrazioni
vicariali o provinciali e conventuali.
c) L'Economo generale rende conto della sua amministrazione e da
relazione dì tutte le amministrazioni generali, provinciali e vicariali al
Capitolo generale e ogni anno al Consiglio generalizio.
d) Le modalità per il rendiconto delle varie amministrazioni sono
fissate rispettivamente dal Consiglio vicariale, provinciale e generale.
295. a) I resoconti annuali devono essere accompagnati da una
relazione che illustri chiaramente la situazione economica del Vicariato e
della Provincia e da un preventivo per l'esercizio finanziario seguente.
b) Una relazione economica dell’intero Ordine e un preventivo
dell'Economato generale verranno inviati ogni anno ai Consigli provinciali e
vicariali.
296. Tutti gli atti di riconoscimento giuridico e civile della
Provincia e dei conventi, tutte le Convenzioni tra Provincia o conventi e
Diocesi, e tra Provincia e Vicariati, gli atti di proprietà degli immobili
nonché gli atti relativi a debiti e obbligazioni devono essere conservati
nella Curia provinciale e una copia o un estratto di essi deve essere
trasmessa al convento interessato e alla Curia generalizia.
Ogni convento abbia un inventario dei beni di valore storico e artistico.
297. Nessun frate senza il permesso scritto del suo Priore
provinciale o Vicario provinciale o, se è di famiglia in una comunità
generalizia, del Priore generale, riceva o tenga presso di sé o presso
altri, beni o denari altrui in deposito o in qualunque altra forma, anche se
consegnati a titolo di fiducia e segretamente. Il frate ogni anno, in
occasione della Visita canonica, renda conto del deposito.
298. a) Tutti i beni frutto del nostro lavoro o ricevuti come
dono, pensione, sussidio, assicurazione a qualunque titolo, rimangono
acquisiti, all'Ordine.
b) L'uso dei beni mobili per i singoli frati è regolato dal
Direttorio, secondo il voto e lo spirito di povertà.
299. La specificazione degli atti che eccedono il limite e le
modalità dell'amministrazione ordinaria e la fissazione delle condizioni per
la loro valida esecuzione sono demandate ai Direttori provinciali e
vicariali.
300. I limiti massimi delle spese non concernenti l'ordinaria
amministrazione, consentite al Consiglio vicariale e al Consiglio
provinciale, all'Economo vicariale e all'Economo provinciale, ai Vicari e ai
Priori provinciali, ai Capitoli e ai Priori conventuali, sono fissali dal
Direttorio.
I limiti massimi per le spese non ordinarie consentite al Priore generale,
all'Economo generale, ai Capitoli e ai Priori dei conventi posti sotto
l'immediata giurisdizione del Priore generale, sono fissati dal Consiglio
generalizio.
301. I Capitoli e i Consigli possono permettere di contrarre debiti,
di vendere e obbligare beni mobili e immobili, di alienare i preziosi e
qualsiasi altro bene nei limiti e secondo le modalità stabilite dal
Direttorio, tenuto conto dei limiti fissati dalla Santa Sede, al di sopra
del quali si deve chiedere autorizzazione alla medesima. La stessa
autorizzazione è richiesta quando si tratta di donazioni votive fatte alla
Chiesa o di beni preziosi per valore artistico o storico.
Il Consiglio generalizio fissa i limiti e stabilisce le modalità per i
conventi posti sotto l'immediata giurisdizione del Priore generale.
302. a) Il contributo di ogni convento e di ogni
amministrazione in favore delle necessità del Vicariato o della Provincia è
fissato dal Direttorio.
b) Il Consiglio generalizio, tenuti presenti i resoconti
amministrativi inviati, fissa annualmente il contributo che ogni Provincia e
ogni Vicariato deve versare alla Curia generalizia.
c) Se l'Ordine, in particolari circostanze, dovesse compiere una
spesa straordinaria o se, in un caso speciale, fosse richiesto di un aiuto
per sovvenire a peculiari necessità di una Provincia o di un Vicariato, il
Consiglio generalizio, consultati i Consigli vicariali e i Consigli
provinciali, può stabilire un contributo straordinario.
303. Le offerte dei fedeli per la celebrazione di sante Messe siano
diligentemente registrate e le intenzioni debitamente soddisfatte. Le
offerte relative a intenzioni non soddisfatte in tempo debito siano
trasmesse agli Economi provinciali e all'Economo generale.
304. Il Priore provinciale e, per le case generalizie, il Priore
generale devono vigilare perché tutti i beni siano debitamente assicurati e
perché tutti i frati, compresi quelli dei Vicariali, siano iscritti alle
assicurazioni sociali del Paese, specialmente alle assicurazioni per le
malattie e per la pensione di vecchiaia.
Comunione nella famiglia dei Servi
Capitolo XLII – Monache, Suore,
Istituti Secolari, Ordine Secolare, altri Gruppi Laici
305. I frati Servi di Maria, continuando un'antica e viva tradizione,
costituiscono una sola famiglia con le religiose e con i membri degli
Istituti Secolari, dell'Ordine Secolare e dei Gruppi laici, che condividono
lo stesso ideale, gli impegni di vita evangelico-apostolica e la pietà verso
la Madre di Dio.
306. I frati mantengano con le Monache serve di Maria viva e fraterna
comunione spirituale, valorizzando il loro specifico ministero di preghiera.
I monasteri direttamente affidati alla giurisdizione dell'Ordine sono
assistiti dai Superiori maggiori a norma del Diritto comune.
307. Per una comune crescita religiosa e per un più efficace servizio
ecclesiale, i frati collaborino con le suore Serve di Maria e con gli
Istituti Secolari aggregati all'Ordine.
I Consigli e i Segretariati, ove esistono, promuovano la mutua
collaborazione,
308. a) Ogni comunità di Servi:
1) promuova lo sviluppo e l'aggiornamento dell'Ordine Secolare;
2) favorisca il costituirsi di gruppi laici tra i fedeli che desiderano
vivere la consacrazione battesimale secondo lo spirito del nostro Ordine e
che si sentono una sola famiglia con i Servi di Maria e accettano gli
impegni e le norme proprie del gruppo.
b) Spetta al Capitolo conventuale riconoscere l'autenticità servitana
di un gruppo che sorge presso una comunità di frati. In altri casi spetta al
Consiglio provinciale. Anche le altre famiglie servitane (Monache, Suore,
Istituti Secolari) possono riconoscere l'autenticità di un gruppo che sorge
presso di loro.
c) I Consigli provinciali e i Consigli vicariati costituiscano dei
Segretariati per l'animazione e il collegamento di questi gruppi.
309. E’ facoltà dei Consiglio generalizio aggregare all'Ordine,
qualora ne facciano richiesta, nuove Congregazioni e Istituti Secolari, dopo
averne costatata l'affinità spirituale.
Tale aggregazione comporta l'accettazione degli elementi essenziali delle
nostre Costituzioni, l'adozione dei libri liturgici dell'Ordine e,
possibilmente, l'assunzione del nome «Servi di Maria».
310. In occasione dei Capitoli generali, provinciali e conventuali, i
rispettivi Priori o Vicari potranno rivolgere l'invito alle Monache, alle
Suore, ai mèmbri degli Istituti Secolari, dell'Ordine Secolare e dei Gruppi
laici per una loro partecipazione rappresentativa alla discussione di
argomenti di interesse comune.
311. Il Priore generale e i Priori provinciali e conventuali
incoraggino i frati, preparati e disponibili, a favorire tra i gruppi, sia
religiosi, sia laici, a noi uniti, un'adeguata conoscenza della storia e
della spiritualità dei Servi, e soprattutto della dottrina sulla Vergine nel
mistero di Cristo e della Chiesa.
costituzioni
Capitolo XLIII – Interpretazione e osservanza delle
Costituzioni
312. Il Capitolo generale può apportare dei cambiamenti nelle
Costituzioni; essi entreranno in vigore dopo aver ottenuto l'approvazione
della Santa Sede.
Per il loro inserimento nelle Costituzioni è necessaria l'approvazione, a
maggioranza assoluta di voti, di tre Capitoli generali consecutivi, e la
conferma della Santa Sede.
313. Il Capitolo generale interpreta ufficialmente le Costituzioni.
L'interpretazione autentica è riservata alla Santa Sede.
Il Consiglio generalizio, adunato al completo, può dare un'interpretazione
pratica valevole fino al prossimo Capitolo generale.
314. Se in qualche Provincia, a causa di particolari circostanze, uno
o più articoli di queste Costituzioni non potessero essere osservati, il
Consiglio generalizio, su richiesta del Capitolo provinciale, deciderà in
merito.
La norma pratica sarà valida fino al prossimo Capitolo generale.
315. Se un frate fosse causa di scandalo o avesse trasgredito in modo
grave le presenti Costituzioni, i Priori lo richiamino e usino i mezzi più
idonei al suo emendamento.
316. Nell’esercizio del potere giudiziario, quando sia richiesto, si
seguiranno le norme del Diritto comune e lo spirito del capitolo VI delle
presenti Costituzioni.
317. Qualora si verificassero casi non contemplati nel testo
costituzionale, il Consiglio generalizio vi provvederà emanando speciali
norme valevoli fino al prossimo Capitolo generale.
318. Tutti i frati devono osservare integralmente le presenti
Costituzioni secondo l'impegno assunto con la Professione religiosa, e
tendere così alla perfezione della carità nel servizio del Regno di Dio.
epilogo
319. Perseguendo, nella nostra vita, l'ideale di giungere alla
perfetta statura di Cristo (cf. Ef 4, 13), avremo verso le creature solo rapporti di pace, di misericordia,
di giustizia e di amore costruttivo (cf. Mt 5, 3-9).
In questo impegno di servizio, la figura di Maria ai piedi delta Croce sia
la nostra immagine conduttrice. Poiché il Figlio dell'uomo è ancora
crocifisso nei suoi fratelli, noi, Servi della Madre, vogliamo essere con
Lei ai piedi delle infinite croci, per recarvi conforto e cooperazione
redentrice.
Nella nostra dedizione ad un amore sempre più grande, prenderemo ogni giorno
la nostra croce (cf. Lc 9, 23) e, ricordando che saremo giudicati sulle parole: «ero affamato e
mi avete nutrito..., ero nudo e mi avete vestito ...» (Mt 25,
35-36), vogliamo rinunciare ai nostri interessi per seguire Gesù nella sua
opera di salvezza dell'uomo.
La creazione è ancora nel dolore e nel travaglio (cf. Rm 8, 22). Ma la consapevolezza di essere portatori di quelle energie che la
libereranno dalla schiavitù della corruzione per introdurla nella libertà
dei figli di Dio (cf. Rm 8, 21), ci dia la gioia promessa da Cristo, che nessuno ci potrà mai
togliere (cf. Gv 16, 22).
ordinamenti
Capitolo Provinciale
1. Il Presidente del Capitolo:
- nomina il Vicario capitolare;
- precisa l'ora della concelebrazione della Messa de Spiritu Sancto;
- fissa l'ora di inizio della prima sessione dell'Assemblea generale.
2. Appello dei Vocali da parte del Segretario della Provincia.
Proclamazione e conferma del Priore provinciale neo-eletto da parte del
Priore generale.
Parole del Presidente.
Elezione di due scrutatori, su proposta del Presidente.
Elezione di almeno tre Vocali che, insieme con il Priore generale e il
Priore provinciale, formano la Presidenza, cui spettano i medesimi compiti
della Presidenza del Capitolo generale.
3. Distribuzione delle schede per l'elezione del Socio provinciale.
4. Ciascuno dei votanti compila la propria scheda come segue: Eleggo
Socio provinciale N. …; quindi la piega e la consegna allo
scrutatore.
5. Gli scrutatori, raccolte tutte le schede, le consegnano al
Presidente, il quale, verificato che il loro numero non sia superiore a
quello dei votanti, apre ciascuna scheda, la legge e la mostra al primo
scrutatore, che la consegna al secondo perché la legga pubblicamente.
6. Lette le schede, il Segretario annuncia ufficialmente il numero
dei voti ottenuti da ciascun candidato. Risulta eletto colui che ha ricevuto
oltre la metà dei suffragi e si rende noto il numero dei voti da lui
ottenuti.
7. Se al quinto scrutinio nessuno risulta eletto, al sesto scrutinio
avranno voce passiva solo i due candidati che hanno ottenuto il maggior
numero di voti nello scrutinio precedente.
Questi due frati si astengono dalla votazione.
Risulta eletto colui che otterrà più voci. In caso di parità di voti,
risulta eletto il più anziano di Professione religiosa e, nel caso di uguale
anzianità di Professione, il più anziano di età.
8. I Consiglieri provinciali vengono eletti in sei scrutini e per
scheda, secondo,il, metodo stabilito dal Direttorio.
9. Gli eletti vengono confermati nel loro ufficio dal Presidente. Se
qualcuno di essi fosse assente, il Capitolo prosegue come d'ordinario.
10. Terminate le elezioni, se ne annunciano i risultati e gli
scrutatori bruciano le schede.
11. Il Priore provinciale uscente, i Segretari e gli Ufficiali
provinciali presentano rispettivamente una relazione sullo stato della
Provinciale sulla loro attività, secondo il metodo stabilito dal Direttorio.
12. Si costituiscono le Commissioni per lo studio dell'Agenda e delle
amministrazioni provinciali e conventuali.
13. Il Capitolo, radunato in Assemblea plenaria, discute i risultati
del lavoro svolto dalle commissioni, approva la programmazione ed emana
eventuali Decreti.
14. E’ compito del Priore provinciale pubblicare gli Atti e inviarne
copia a tutte le comunità della Provincia.
15. Per la liturgia di apertura e di chiusura del Capitolo e
dell'impegno che assumono gli eletti, ci si atterrà a quanto stabilito dal
Direttorio liturgico.
16. Osservata la sostanza di questi Ordinamenti, è lasciato al
Capitolo stesso la programmazione dello svolgimento del Capitolo.
Capitolo Generale
17. Il Presidente del Capitolo:
- nomina il Vicario capitolare;
- stabilisce l'ora della concelebrazione della Messa de Spiritu Sancto;
- fissa l'ora di inizio della prima sessione per l'elezione della
Presidenza.
18. Appello dei Vocali da parte del Segretario dell'Ordine.
Elezione di due scrutatori su proposta del Presidente.
Conferma del Regolamento approvato dal precedente Capitolo generale.
19. Elezione, secondo il metodo fissato dal Regolamento, di sei
Vocali che, insieme con il Priore generale. Presidente ex iure, formano la
Presidenza del Capitolo.
20. Relazione del Priore generale.
Relazioni delle Commissioni capitolari, dei Segretari e degli Ufficiali
generali, dei Priori e Vicari provinciali.
21. Distribuzione delle schede per l'elezione del Priore generale.
22. Ciascuno dei votanti compila la propria scheda come segue:
Eleggo Priore generale N....; quindi la piega e la consegna allo
scrutatore.
23. Gli scrutatori, raccolte tutte le schede, le consegnano al
Presidente, il quale, verificato che il loro numero non sia superiore a
quello dei votanti, apre ciascuna scheda, la legge e la mostra al primo
scrutatore, che la consegna al secondo perché la legga pubblicamente.
24. Lette le schede, il Segretario annuncia ufficialmente il numero
dei voti ottenuti da ciascun candidato. Risulta eletto colui che ha ricevuto
oltre la metà dei suffragi e si rende noto il numero dei voti da lui
ottenuti.
25. Il neo-eletto Priore generale prende il primo posto e riceve il
Sigillo e le Costituzioni.
26. Per le altre elezioni, il Priore generale è libero di consultare
i Capitolari con le modalità che riterrà più opportune.
27. Tutti gli eletti vengono confermati nel loro ufficio dal Priore
generale.
28. Terminate le elezioni, se ne annunciano i risultati e gli
scrutatori bruciano le schede.
29. Si costituiscono le Commissioni per lo studio dell'Agenda e dei
problemi presentati al Capitolo.
30. Il Capitolo, radunato in Assemblea plenaria, discute i risultati
del lavoro svolto dalle Commissioni, approva la programmazione ed emana
eventuali Decreti.
31. Per la liturgia di apertura e di chiusura del Capitolo e
dell'impegno che assumono gli eletti, ci si atterrà a quanto stabilito dal
Direttorio liturgico.