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Costituzioni O.S.M.


edite nel 1987, per autorità del P. Michel Maria Sincerny, priore generale del medesimo Ordine


vedi Lettera di presentazione

Capitolo I - I Servi di Maria

1. L'Ordine dei frati Servi di Maria, sorto come espressione di vita evangelico-apostolica, è una comunità di uomini riuniti nel nome del Signore Gesù.
Mossi dallo Spirito, ci impegniamo, come i nostri primi Padri, a testimoniare il Vangelo in comunione fraterna e ad essere al servizio di Dio e dell'uomo, ispirandoci costantemente a Maria, Madre e Serva del Signore. 

2. Tale impegno, radicato nella consacrazione battesimale ed espresso con la Professione religiosa, viene da noi liberamente assunto per portare alla sua pienezza il comandamento della carità. Esso implica uno sforzo continuo per conformarsi a Cristo, che è venuto per servire e dare la vita per gli uomini (cf. Mc 10, 45), e ha rivelato che tutti sono figli dello stesso Padre e fratelli tra loro.

3. Nelle nostre comunità, richiamandoci alla Chiesa dei tempi apostolici e alla Regola di sant'Agostino, viviamo concordi e unanimi nella preghiera, nell'ascolto della Parola di Dio, nello spezzare il Pane eucaristico (cf. At 2, 42-47; 4, 32-35) e il pane guadagnato con il nostro lavoro, in vigile attesa del Signore che viene. 
Uniti dalla carità e sostenuti dalla vicendevole stima, mettiamo in comune beni, aspirazioni, attività e prendiamo fraternamente le nostre decisioni, a norma del Diritto comune e proprio.
Secondo l'ispirazione mendicante del nostro Ordine, viviamo i valori evangelici della provvisorietà, della insicurezza e della disponibilità ad andare dove urge il nostro servizio. 

4. La comune vocazione dei Servi non esclude la pluralità delle forme. Nella loro ricerca di Dio, alcune comunità danno uno spazio più ampio agli aspetti contemplativi della nostra vita; altre si dedicano a molteplici servizi apostolici; altre adattano il loro modo di vivere alle esigenze di nuove situazioni: queste forme sono, tutte, espressioni di quella vita con cui cerchiamo di costituire una presenza operante della Chiesa nel mondo e di offrire una testimonianza di amore consacrato a Cristo e agli uomini. 

5. La comunione di vita e di intenti crea tra le nostre comunità molteplici rapporti che le uniscono in una fraternità più vasta, nel rispetto delle persone e delle autonomie locali. Spinte dalla carità e dai muti legami, esse si prestano scambievole aiuto, collaborano nell'attività apostolica, si organizzano in modo che la loro azione sia coordinata ed efficace, ed eseguono con lealtà quanto è stato stabilito di comune accordo.
L'ideale dei Servi ha suscitato intorno alle nostre comunità o associato all'Ordine numerose famiglie e gruppi che, costituendo espressioni particolari di vita consacrata o laicale, partecipano all'unica nostra vocazione. Con essi manteniamo rapporti di collaborazione spirituale e apostolica. 

6. Per servire il Signore e i loro fratelli, i Servi si sono dedicati fino dalle origini alla Madre di Dio, la benedetta dell'Altissimo.
A Lei si sono rivolti nel loro cammino verso Cristo e nell'impegno di comunicarlo agli uomini. Dal "fiat" dell'umile Ancella del Signore (cf. Lc 1, 38) hanno appreso ad accogliere la Parola di Dio e ad essere attenti alle indicazioni dello Spirito; dalla partecipazione della Madre alla missione redentrice del Figlio, Servo sofferente di Yahveh, sono stati indotti a comprendere e sollevare le umane sofferenze.
I Servi hanno onorato santa Maria come loro Signora con particolari atti di venerazione: rivolgendole il saluto angelico all'inizio degli atti comunitari; rendendole il tradizionale ossequio della "Vigilia della beata Vergine"; dedicando a Lei le loro chiese; solennizzandone le feste e celebrandone la memoria il sabato e al termine di ogni giorno. 

7. Fedeli alla nostra vocazione di servizio, cerchiamo di cogliere il significato della Vergine Maria per il mondo contemporaneo.
Fratelli degli uomini, camminiamo insieme con loro per raggiungere una più intensa comunione di amore.
Sensibili alle istanze della Chiesa, approfondiamo la conoscenza di Maria, Madre di Dio e degli uomini e della sua missione nel mistero della salvezza.
Vedendo in Lei il "frutto più eccelso della redenzione" (Sacrosanctum Concilium, n. 103), assecondiamo con le nostre energie le esigenze liberatrici dei singoli e della società. Consapevoli della divisione dei cristiani, ci adoperiamo perché la Figlia di Sion divenga per tutti un segno di Unità. Agli uomini insicuri proponiamo, quale esempio della fiducia dei figli di Dio, la Donna umile che ha posto nel Signore la sua speranza.
Le nostre comunità siano una testimonianza dei valori umani ed evangelici rappresentati da Maria e del culto che la chiesa le rende. Esprimeranno la loro pietà mariana attingendo a forme proprie della nostra viva tradizione o creandone altre, in frutto di rinnovato servizio alla Vergine.


Comunità dei Servi di Maria
 

I. Vita Comune

Capitolo II - La Comunità 

8. Le nostre comunità sono formate da persone che, avendo scelto la forma di vita dei Servi di Maria, vogliono vivere in comunione fraterna e nel rispetto dei valori propri di ciascuno (cf. 1 Cor 12, 4-31), per raggiungere la perfetta dignità e la libertà di figli di Dio e per dedicarsi con amore al servizio di tutti gli uomini. 

9. Tutti siamo e ci chiamiamo "Servi"; tutti in quanto fratelli, abbiamo la stessa dignità e siamo uguali tra noi. questa uguaglianza esclude titoli onorifici, ma ammette le precedenze richieste dalla carità, dal mutuo rispetto e dal riconoscimento dei compiti di ciascuno. 

10. In seno alla comunità, amata con fedeltà nelle ore liete e in quelle tristi, non viviamo nella ricerca di una amicizia fraterna, nel dono e nell'accettazione di ciascuno con le qualità e i suoi limiti. 

11. Noi che abbiamo scelto il celibato per il Regno di Dio, dobbiamo trovare nella fraternità un appoggio e un ambiente adatto per lo sviluppo armonioso della nostra persona e per la fedeltà alla nostra scelta di perfetta castità. 

12. L'obbedienza alla Parola di Dio, vivente nella Chiesa, anima la vita della comunità, costantemente protesa a scoprire la volontà di Dio su di sé e sui fratelli. 

13. L'obbedienza, fedeltà all'impegno di vita evangelica vissuta in comunità, si attua inoltre osservando queste Costituzioni nello spirito della Regola di sant'Agostino. 

14. Ci serviamo fraternamente l'un l'altro ad imitazione di Cristo; e, con senso di responsabilità, eseguiamo gli impegni insieme assunti. 

15. Per un inserimento sempre più perfetto nella comunità e per il rispetto dello sviluppo personale, si assicuri ad ogni frate una certa stabilità nella stessa comunità e la continuità in un determinato genere di lavoro.
In ogni trasferimento: 
a) si tengano presenti il bene del frate e della comunità, le necessità della Provincia o Vicariato, dell'Ordine e della Chiesa; 
b) sia consultato il frate stesso; 
c) i frati e le comunità siano consapevoli che la ricerca compiuta insieme della volontà di Dio, il loro impegno di obbedienza e la caratteristica di itineranti richiedono ad ogni frate di essere disponibile e pronto. 

16. a) La comunità, per favorire la preghiera, lo studio e il lavoro dei fratelli, abbia cura di creare nella casa un clima di raccoglimento e stabilisca tempi e ambienti in cui il silenzio sia maggiormente osservato. 
b) A tale scopo il Capitolo conventuale determini quali ambienti debbano essere riservati esclusivamente ai frati; stabilisca inoltre norme per un uso degli strumenti di comunicazione sociale consentaneo alla natura e allo stile della vita religiosa.

17. Per un più ricco e autentico servizio e per sostenere la concordia nella comunità, ognuno di noi riconosca i valori delle diverse età e indoli, rispetti la coscienza e le opinioni di ciascuno, considerando le inevitabili tensioni come segno di vita e trasformandole in occasione di arricchimento reciproco. 

18. La comunità abbia cura dei fratelli anziani o malati; dia ad essi la sicurezza di essere benvoluti e di poter lavorare secondo le loro possibilità; usi le terapie adeguate e manifesti, per ciascuno personalmente, una costante premura. In caso di malattia grave, sia sollecita nel procurare loro il sollievo dell'Unzione degli infermi e il Viatico dell'Eucarestia. 

19. L'adesione alla vita comunitaria non indebolisce ma rafforza il nostro amore verso i familiari; terremo con loro rapporti improntati a gratitudine e riserveremo loro una cordiale accoglienza, rendendoli in tal modo consapevoli di far parte della nostra famiglia. 

20. Gli impegni che riguardano tutta la comunità siano assunti comunitariamente; gli impegni che riguardano singolo frati, ma rivestano una certa importanza o abbiano carattere stabile, siano parimenti assunti con il consenso del Capitolo conventuale, il quale, peraltro, rispetterà, per quanto è possibile, la libertà e le iniziative di ciascuno. 

21. Ogni frate deve risiedere nel proprio convento. Egli deve essere membro di una comunità anche quando il suo lavoro apostolico, lo studio o altro serio motivo, gli impediscono di vivere insieme con gli altri. 

22. Se un frate lascia l'Ordine continueremo a considerarlo un fratello, così da fargli sentire che il suo rapporto con l'Ordine resta sempre un bene del quale non viene privato (cf. CDC can. 702). 

23. Le nostre comunità, unite tra lo loro da una identica vocazione, sono raggruppate in Province e Vicariati che insieme formano l'Ordine. 
a) Tutte le comunità hanno la stessa dignità e tutte sono chiamate a collaborare per la soluzione dei problemi comuni. 
b) Nei rapporti tra comunità, Vicariati, Province e Ordine ci sia comprensione delle rispettive esigenze, accettazione delle inevitabili insufficienze e generosità nei sacrifici che la collaborazione comporta. 

Capitolo III - La preghiera

24. Per noi che viviamo in una comunità di fede, ogni attività compiuta nello Spirito, accresce la comunione con Dio nell'amore (cf. Col 3, 17; 1 Pt 2, 5). Tuttavia, secondo l'insegnamento e l'esempio del Signore, riconosciamo nella preghiera un mezzo e un fermento per la crescita in tale comunione, una sorgente ed una espressione essenziale della nostra vita comunitaria e personale. 
La Vergine, altissimo esempio di creatura orante (cf. Lc 1, 46-55; 2, 22-24. 41-42; At 1, 14), e per noi, suoi Servi, sostegno e guida nella via dell'orazione: secondo la tradizione dell'Ordine, a Lei ci rivolgiamo, chiedendo il suo misericordioso intervento, perché accompagni e sorregga la nostra preghiera. 
a) Tra le varie forme di preghiera, quella liturgica costituisce azione sacra per eccellenza (cf. Sacrosanctum Concilium nn. 7 e 10).
Per la liturgia ci riuniamo possibilmente con il popolo: in essa incontriamo Cristo, presente e operante con la sua virtù salvifica (cf. Sacrosanctum Concilium n. 7), attingiamo il suo Spirito ed esprimiamo la realtà viva della Chiesa in cammino (cf. Sacrosanctum Concilium n. 2).
La celebrazione dell'Eucarestia, segno di unità e vincolo di carità (cf. S. Agostino, in Joannis Evangelium, tractatus 26. cap.), è il centro della nostra preghiera: in essa proclamiamo e rendiamo attuale il mistero pasquale di Cristo finché egli ritornerà (cf. Sacrosanctum Concilium n. 47; 1 Cor 11, 26). 
b) Ad imitazione della Vergine vogliamo vivere nell'ascolto della Parola di Dio (cf. Lc 2, 19.51; 8, 19-21 e parall.; 11, 27-28), attenti ai suoi richiami nel nostro intimo, negli uomini, negli avvenimenti ed in tutto il creato.
Questo atteggiamento ci porterà a scoprire i segni dei tempi e ad essere fedeli ai valori che la Chiesa, nella sua missione profetica, deve annunciare ed attuare. 
c) La preghiera, compiuta insieme, contribuisce al mutuo perfezionamento, ci unisce agli altri uomini nella ricerca di Dio e stabilisce una sempre più intensa comunione con loro.
Tale comunione, che trascende lo spazio e il tempo, troverà la sua pienezza nell'avvento definitivo del Regno di Dio. 

25. Le nostre comunità si inseriscono pienamente nella vita della Chiesa locale; nelle celebrazioni proprie seguono i libri liturgici dell'Ordine; promuovono la creazione di forme liturgiche autentiche, tenendo conto degli orientamenti pastorali, della sensibilità e delle tradizioni dei singoli popoli. 

26. Le azioni liturgiche rispondano alle situazioni reali della comunità e del popolo, nell'orario, nel linguaggio, nell'attenzione alle necessità dei fedeli e nella cura di favorire la loro partecipazione attiva. 

27. Fedeli alle nostre tradizioni, celebriamo come feste di famiglia, sia nella liturgia che in altri modi fraterni: 
a) le principali feste liturgiche di Nostra Signora, le maggiori ricorrenze, mariane della Chiesa locale e, in vari momenti dell'anno, la memoria della Vergine Addolorata che, partecipe alla missione del Servo sofferente di Yahveh, è stata associata alla sua gloria. 
b) la memoria dei Sette primi Padri, dei nostri fratelli e sorelle santi, di san Giuseppe e di Sant'Agostino. 

28. a) Previa intesa sulla frequenza, ognuno di noi prenda parte attiva alla Messa della comunità, secondo il proprio dono e ministero, in modo che si manifestino l'unità dell'azione e la varietà dei carismi. 
b) Nei giorni in cui non si celebra la Messa comunitaria, i frati, secondo la consuetudine dell'Ordine, partecipino all'Eucarestia, fonte e culmine di tutta la vita cristiana, attingendo da essa grazia e forza per il loro quotidiano impegno (cf. CDC can. 663 § 2). 

29. Ogni giorno ci riuniamo tutti per la lode del Signore con la celebrazione della Liturgia delle Ore, secondo il modo e l'orario stabiliti dal Capitolo conventuale. In determinate occasioni, esprimeremo la nostra creatività anche con altre forme di preghiera che rispecchino insieme lo spirito della liturgia e le esigenze della comunità (cf. CDC can. 276 § 2, n. 3). 

30. Celebrando l'Eucarestia e la Liturgia delle Ore, ricorderemo nelle intercessioni le necessità della Chiesa e dell'Ordine; pregheremo per i fratelli e le sorelle, in particolare per coloro che presiedono, per gli infermi, per le vocazioni e per quanti, con loro sacrificio, sono sensibili al nostro servizio apostolico. 

31. Poiché, per il nostro servizio, condividiamo le aspirazioni e le inquietudini dell'uomo, dobbiamo cercare nel silenzio della cella un mezzo per conoscerci, liberarci dall'egoismo e acquistare quell'atteggiamento di amore a Dio e alle creature, che costituisce il termine del nostro cammino religioso. 
a) La comunità assicuri a ciascuno un tempo sufficiente, durante la giornata, per la preghiera, lo studio e la meditazione della Parola di Dio, alla quale sarà dedicata non meno di mezz'ora. 
b) Sarà nostro compito programmare insieme giornate e periodi di raccoglimento, lontano dagli impegni abituali. Anche quando tali giornate e periodi hanno luogo nell'ambiente comunitario, si accolgano volentieri le sorelle e i laici che desiderano prendervi parte. 
c) Ciascuno osservi fedelmente il tempo stabilito per il ritiro annuale e sia incoraggiato a scegliere, compatibilmente con i propri impegni, periodi di rinnovamento spirituale. 
d) Ogni frate abbia in grande stima la tradizione di recitare quotidianamente la Corona dell'Addolorata.

32. Verso il fratello defunto manifestiamo il nostro amore implorandogli la misericordia del Signore. 
a) Il Priore o il Vicario provinciale comunichi subito al Priore generale una breve notizia biografica del fratello defunto; il Priore generale, a sua volta, la trasmetta a tutte le comunità. 
b) Il giorno della sepoltura i frati della sua comunità e quelli delle comunità vicine si riuniscono intorno a lui per impetrargli la luce e la pace con la celebrazione dell'Eucarestia e del rito del commiato cristiano, e con la preghiera della Liturgia delle Ore o altra preghiera di ispirazione alla speranza della risurrezione. 
c) Nelle altre comunità, ricevuta la notizia della morte, i frati si riuniscono per offrire il sacrificio eucaristico, e per celebrare la Liturgia delle Ore o recitare altre preci stabilite di comune accordo. 
d) In occasione della morte di altri membri della famiglia dei Servi, saremo fraternamente vicini alle loro comunità o famiglie, ed eleveremo per essi la nostra preghiera di suffragio. 

33. a) Ogni anno celebriamo, con l'Eucarestia e la Liturgia delle Ore, l'anniversario di tutti i defunti della nostra famiglia: frati, sorelle, genitori, familiari, laici associati a noi e benefattori. 
b) Nelle preghiere di intercessione, faremo frequente memoria dei nostri defunti. 

Capitolo IV - Il Capitolo 

34. Il Capitolo è la riunione di tutti i frati della comunità; realizza la presenza del Signore promessa ai discepoli riuniti nel suo nome (cf. Mt 18, 20); esprime la loro comunione di vita.

35. La comunità, riunita in Capitolo, approfondisce quei temi umani e religiosi che rendono più intensa la fraternità e la collaborazione apostolica; programma le proprie attività; esamina questioni pratiche; prende le sue decisioni a norma delle Costituzioni nelle materie che non rientrano nelle competenze decisionali del Priore, sia da solo, sia con il voto del suo Consiglio (cf. Cost OSM, art. 45).

36. La comunità, in sede capitolare, verifica inoltre la sua fedeltà al Vangelo e alle Costituzioni: in particolare la sua rispondenza alle necessità degli uomini, della Chiesa e dell'Ordine, l'autenticità della sua testimonianza e l'uso dei beni secondo lo spirito di povertà.

37. Il Capitolo si riunisce con regolarità, secondo la frequenza che ha stabilito, e ogni qualvolta particolari circostanze lo richiedono.

38. Il Priore convoca il Capitolo e ne comunica in anticipo l'ordine del giorno, in modo che tutti si preparino adeguatamente.
Ogni frate può chiedere la convocazione del Capitolo e proporre all'ordine del giorno gli argomenti che riterrà opportuni.

39. Il Priore, con il consenso della comunità, può invitare al Capitolo ospiti e collaboratori; per la trattazione di temi particolari, preveda l'intervento di persone competenti.

40. Il Priore e ciascun frate si adeguino alle indicazioni del Capitolo e ne eseguano con lealtà le decisioni.

41. I Capitoli vicariali, provinciali e generali sono, nella vita dell'Ordine, momenti particolarmente fecondi.
I frati vi apportano il frutto di esperienze diverse e l'espressione di esigenze personali e locali; esaminano e programmano gli impegni comuni con senso di responsabilità, anche verso i fratelli che essi rappresentano.

42. Si promuovano riunioni interprovinciali, provinciali e tra comunità vicine o impegnate in attività consimili, al fine di conseguire una più profonda conoscenza e comunione fraterna, una più intensa collaborazione e il comune rinnovamento.

Capitolo V - Il Priore

43. Il Priore - primo tra i fratelli - è il principale responsabile della comunità. Memore che nell'assolvimento del suo compito e nell'esercizio della sua autorità deve rendere testimonianza a Cristo, venuto «non per essere servito, ma per servire» (Mt 20, 28), e per accrescere la vita nei suoi (cf. Gv 10, 10), adempia al suo mandato come servizio, nell'amore, ai singoli frati e alla comunità.

44. Il Priore presiede la vita comunitaria cercando di suscitare, nella soluzione dei problemi comuni, l'interessamento e il consenso di tutti i frati, per raggiungere la maggiore cooperazione possibile, ferma restando, tuttavia, la sua autorità di decidere e di ordinare ciò che va eseguito.
Nei casi urgenti, dovendo decidere da solo, agisca con prudenza e come rappresentante della comunità.

45. a) Il Priore, nelle comunità con almeno quindici professi solenni, abbia il proprio Consiglio eletto dal Capitolo conventuale.
I casi nei quali il Consiglio deve dare il suo consenso o il suo parere, perché il Priore possa procedere validamente, sono fissati dal Direttorio.
b) Il numero dei Consiglieri è stabilito dal Direttorio.

46. Il Priore promuova, con l'esempio e la parola, la vita comune e la continuità del dialogo fraterno.
Eviti qualsiasi particolarità che lo separi dagli altri fratelli. 

47. Il Priore sostenga i singoli frati nel loro impegno tenendo presenti le capacità e i compiti di ciascuno. Sia solidale con essi nelle contrarietà. Aiuti tutti a raggiungere la propria pienezza in Cristo (cf. Ef 4, 13). 

48. Il Priore sia pronto ad accogliere e ascoltare tutti i frati, sensibile verso i bisognosi di cure e di attenzioni, sollecito in modo particolare verso i malati gravi.

49. Il Priore corregga e aiuti fraternamente coloro che vengono meno ai propri impegni.
Accetti lui stesso i suggerimenti e i richiami dei fratelli.

50. I frati sono tenuti a obbedire al Priore collaborando lealmente con lui, affinché il servizio della comunità sia concorde.

51. Ai Vicariati, alle Province e all'Ordine presiedono, rispettivamente, i Vicari, i Priori provinciali e il Priore generale. Essi esercitano questo servizio in spirito fraterno per dare sicurezza e coraggio ad ogni frate e ad ogni comunità nel proprio cammino religioso.
I frati, sapendo quanto sia impegnativo e oneroso il loro compito, li assecondino con disponibilità e rispetto (cf. 1 Ts 5, 12-13).

Capitolo VI – Perdono e correzione fraterna

52. Nel nostro cammino verso la carità perfetta, andiamo soggetti a cadute ed errori a causa della fragilità umana. Per questo, nei nostri rapporti, dobbiamo vivere le parole del Signore: «Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. Perdonate e vi sarà perdonato» (cf. Lc 6, 36. 37c).
La misericordia è riconosciuta come una delle caratteristiche dei Servi, che continuano nella loro vita l'esempio della Madre di Dio.

53. Consapevoli della presenza del Signore in mezzo a noi (cf. Mt 18, 20), dobbiamo amarci e stimarci a vicenda (cf. Rm 12, 10), e portare gli uni i pesi degli altri (cf. Gal 6, 2).
Eviteremo, pertanto, ogni maldicenza, come un. grave ostacolo alla vita fraterna.

54. Se qualcuno di noi ritiene che un fratello sia nell'errore, in via ordinaria parli prima con lui.
Qualora fosse necessario, esponga la cosa al Priore ed eventualmente alla comunità (cf. Mt 18, 15-17).

55. Quando sia necessario esaminare comunitariamente l'operato di un fratello, procederemo con spirito imparziale e caritatevole, memori delle parole dì Gesù: «Togli prima la trave dal tuo occhio e poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello» (Mt 7, 5).

56. Saremo con carità vicini al fratello colpevole, tenendo presente che molte volte uno cade perché non è sostenuto dal nostro amore è dalla nostra comprensione.

Capitolo VII - Testimonianza di povertà evangelica

57. Il lavoro, la comunione dei beni e il modesto tenore di vita costituiscono la testimonianza di povertà, volontariamente assunta dalle comunità dei Servi.
a) Con il lavoro quotidiano, partecipiamo alla sorte di tutti gli uomini, collaboriamo all'attività creatrice del Padre, e ci associamo all'opera redentrice di Cristo.
b) Avendo scelto di seguire il Cristo povero (cf. 2 Cor 8, 9) e di vivere in comunione fraterna siamo impegnati a mettere al servizio della comunità e degli uomini tutte le energie, capacità, tempo e frutto del lavoro.
Tale comunione di beni favorisce la libertà interiore e ci fa vivere lo spirito delle beatitudini.
c) La semplicità del nostro stile di vita, in quanto elimina ciò che ci separa dagli altri, permette a noi di essere in comunione con quelli che siamo chiamati a servire e di costituire con loro una sola realtà in Cristo Gesù (cf. Gal 3, 28).

58. Saremo solidali con quei frati, che fossero chiamati dallo Spirito a vivere con i più poveri per partecipare alla loro condizione e condividerne le ansie.

59. Ognuno di noi viva nella consapevolezza che il pane quotidiano, come è dono della Provvidenza, così deve essere frutto del proprio lavoro.

60. Comunitariamente e singolarmente, siamo tenuti a offrire un servizio concreto nell'ambiente in cui viviamo. Per questo saremo sensibili alle esigenze del nostro tempo e promuoveremo quelle forme di vita cristiana richieste dai contemporanei.
Nei limiti del possibile, si provvedano a ciascuno gli strumenti idonei al suo lavoro.

61. Il Priore, sentito il parere del Capitolo, preveda per i frati della sua comunità giorni e periodi di riposo.

62. La comunità, consapevole di amministrare i beni di Dio, ordini ciò che possiede al servizio dei fratelli che la compongono, alle necessità della Provincia, dell'Ordine e dei poveri.
I frati usino dei beni con cura e distacco, non creandosi inutili esigenze.

63. In segno di consacrazione e di povertà, tutti portino l'abito dell'Ordine, costituito da tonaca, cinghia, scapolare e cappuccio.

Capitolo VIII - Refezione

64. Partecipiamo alla mensa comune con gioia e semplicità di cuore (cf. At 2, 46), considerandola, assieme alla preghiera liturgica e al Capitolo, una delle espressioni che maggiormente alimentano la vita fraterna.

65. Esprimiamo gratitudine a Dio per il cibo, con preghiere conformi al tempo liturgico e alle circostanze particolari della comunità.

66. La mensa sia sobria, ma sufficiente; si abbia particolare cura degli ammalati, il servizio sia compiuto fraternamente. 

67. Normalmente gli ospiti siano accolti alla nostra mensa; ad essa, quando è opportuno, prendano parte le persone che collaborano con noi. Spetta al Capitolo conventuale stabilire le modalità.

Capitolo IX - Ospitalità

68. L'ospitalità esprime l'amore del frate verso il Figlio dell'uomo che si presenta sotto le sembianze del pellegrino (cf. Mt 25, 35). Essa è uno dei modi con cui realizziamo il nostro servizio e la nostra comunione con gli uomini.

69. La comunità accolga gli ospiti con semplicità e rispetto, e offra loro la possibilità di prendere parte anche alla propria vita di preghiera. 

70. La comunità si accordi nell’accettare le persone che chiedono di condividere la sua vita fraterna in modo temporaneo o stabile, secondo le modalità convenute con il Consiglio provinciale.

Capitolo X – Penitenza e conversione

71. Secondo l'insegnamento del Signore, riconosciamo nella penitenza un valore permanente per la nostra vita, un mezzo necessario per il progressivo passaggio dall'«uomo vecchio» alla «nuova creatura».
Nell'itinerario monastico la penitenza-conversione consiste nell'orientamento radicale e costante della comunità e dei singoli verso la novità di Cristo, e nella scelta dei mezzi per raggiungerla.
Per noi Servi, secondo l'esempio dei primi Padri e la tradizione dell'Ordine, la penitenza consiste soprattutto nella carità intesa come servizio gli uni degli altri (cf. Gal 5, 13b) e nell'esperienza di vita comunitaria, vissuta con sincero e generoso impegno.

72. Momento e segno di tale itinerario sono alcune osservanze penitenziali che il Signore e la Chiesa ci propongono: il frequente accostarsi al sacramento della riconciliazione, l'esame quotidiano di coscienza, le opere di misericordia, il digiuno, il silenzio e le altre forme di ascesi.
Ogni comunità osserverà i giorni e i tempi penitenziali comuni alla Chiesa ed eventualmente altri momenti particolari stabiliti con decisione concorde.
Ogni frate, poi, userà delle osservanze penitenziali secondo l'impulso dello Spirito e la propria inclinazione, in modo che per ognuno di noi si avveri la parola dell'Apostolo: «Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito» (Gal 5, 24-25).

II. Servizio Apostolico

Capitolo XI - La Missione dei Servi di Maria

73. Mossi dalla grazia del Battesimo, dall'impulso dello Spirito Santo e dalla consacrazione religiosa, noi, Servi di Maria, intendiamo vivere e testimoniare l'amore cristiano. Desiderando attuare il carisma dell'Ordine, ci doniamo al servizio degli altri (cf. 1 Gv 3, 16), prolungando nella storia della salvezza la presenza attiva della Madre di Gesù.

74. Come il Figlio fu mandato da Dio Padre fra gli uomini divisi per unirli come fratelli (cf. Gv 11, 52), così il nostro Ordine, comunità di fratelli in Cristo, è inviato ad estendere la sua fraternità agli uomini d'oggi, divisi a causa dell'età, della nazione, della razza, della religione, della ricchezza, dell'educazione. Perciò esso si inserisce nella società, opera in mezzo al mondo, partecipa alle sue speranze e ai suoi dolori e lo aiuta a scoprire il valore e il pieno significato della vita e delle conquiste dell'uomo.

75. Come fratelli, uniti in comunità di vita nel nome del Signore, siamo un segno dell'unione di tutti gli uomini in Cristo (cf. Gv 13, 34-35; 17, 20-21). Per questo motivo:
a) la comunità assumerà gli impegni del servizio apostolico e ne programmerà l'attuazione assieme a tutti coloro che saranno chiamati a partecipare alla sua realizzazione; 
b) la comunità preferirà il lavoro di gruppo e cercherà di collaborare con altre persone e istituzioni; 
c) la comunità aiuterà i singoli frati a scoprire e a sviluppare i loro doni. Inoltre li preparerà adeguatamente alla loro missione, tenendo presenti sia le capacità individuali e le necessità dell'ambiente, sia l'arricchimento della vita comunitaria;
d) ogni frate collaborerà in modo responsabile al lavoro della comunità. Per raggiungere efficacemente questo scopo, si terrà costantemente aggiornato, soprattutto su quanto concerne la sua attività;
e) la comunità esaminerà periodicamente l'autenticità della propria vita e del proprio servizio apostolico.

76. Il nostro Ordine intende far proprie e rispendere alle necessità di un mondo tormentato e in continua trasformazione. Perciò:
a) La comunità cercherà generosamente soluzioni concrete alle esigenze della Chiesa locale, in cui è inserita e anche della Chiesa nelle altre parti del mondo.
I frati sono soggetti alla potestà dei Vescovi in ciò che riguarda la cura delle anime, l'esercizio pubblico del culto divino e le altre, opere di apostolato.
b) La comunità, fonte di creatività apostolica, cercherà i mezzi più adatti per rispondere alle mutevoli condizioni della società. Restando fedele al nostro spirito, ricerchi e promuova, ove occorra, nuovi tipi di servizio.
Il Consiglio provinciale studierà il modo di attuare i programmi che eccedano la competenza e le possibilità della comunità locale e, qualora sia necessario, chiederà le dovute autorizzazioni. 
c) Ogni testimonianza apostolica sarà compiuta nella semplicità evangelica, evitando la ricerca del prestigio e del privilegio.
d) La comunità offrirà a tutti il suo servizio, apostolico, ma prediligerà i più poveri e bisognosi.

77. Confrontandoci con il mondo nel quale la Chiesa vive e opera per la totale liberazione dell'uomo, assumiamo l'impegno di promuovere la giustizia in mezzo agli uomini, figli dello stesso Padre.

78. Quei frati e quelle comunità che sentono l'esigenza di cercare espressioni di vita diverse da quelle in atto, verifichino nella meditazione e nella preghiera l'autenticità della loro chiamata interiore e, fin dall'inizio, sottomettano il proprio progetto alle competenti autorità dell'Ordine.

Capitolo XII – Testimonianza comunitaria

79. Le comunità, ad imitazione di quella dei nostri primi Padri, e attente alle indicazioni della tradizione, desiderano irradiare il loro amore nel mondo che le circonda, ravvivare le forme di apostolato che le caratterizzano, adottare quelle suggerite dalle necessità della Chiesa e svolgerle in fraterna armonia.

80. I frati, preferibilmente con i fedeli, si consacrino all'ascolto e all'approfondimento della Parola di Dio, per nutrire la comunione con il Signore e rendere più efficace il servizio apostolico.

81. La celebrazione dei Sacramenti e di altre azioni liturgiche sia possibilmente comunitaria, per riunire religiosi e fedeli in un incontro più intenso con Cristo e per manifestare meglio la natura della Chiesa (Sacrosanctum Concilium, n. 2).

82. I frati della comunità con responsabilità parrocchiale a norma del can. 520, allarghino il loro amore fraterno, suscitando attorno a loro una sempre più vasta comunità di fede, che avrà la sua principale manifestazione nell'assemblea eucaristica, e rendano testimonianza della loro carità, promuovendo l'elevazione religiosa e sociale del popolo di Dio.

83. Il Parroco, con la sua opera, coordini e animi le varie attività parrocchiali, le indirizzi; verso quella unità di azione che, per essere efficace, deve nascere dal contributo di tutti, religiosi e laici. 

84. Le comunità dei Servi, custodi e animatrici di luoghi dove l'intercessione della Vergine si fa sentire in modo speciale, siano centri di vita liturgica e penitenziale, fonti di spiritualità e di genuina pietà popolare.

85. La comunità, attraverso l'insegnamento o altre forme convenienti, concorra all'arricchimento religioso e intellettuale dell'ambiente in cui opera.

86. I frati si dedichino alle varie forme contemporanee di predicazione, e traducano la Parola di Dio in un linguaggio concreto e attuale.

87. I frati cerchino di trasmettere agli uomini del loro tempo il significato della realtà vivente della Madre di Cristo, ponendo in luce il suo servizio a Dio e la sua missione nella Chiesa.
A questo scopo approfondiscano, anche attraverso lo studio, la conoscenza della Vergine, per comunicarla al popolo di Dio con la vita, con la parola e con gli scritti.

88. I frati siano sempre disponibili per assistere gli anziani e gli infermi; incoraggino quanti si dedicano alle loro cure e collaborino con essi.

89. I frati accolgano tutti, specialmente i più umili, ascoltandoli con fraterna partecipazione. Nel servizio ai fratelli in necessità siano coscienti del valore di questo atteggiamento che è espressione dell'amore di Cristo verso i poveri.

90. La comunità, nel luogo dove opera, stimoli e sostenga gli individui e i gruppi che sono desiderosi di donarsi a un servizio presso le persone e i popoli più bisognosi.

91. Le comunità, accogliendo le direttive della Chiesa, valorizzino in dialogo aperto l'incontro con tutti, cristiani e non cristiani.
Aiutino le iniziative già esistenti e possibilmente ne suscitino altre, per promuovere il movimento verso l'unità.

92. La comunità, nella formazione umana e cristiana della gioventù, attuata possibilmente nel contesto della famiglia, cercherà di trasmettere ai giovani il senso della fraternità e della gioia cristiana derivanti dalla nostra vita.

93. Per rispondere con pienezza al suo compito, la comunità sia possibilmente stabile. Nel comporta si tengano presenti la capacità di collaborazione e la continuità degli impegni apostolici.

94. Il Capitolo provinciale esamini la situazione di ogni comunità e le sue iniziative, chiedendosi, nello spirito della Regola di sant'Agostino e di queste Costituzioni, se la loro esistenza e la loro opera costituiscano un'autentica testimonianza e un vero servizio.

Capitolo XIII – Apostolato missionario

95. I Servi di Maria, rispondendo al mandato del Signore di annunziare il Vangelo a tutti gli uomini, sentano l'impegno di andare dove la Chiesa non è ancora stabilita o si trova in uno stato di insufficienza. Essi, con la loro vita eminentemente comunitaria, ne costituiscono la prima presenza, che si svilupperà e crescerà attraverso l'evangelizzazione e i Sacramenti fino alla maturità di una Chiesa locale.

96. Come Cristo (cf. Fil 2, 5-8), il frate si faccia uno del popolo presso cui giunge, adottandone la lingua, comprendendone un modo di pensare e di credere, e condividendone i problemi. In tal modo, con l'annuncio del Vangelo e la testimonianza della fede, potrà far progredire il popolo dall'interno dei suoi più autentici valori spirituali e culturali, fino a condurlo alla pienezza di Cristo (cf. Ef 4, 13).

97. La comunità missionaria, pur attenta alle esigenze locali, curi di rimanere aggiornata e sensibile agli sviluppi della Chiesa universale.
Nel programmare le sue attività abbia di mira la formazione delle comunità cristiane, da cui possano sorgere animatori laici, catechisti, religiosi, diaconi, presbiteri e vescovi, ai quali affidare gradualmente le responsabilità ecclesiali.

98. La comunità missionaria renda tutti i frati dell'Ordine partecipi dello sviluppo e delle necessità del suo lavoro, per tener vivo quell'interesse che induca alla formazione e alla preparazione specifica di sempre nuovi collaboratori. 

99. Le singole comunità e le Province dell'Ordine hanno una vera responsabilità nei, confronti delle Missioni; perciò sentano come propri il lavoro e le preoccupazioni dei fratelli missionari, sostenendoli con l'aiuto e sensibilizzando i laici tra i quali svolgono la loro attività.

Capitolo XIV – Collaborazione apostolica

100. Consapevoli che ogni cristiano è parte viva del popolo di Dio e che lo stato religioso non ci separa dagli altri, ma ci costituisce in mezzo agli uomini segno di unione, promuoveremo la collaborazione di tutti e di ciascuno nel rispetto delle persone, delle istituzioni e delle situazioni.

101. Manterremo viva la comunione con gli altri membri della famiglia dei Servi, sia religiosi che laici, realizzando nella propria consacrazione a Dio e nello stesso spirito di Servi una comune crescita religiosa e un più efficace servizio apostolico.

102. Collaboreremo ugualmente con tutte le famiglie religiose associate al nostro apostolato e che richiedono il nostro ministero.

103. Perché i laici partecipino più direttamente alla comune azione apostolica, arricchendola con i carismi della loro specifica vocazione, ne ricercheremo e ne accetteremo la fraterna collaborazione; riconosceremo inoltre, come veri collaboratori, quanti con i loro beni sostengono il nostro apostolato.


Sviluppo Personale del Servo di Maria


I. Sviluppo Integrale

Capitolo XV – Lo sviluppo integrale del Servo di Maria 


104. Avendo, con la professione dei voti, offerto a Dio tutta la nostra persona (cf. CDC can. 607) consacrandoci all'Amore (cf. 1 Gv 4, 8) ad imitazione di Cristo (cf. Gv 17, 21-23; 15, 9.12-17; 13, 34; Regola di S. Agostino n. 1), ci proponiamo di realizzarne la sequela quale suprema regola di vita proposta nel Vangelo ed espressa nelle nostre Costituzioni (cf. CDC can. 662).

105. La vocazione del Servo di Maria è una espressione particolare della condizione fondamentale del popolo di Dio, che è un popolo di fratelli. Comprende un invito gratuito di Dio e una risposta cosciente e libera a seguire il Cristo in una fraternità apostolica, secondo lo spirito del nostro Ordine.
Si sviluppa in seno alla comunità, che trasmette le ricchezze della Chiesa e dell'Ordine e promuove i doni personali e le capacità di ognuno.
Poiché questa vocazione non si esaurisce in un solo atto, ma si perpetua in un costante invito e in una continua accettazione, i principi formulati nel presente capitolo debbono accompagnare il frate durante tutto il corso della sua vita, nel perseguire l'ideale di giungere alla perfetta statura di Cristo (cf. Ef 4, 13).

106. Lo sviluppo integrale del Servo di Maria si svolge in un clima di autentica libertà, che la comunità gli offre con il suo costante aiuto.
Questo sviluppo richiede che egli si impegni nella ricerca dì ciò che è in se stesso, in rapporto con Dio e con gli altri, accettando la verità del suo essere, con le sue possibilità e i suoi limiti, per raggiungere una illuminata presa di posizione nelle sue scelte. 
In tal modo, reso libero da impedimenti e coercizioni, egli potrà dare una adesione consapevole alla chiamata di Dio, impegnandosi nel cammino verso la santità.

107. Ogni frate cerchi di raggiungere una effettiva capacità di dialogo per sapere ascoltare, comprendere e agire, utilizzando il suo vigore spirituale e tutte le risorse umane proprie e altrui.
Si renda idoneo a parlare il linguaggio degli uomini del suo tempo, assimilando le ricchezze che gli sono offerte dalle diverse correnti culturali o religiose, e dalle esperienze pratiche dell'ambiente nel quale esercita il suo apostolato.
Così egli potrà, in spirito di carità, aprire se stesso e gli altri a tutte le necessità umane.

108. Il Servo di Maria, vivendo intensamente la vita comunitaria, si forma all'obbedienza responsabile e attiva, al dialogo fraterno e aperto che lo rende sempre più accogliente, disponibile, pronto al reciproco aiuto e libero da ogni egoismo.

109. Una retta comprensione dell'amore cristiano implica una positiva valutazione delle esigenze affettive e porta il frate a quelle profonde amicizie che ne arricchiscono la personalità e lo conducono alla perfezione della carità.

110. L'ambiente familiare e i rapporti con la famiglia hanno un influsso profondo sullo sviluppo del carattere e della vocazione.
Ogni frate sappia discernere il valore di tali rapporti e li coltivi con senso cristiano di responsabilità.

111. Il frate, vivendo una vera vita fraterna, scoprirà e capirà la particolare influenza di questa sulle attività del suo apostolato. Così si renderà conto del senso della collaborazione, della flessibilità e della creatività in rapporto alle iniziative apostoliche.

112. Il Servo di Maria prenda coscienza di essere un inviato del Cristo (cf. Mt 28, 18-20; 2 Cor 5, 20) per servire come vivo testimone del Vangelo. Sia aiutato a sviluppare e ad applicare i suoi talenti per l'apostolato e a impegnarsi nella comunità ecclesiale con un'autentica vita cristiana. Così egli sarà portato a compiere, secondo i doni ricevuti, un sincero sforzo per creare nuovi orientamenti, che corrispondano alle esigenze dei tempi.

113. E' essenziale che il frate si impegni seriamente nella progressiva scoperta del valore e della necessità della preghiera. Gli sia data la possibilità, mediante l'istruzione ed il compimento di esperienze diverse, di giungere ad apprezzarla adeguatamente. Convinto dell'interdipendenza tra la preghiera personale e quella comunitaria, egli trovi il tempo per coltivare ed esprimere, sia solo che in gruppo, la sua unione con Dio e con i suoi fratelli.

114. La partecipazione viva alla liturgia è il mezzo più efficace per una formazione religiosa integrale. Infatti, la liturgia, mentre esprime ed accresce la nostra comunione con Dio, sviluppa il senso ecclesiale e facilita la vera comunione tra i fratelli. Inoltre promuove nel frate la capacità di creare delle assemblee oranti.

115. Lo sviluppo intellettuale, culturale, tecnico-scientifico del Servo di Maria sia almeno uguale a quello dei contemporanei perché egli possa integrarsi nella vita della società e contribuire personalmente al suo progresso.

116. Ogni frate sviluppi in sé la capacità di discernere il profondo significato cristiano nelle vicende umane. Tale capacità, alimentata da un contatto continuo con la Parola di Dio, specialmente attraverso la Sacra Scrittura, gli permetterà di ravvisare l'influsso del mistero di Cristo nella storia del genere umano e nella vita della Chiesa. Consapevole delle sue responsabilità di fronte al mondo, egli darà una risposta cristiana per la soluzione dei problemi del suo ambiente e della società.

117. Il frate apprezzi in giusta misura la propria vitalità, con le sue esigenze fisiche e psichiche. Eserciti una sana autodisciplina ed utilizzi i mezzi necessari per conservare e perfezionare il dono della salute. 

118. Il lavoro manuale è un elemento integrante della formazione e contribuisce all'equilibrio della persona. Il frate scopra in esso una manifestazione pratica di amore verso i fratelli, un mezzo per vivere la povertà, un aiuto per comprendere le condizioni di vita della maggior parte degli uomini.

119. Siano assicurati a tutti i frati dei periodi per un rinnovamento spirituale e per un aggiornamento pastorale e culturale da stabilirsi d'accordo con la comunità e con le competenti autorità. 

120. Poiché lo sviluppo personale del Servo dì Maria si protrae per tutta la vita, il frate dovrà costantemente applicare questi principi e utilizzare Ì mezzi formativi posti a sua disposizione: essi gli daranno la capacità di cooperare, con piena consapevolezza, al conseguimento della sua maturità umana e religiosa, per l'edificazione e il consolidamento del Regno di Dio.

II. Formazione

Capitolo XVI – La Comunità di formazione

121. La formazione deve attuarsi in seno a una comunità a ciò destinata e seriamente impegnata in una concreta testimonianza di vita fraterna, che è la base per la formazione del Servo di Maria.
L'unione nella vita di preghiera e di lavoro, ha una incidenza nella integrazione di tutti nella vita che professiamo, e ne aiuta notevolmente lo sviluppo personale.

122. Per una collaborazione efficiente nella formazione, si richiede un numero adeguato di frati competenti, impegnati direttamente o indirettamente. Con il loro interessamento e ascendente, incoraggino i giovani a servire Dio e il prossimo.

123. Per i vari periodi della formazione e per i candidati agli Ordini sacri vi sia un maestro, eletto dalle competenti autorità. 
Egli sia formato negli studi teologici e nella vita dello spirito; abbia esperienza di pastorale e di formazione; sia disponibile, dotato di sensibilità psicologica, e abbia la capacità di organizzare il lavoro di gruppo.
Come principale responsabile della formazione, egli potrà proporre alla competente autorità la scelta dei suoi collaboratori, con i quali concorderà un programma unitario di attività formativa.

124. Le attività apostoliche del maestro e dei collaboratori non devono distoglierli dal loro apostolato principale, che è la formazione, ma contribuirvi. 
Le attività apostoliche di coloro che sono nel periodo di formazione siano scelte e programmate secondo lo sviluppo e le capacità di ciascuno, e compatibili con le esigenze del loro stato (cf. CDC can. 660).

125. I vari periodi della formazione siano coordinati da una linea costante di orientamento attraverso la collaborazione tra i frati delle comunità di formazione e l'intesa con le autorità responsabili.

126. Tali comunità siano costituite in località nelle quali sia possibile adire ai mezzi che contribuiscono alla formazione. In caso contrario, vi sia una collaborazione tra le Province dell'Ordine, altre comunità religiose, seminari o centri di formazione. 

Capitolo XVII – I Candidati all’Ordine

127. Ogni frate e ogni comunità, con la loro vita e la loro testimonianza, hanno un compito responsabile nel risveglio delle vocazioni all'Ordine nostro.
Le iniziative per individuare le vocazioni, suggerite dalle condizioni ambientali, spettano soprattutto alle comunità locali, le quali ne esamineranno frequentemente l'efficacia.

128. Il promotore provinciale delle vocazioni presti una speciale assistenza alle comunità locali per individuare e scegliere i candidati.
Abbia buona comunicativa, conoscenza della psicologia dei giovani e attitudine a promuovere e a coordinare le iniziative.

129. Il programma per una presa di contatto con gli eventuali candidati, i criteri per un giudizio sulla loro idoneità, l'autorità competente e le modalità per l'accettazione, i relativi documenti e la durata del prenoviziato, vengano determinati dal Direttorio.

130. I candidati siano accolti in case idonee, dove possano sviluppare armonicamente la loro personalità e prendere chiara coscienza della loro vocazione.
questo scopo si stabilisca nel Direttorio un metodo educativo basato soprattutto sul contatto personale e su un adeguato e graduale inserimento del candidato nella vita della comunità.

Capitolo XVIII – Il Noviziato

131. Il noviziato offre al candidato un tempo conveniente per una più profonda conoscenza ed esperienza della nostra vita religiosa mediante la partecipazione alla vita comunitaria.
Il candidato che, con scelta generosa e impegno responsabile, decide di diventare formalmente membro dell'Ordine, ne farà richiesta al Priore provinciale.
Nell'ammissione al noviziato e nello svolgimento di esso, si osservino le disposizioni dei cann. 641-653.

132. Il candidato dovrà mostrare il desiderio di unirsi a noi Servi e di assumere le responsabilità inerenti alla nostra vita fraterna.
Abbia disposizione alla preghiera, volontà di donarsi al servizio degli altri, maturità proporzionata, conveniente salute fisica e psichica, attestata da relativi documenti, e, normalmente, non meno di diciannove anni di età.

133. L'ingresso nel noviziato sia celebrato con rito semplice e gioioso, inserito in una liturgia comunitaria.

134. Mentre il novizio si impegna a scoprire se Dio lo chiama a vivere la nostra vocazione, la comunità sostiene il suo sviluppo umano-religioso ed esamina con lui le sue attitudini per la nostra vita comunitaria e se egli ne assimila i valori. 

135. Il novizio impari quanto sia importante un dialogo sincero e aperto con i fratelli, specialmente con il maestro, primo responsabile del noviziato, e con i suoi collaboratori per un maggiore inserimento e progresso nella vita comunitaria. Egli stesso si adoperi con coraggio e generosità per rimuovere quanto ostacoli la reciproca comprensione.

136. Il programma di studi del noviziato comprenda corsi e seminari: per una maggiore conoscenza del nostro Ordine attraverso lo studio della sua storia e della sua legislazione; per l'approfondimento dei temi importanti della vita religiosa tradizionale e contemporanea; per lo studio della Sacra Scrittura come fonte di vita spirituale e come fonte di ispirazione per la vita religiosa; per una iniziazione alla conoscenza della natura della preghiera e delle linee essenziali della liturgia; per una progressiva comprensione del ruolo della Madre di Dio nella stona della salvezza. 
Tutto questo arricchimento sia espresso in una liturgia vivente.
Il maestro, i suoi collaboratori ed i novizi si avvalgano, secondo le norme del Diritto comune, della collaborazione di competenti e di istituzioni, e di esperienze valide, compiute sia dentro che fuori della comunità. 

137. Per poter svolgere convenientemente il programma indicato è richiesto un numero sufficiente di novizi. In caso contrario, il Priore provinciale con il consenso del suo Consiglio provveda diversamente;

138. a) Il noviziato, perché sia valido e perché costituisca un'autentica e progressiva esperienza della vita religiosa, dovrà avere la durata di un anno ed essere compiuto in una casa appositamente eretta.
b) Un'assenza dalla casa di noviziato di oltre tre mesi, continui o discontinui, lo rende invalido. 
c) Un'assenza che superi i quindici giorni deve essere ricuperata con il prolungamento del tempo di noviziato per un uguale periodo.
d) Per brevi periodi e a discrezione del Priore provinciale, il gruppo dei novizi può dimorare presso altri conventi della Provincia e dell'Ordine.

139. Qualora il novizio possegga dei beni, prima di emettere la Professione temporanea, ceda l'amministrazione e l'uso degli stessi a persona di sua fiducia, e indichi coloro che saranno i destinatari dei redditi del capitale.

140. a) Almeno ogni quattro mesi, tutta la comunità, compresi i novizi, dia un giudizio sulla validità del programma svolto.
b) Ogni quattro mesi, il maestro insieme con i suoi collaboratori, dopo un colloquio con ciascun novizio, stenda una relazione esauriente sul suo progresso per il Consiglio provinciale. L’ultima relazione sui singoli novizi sia accompagnata dal voto consultivo del Capitolo conventuale e dalla domanda di coloro che intendono emettere la Professione temporanea.
Tutta la documentazione sia regolarmente inviata al Consiglio della Provincia o del Vicariato di appartenenza, al quale spetta accettare con voto collegiale la domanda dei novizi.

Capitolo XIX – La Professione Temporanea

141. Il candidato, nel periodo che va dall’entrata nella comunità, e specialmente dall’inizio del noviziato, fino alla Professione solenne, si prepara ad assumere un impegno definitivo.
Alla fine del noviziato, il novizio, con la Professione temporanea dei voti, è consacrato a Dio mediante il ministero della Chiesa e viene incorporato all’Ordine, stabilendo con esso dei legami reciproci.
Il novizio promette a Dio di osservare i consigli evangelici, impegnandosi a viverli nella nostra vita fraterna secondo la Regola di sant’Agostino e le nostre Costituzioni.

142. a) La Professione viene ricevuta dal Priore generale o dal Vicario provinciale, o dal Priore Conventuale, o da un loro delegato.
L’Ordine, accogliendo il frate, gli garantisce i mezzi per realizzare concretamente il suo impegno.
b) La Professione temporanea si rinnova ogni anno; per rinnovarla si richiede il consenso del Priore provinciale o del Vicario provinciale, valutata la relazione scritta del Maestro.

143. La Professione temporanea dei voti sia celebrata in una liturgia comunitaria secondo l’Ordo Professionis Religiosae Ordinis Servorum Mariae, con la seguente formula:

Ego frater … , qui in hac communitate … , 
iam … degui annos,
vobiscum fraterne vivens
et Evangeli studens testis esse,
instanter vos rogo ut mihi in vestro
concedatis perseverare consortio.
( vel similibus verbis a Superiore maiori approbatis )
Ideo firma ac libera voluntate
Coram te, fratre … Maria, Priore generali,
( vel … nomine et vice Prioris Generalis)
voveo Deo Patri,
in obseqium beatae Virginia Mariae, Dominae nostrae,
me Christum secuturum evangelica servantem consilia 
castitatis, paupertatis, oboedientiae, 
secundum Regulam sancti Augustini
et Servorum Constitutiones 
usque ad ...
(pars quae mutari nequit)
Sancii Spiritus gratia,
Dominae nostrae intercessio,
caritas vestra, fraires, 
haec vota professionemque meam
corroborent. Amen.
(vel similibus verbi a Superiore maiori approhatis)

144. Con l'impegno di vivere la vita fraterna secondo le esigenze del celibato per il Regno di Dio, della povertà evangelica e dell'obbedienza religiosa, il frate, richiamandosi alla vita casta, povera e obbediente che Cristo e la Vergine Madre vollero abbracciare (cf. Lumen Gentium, n. 46), tende a rafforzare la volontà di consacrarsi totalmente a Dio, di sviluppare il senso di responsabilità verso la sua comunità e verso l'Ordine, e di crescere nel servizio di Dio e del prossimo.

145. Per realizzare la sua Professione, il frate approfondisca continuamente la conoscenza dei voti, il loro fondamento nella Sacra Scrittura e nella Tradizione della Chiesa, le conseguenze di ciascun voto in rapporto alla propria vita, il loro valore apostolico nella Chiesa. Il suo modo di vivere sia segno di una osservanza progressiva dello spirito dei voti nella vita comunitaria e dell'impegno nell'edificazione del Regno di Dio.

146. Sostenuto dalla grazia di Dio e dall'amore dei fratelli, il frate comprenda che vivere la castità per il Regno di Dio è crescere nel dono di sé a Cristo e a tutti gli uomini. Attraverso una progressiva disciplina nel contesto di una maturità psicologica e affettiva, giungerà a un autentico servizio apostolico in modo che gli uomini, mossi dal suo amore, imparino essi stessi ad amare.

147. Durante questo periodo, il frate impari a vivere libero da un egoistico attaccamento alle cose materiali. Il condividere tutto con tutti gli farà apprezzare l'amore per la vita, quale dono di Dio, che anima la stessa comunità, e lo renderà disponibile verso i bisognosi e i loro problemi sociali. Per la sua fiducia nella Provvidenza e per il suo vivere in comune, liberato dall'ansia dell'insicurezza economica, si sentirà libero di darsi tutto, in una carità piena, all'adempimento della sua missione apostolica.

148. L'obbedienza, esemplata su quella di Cristo che venne a fare la volontà del Padre (cf. Gv 6, 38; 4, 34), è vissuta in seno alla comunità.
Perciò il Servo di Maria sia aiutato a comprendere le esigenze della comunità e le conseguenze delle proprie decisioni. Sappia discernere la complessità delle situazioni umane e rispondervi con fede attraverso il contributo personale che esse richiedono. Si senta responsabile dei giudizi e delle decisioni dell'autorità, poiché egli, con la sua condotta di vita cristiana, aiuta la comunità e l'autorità a capire l'impulso dello Spirito.
Conoscendo la forza e la debolezza del suo giudizio, sappia comportarsi con maturità di fronte al giudizio altrui. 

149. L'impegno di volenteroso servizio al Signore e alla beata Vergine Maria comporta nei nostri voti l'obbligo della perfetta continenza nel celibato, la limitazione e la dipendenza nell'usare e nel disporre dei beni, e la sottomissione alla volontà dei Capitoli e Priori quando decidono secondo queste Costituzioni.

Capitolo XX – La Professione solenne 

150. La Professione solenne è un atto pubblico che consacra il frate per tutta la vita al servizio di Dio e del suo popolo nella perfetta sequela di Cristo e nella totale dedicazione a nostra Signora, e lo conduce, mediante l'osservanza dei consigli evangelici, alla pienezza della carità. 
Con la Professione solenne il frate viene accolto definitivamente nell'Ordine dei Servi di Maria, del quale assume interamente la vita e le responsabilità.

151. Il frate che intende emettere la Professione solenne, ne faccia formale domanda per iscritto al Priore provinciale o al Vicario. La domanda sia accompagnata da una relazione del maestro e dal risultato della votazione consultiva del Capitolo conventuale.
Per l'ammissione alla Professione solenne si richiede il voto collegiale del Consiglio della Provincia o del Vicariato di appartenenza e il consenso del Priore generale.
Qualora la domanda di ammissione presenti particolari difficoltà per essere accolta, l'interessato verrà debitamente informato e avrà la possibilità di esporre le ragioni in suo favore.

152. Prima della Professione solenne il frate deve fare la rinunzia ai suoi beni patrimoniali e disporre di quelli di cui sicuramente egli entrerà in possesso.
Nel compimento di tali atti si osservino le norme del Diritto comune e del Diritto civile del proprio paese (cf. CDC can 668 §§ 4 e 5).

153. La Professione solenne non può essere emessa prima che siano trascorsi tre anni di Professione temporanea, ne essere rimandata dopo che ne siano trascorsi sei.
L'età minima richiesta per la Professione solenne è di ventitré anni.

154. La Professione solenne sia celebrata con adeguata solennità, con la partecipazione delle comunità vicine e del popolo.
La formula della Professione solenne nell'Ordine dei Servi di Maria è la seguente:

Ego frater ...
Divino verbo acque Spiritus Sancti gratia
impulsus, 
promitto Deo Patri
me Christi eiusque Evangelii testem futurum
et munus sacrati amoris
erga Deum cunctosque homines expleturum,
assidue spectantem Mariam, Domini ancillam
et matrem.
Ideo coram hac fratemitate ...
torius Ordinis parte
et universalis Ecclesiae signo,
et coram te, Priore generali, 
( vel… nomine et vice Prioris generalis),
libera scientique voluntace voveo
me usque ad mortem
Christum secuturum
in castitate, paupertate, oboedientia,
/ vel: in caelibatu propter Regnum caelorum,
in paupertate et oboedientia
/.
Itaque promitto me vitam
vobiscum fraterne acturum
in oratione communi,
in lectione divina,
in fractione Panis,
studia, opera, bona
vobiscum communicantem,
secundum Regulam Sancti Augustini
et Servorum Constitutiones,
ut Domino, beatae Mariae
cunctisque hominibus deserviens,
praeceptum amoris adimpleam
et perfectam attingam caritatem.
Misericordis Dei gratia,
Dominae nostrae intercessio,
fratrumque caritas
sustineant meam fragilitatem 
et quod despondi confìrment. 
/ vel: Opem fer. Domine, servo tuo,
qui Evangeli verbo fisus,
fidem dedit tibi
./

Il rito, inserito nella liturgia della Messa, sia presieduto dal Priore generale, o dal Priore o Vicario provinciali, o dal Priore conventuale, o da un loro delegato.

155. Tutti gli atti relativi all'ingresso nel noviziato, alla Professione temporanea, alla Professione solenne, come pure all'eventuale uscita dall'Ordine, siano debitamente registrati e comunicati al Priore generale e al Priore provinciale.
Il Priore provinciale, inoltre, informerà quanto prima il Parroco del luogo dove è stato battezzato il frate che ha emesso la Professione solenne.

156. La domanda di dispensa dai voti solenni va fatta alla Sede Apostolica. A tale scopo il professo inoltrerà domanda scritta al Priore generale, accompagnata dal parere del Priore provinciale o del Vicario provinciale (cf. CDC can. 691).

Capitolo XXI – Lo Studio

157. Ogni frate sia cosciente della necessità della cultura per la propria vita e per il suo servizio alla Chiesa e all'umanità.
Pertanto consideri l'applicazione costante allo studio un mezzo indispensabile per la sua formazione integrale. 
La comunità locale, la Provincia e l'Ordine sostengano efficacemente il suo impegno responsabile.

158. I candidati al noviziato abbiano un diploma o altro titolo legalmente riconosciuto pari a quello che gli ordinamenti scolastici delle rispettive Nazioni prevedono per i loro coetanei.

159. In vista delle future attività, sia garantita a tutti i frati, secondo le capacità e il grado di preparazione di ciascuno, una formazione filosofico-teologica o tecnica a tutti i livelli, che si concluda con il conseguimento di un diploma o di un titolo legalmente riconosciuto.
Inoltre, secondo l'orientamento di ciascuno, per integrare i corsi istituzionali o per completare eventuali specializzazioni, siano organizzate, regolarmente verificate e gradualmente precisate, esperienze pratiche di servizio comunitario e apostolico.

160. Un periodo di formazione umanistica e scientifica è necessario per assicurare ai nostri frati una profonda conoscenza dell'uomo, del mondo e di Dio, e per portarli alla comprensione delle vere esigenze della vita.
Così essi saranno preparati a cercare e a scoprire nello studio della teologia risposte cristiane ai problemi dei contemporanei.

161. Lo studio della teologia, compiuto secondo le reali capacità di ciascuno, è indispensabile a tutti i frati. Essi potranno così acquistare una conoscenza adeguata della divina Rivelazione per approfondire le loro convinzioni religiose e morali e per realizzare la loro missione nella Chiesa.
In conformità con un aspetto fondamentale del nostro carisma, noi, Servi di Maria, dobbiamo approfondire in modo particolare la conoscenza del ruolo della Madre di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa, per trasmetterne la ricchezza ai fedeli e condurli ad un autentico culto mariano. 
Questa conoscenza faciliterà il nostro contributo sul piano ecumenico.

162. La conoscenza della storia dell'Ordine, delle sue figure caratteristiche e dei suoi luoghi storici rafforza ogni frate nella sua vocazione, favorisce il suo inserimento nella realtà dell'Ordine, lo rende consapevole della sua identità religiosa e lo porta a diffondere nel suo ambiente i valori spirituali della nostra famiglia.
Pertanto, per assicurare questa conoscenza, i Priori e i responsabili della formazione, ai vari livelli, devono promuovere opportune ed efficaci iniziative.

163. La vitalità dell'Ordine e l'efficacia del suo contributo alle esigenze della Chiesa richiedono che ogni Provincia e Vicariato incoraggino i frati a conseguire i gradi le specializzazioni accademiche. 
Il settore di specializzazione sia scelto e programmato d'accordo con la comunità e le autorità competenti.

164. Per favorire un contatto personale tra i frati delle varie Province e Vicariati e per attuare un'autentica comunione di energie, capacità e risorse, vi siano nell'Ordine centri di studio, specialmente a livello di specializzazione, a carattere internazionale, interprovinciale o intercomunitario.
Questi centri possono dipendere dal Priore generale, o dai Priori e Vicari provinciali.

165. I frati che si dedicano allo studio e all'insegnamento, consapevoli della propria responsabilità, si impegnino a offrire un valido apporto agli studi nell'Ordine e nella Chiesa, secondo la costante tradizione dei Servi.
D'intesa con la comunità, essi abbiano cura di non assumere incarichi incompatibili con il loro specifico apostolato.

166. I periodi extra-scolastici siano considerati come integrativi del processo di formazione spirituale, pastorale, culturale e sociale.

167. I Priori e Vicari provinciali, con il consenso dei rispettivi Consigli, debbono garantire a tutti i frati un anno per il rinnovamento spirituale o teologico, pastorale o culturale. In dialogo fraterno incoraggino ogni frate e concordino con lui i tempi in cui, liberato dagli impegni abituali, potrà usufruire dell'anno di rinnovamento.
Il frate, da parte sua, presenterà, in tempo utile, per l'approvazione della competente autorita, un programma particolareggiato.

168. Il Priore generale è il primo responsabile per la formazione e per gli studi di fronte all'Ordine e alla Chiesa.
Ogni Provincia e Vicariato è responsabile della formazione integrale dei suoi frati. Il Direttorio ne determinerà, in linea di massima, i programmi e indicherà gli organismi responsabili per la loro attuazione e verifica.

Capitolo XXII – Gli Ordini Sacri 

169. Tutti noi partecipiamo del sacerdozio di Cristo (cf. 1 Pt 2, 5; Ap 1, 6; 5, 9-10); tuttavia, per particolare vocazione e per esigenze della Chiesa, ci sono tra noi i chiamati al diaconato permanente o al sacerdozio ministeriale. Tali frati tendano al conseguimento delle ricchezze spirituali e dottrinali necessarie per servire Dio e per essere animatori e guide del suo popolo.
La loro formazione sarà regolata dal Diritto comune e dalla «Ratio Studiorum» dell'Ordine.

170. Per l'ammissione agli Ordini sacri si richiede che il maestro con i suoi collaboratori faccia una relazione alla comunità sulla idoneità e volontà dei candidati.
Il giudizio del Capitolo conventuale sia espresso con voto consultivo e, insieme con la relazione del maestro, sia inviato alla competente autorità.
La decisione ultima, sentito il parere del Consiglio, spetta al Priore provinciale della Provincia alla quale il candidato appartiene.


organizzazione dell'Ordine

 

Capitolo XXIII – Struttura e autorità nell’Ordine

171. Il nostro Ordine è formato da comunità a livello conventuale, provinciale e generale, alle quali corrispondono rispettivi Capitoli e Priori.

172. Nell'Ordine l'autorità, alla quale tutti i frati debbono obbedire, risiede nei Capitoli e nei Priori e viene esercitata in spirito di servizio (cf. Mt 20, 25-28; Lc 22, 25-27), secondo quanto è stabilito in queste Costituzioni e nel Diritto comune.
Ciascuno di noi, inoltre, è tenuto ad obbedire al Sommo Pontefice, come a nostro supremo Superiore, anche in forza del voto di obbedienza.

173. All'inizio del loro ufficio, i Priori conventuale, provinciale e generale emettono la Professione di fede secondo la formula approvata dalla Sede Apostolica.

174. Il Consiglio provinciale e il Consiglio generalizio condividono la responsabilità del governo con i rispettivi Priori e partecipano, a norma delle Costituzioni, della loro autorità.

175. Ciò che si dice della Provincia, del Capitolo provinciale, del Consiglio e del Priore provinciale, si applica rispettivamente al Vicariato, al Capitolo vicariale, al Consiglio e al Vicario provinciale, a meno che non sia diversamente specificato.

176. Due o più Province o Vicariati che intendono promuovere una collaborazione di comune interesse possono valersi di nuovi istituti giuridici, da, approvarsi dal Consiglio generalizio.
Le deroghe a disposizioni costituzionali devono essere approvate dalla Santa Sede.

177. Agli atti comunitari del convento, della Provincia e dell'Ordine presiedono i rispettivi Priori.

178. a) La durata degli uffici a livello provinciale e generale intercorre da Capitolo a Capitolo elettivo.
b) Qualora un ufficio si renda vacante, colui che subentra resta in carica fino al prossimo Capitolo elettivo.
Nel computo del triennio o sessennio previsto visto agli articoli 200/b, 225/a, 232, 270, 280/a, il tempo trascorso nell'ufficio da colui che vi sia subentrato in caso di vacanza del medesimo, non viene considerato.

Capitolo XXIV – Elezioni e deliberazioni

179. Nelle elezioni per le quali non è stato stabilito un metodo ne si è demandato ad altri il compito di fissarlo:
a) è richiesta la presenza della maggior parte di coloro che devono essere convocati, salvo quanto disposto dal can. 166 § 3;
b) per la validità della elezione, nei primi due scrutini si richiede la maggioranza assoluta computata sul numero dei presenti;
c) al terzo scrutinio hanno voce passiva i due candidati che hanno ottenuto la maggior parte dei suffragi al secondo scrutinio.
I due candidati si astengono dalla votazione. Le schede nulle e le astensioni non entrano nel computo della maggioranza;
d) in caso di parità, risulta eletto o candidato il più anziano di Professione, e, qualora vi fosse uguale anzianità di Professione, il più anziano di età.

180. Nelle elezioni per le quali non sia esplicitamente esclusa la postulazione, se dopo il penultimo scrutinio uno dei due candidati deve essere postulato, non si procede ulteriormente, ma si ricominciano daccapo gli scrutini, escludendo il postulando dalla voce passiva.

181. Nelle elezioni a suffragio universale, la maggioranza è computata sul numero delle schede pervenute allo scrutinio.

182. a) Per la validità della deliberazione capitolare o collegiale si richiede la presenza della maggior parte di coloro che devono essere convocati.
b) Ha valore di decisione ciò che ottiene la maggioranza assoluta computata sul numero dei presenti.
c) Se nel primo scrutinio vi è parità di suffragi, si procede ad una seconda votazione. Se nel secondo scrutinio persiste la parità, il Presidente la può dirimere col proprio voto.

I. I Membri

Capitolo XXV – I Membri dell’Ordine

183. a) Con la Professione solenne il frate viene incorporato definitivamente all'Ordine e alla Provincia che lo ha accettato come novizio, ne assume interamente la vita e le responsabilità e acquista il diritto di voce attiva e passiva.
b) La parità di diritti e doveri fondata sull'uguaglianza di cui all'articolo 9, rimane un fatto acquisito, salvo che la partecipazione all'Ordine sacro da parte della maggioranza dei frati, configura il nostro Ordine con le caratteristiche sancite dal can. 588 §2.

184. Il frate s'impegna a collaborare alla missione dell'Ordine nella Chiesa e l'Ordine a sostenerlo nell'attuazione della sua vocazione. 

185. Per l'accoglimento della domanda di incorporazione di un frate ad un'altra Provincia, si richiede il consenso dei Consigli delle due Province interessate.

186. a) Il frate assegnato ad un'altra Provincia, senza essere incorporato ad essa, usufruisce di tutti i diritti dei membri di quella Provincia, ma nel contempo non li può godere nella propria, eccetto la voce passiva nella elezione del Priore provinciale.
Il trasferimento sia regolato da un accordo tra i Consigli delle due Province.
b) Nei casi di assegnazione temporanea e per ragioni particolari, il Priore generale, con il consenso del suo Consiglio, può concedere al frate di usufruire anche dei diritti a livello provinciale nella Provincia di affiliazione, anziché in quella di assegnazione. Tale concessione sarà inserita nell'accordo sopra indicato.

187. Il frate assegnato temporaneamente di famiglia in una comunità sotto la diretta giurisdizione del Priore generale su richiesta del rispettivo Priore o Vicario provinciale, gode:
a) di tutti i diritti a livello conventuale;
b) a livello provinciale dei diritti per l'elezione del Priore o del Vicario provinciale, per la partecipazione al Capitolo provinciale o vicariale, e per la elezione del Delegato al Capitolo generale.

188. Il frate chiamato dall'obbedienza a svolgere un compito o un ufficio a servizio dell'Ordine, gode di tutti i diritti a livello conventuale e generale.
I suoi diritti a livello provinciale o vicariale vengono stabiliti dai rispettivi Direttori.

189. Qualsiasi incorporazione o trasferimento ad altra Provincia o Vicariato deve essere notificato al Priore generale.

190. a) Il frate promosso all'Ordine episcopale che, esaurito il compito affidategli dalla Sede Apostolica, chiede di vivere in una comunità dell'Ordine godrà di tutti i diritti che gli sono riconosciuti dal Diritto comune e osserverà gli obblighi della Professione compatibili con la sua Ordinazione episcopale.
b) Per favorire una maggiore fraternità, possono essere invitati al Capitolo dai rispettivi Priori, i Prelati ecclesiastici membri dell'Ordine, specialmente quelli cui è stata affidata la responsabilità delle nostre Missioni, soprattutto quando si trattano problemi di comune interesse.

191. Con la Professione temporanea il novizio è incorporato all'Ordine e alla Provincia, assume gli obblighi stabiliti dalle Costituzioni e gode dei diritti che le medesime gli riconoscono.

192. I novizi esperimentano adeguatamente la nostra vita religiosa e partecipano dei privilegi loro riconosciuti.

193. Nelle procedure riguardanti il passaggio ad altro Istituto, l'uscita o la dimissione dall'Ordine, si seguono le disposizioni del Diritto comune (canoni 684-704).

II. Comunità Conventuale

Capitolo XXVI – Il Capitolo conventuale

194. I frati della comunità si riuniscono Capitolo sotto la presidenza del Priore.

195. a) Tutti i professi solenni, membri della comunità, hanno voce attiva e passiva nel Capitolo.
b) I novizi e coloro che hanno fatto la Professione temporanea partecipano senza diritto di voto ai Capitoli di programmazione e di rinnovamento; la loro presenza agli altri Capitoli è rimessa alla decisione del Capitolo conventuale.

196. Il Capitolo stabilisce il suo programma di lavoro conventuale e apostolico; verifica periodicamente la sua testimonianza di vita comunitaria; discute e vota sulla accettazione dei candidati al noviziato, alla Professione temporanea e solenne, e agli Ordini sacri; rivede le varie amministrazioni a norma del Direttorio, e tratta tutti gli affari del convento; tiene le elezioni che lo riguardano, secondo le modalità stabilite dal Direttorio; cura che siano conosciute e attuate le presenti Costituzioni.
Gli atti e le decisioni del Capitolo vengano messi a verbale.

Capitolo XXVII – Il Priore conventuale, il Parroco e gli altri Ufficiali del convento

197. Il Priore è guida della comunità e ne coordina l'attività.
Deve osservare le Costituzioni e le decisioni capitolari, e promuoverne l'osservanza.

198. Il Priore nomini il suo Vicario.

199. Il Priore, per giusta e proporzionata causa, può dispensare i singoli frati della comunità da ciò che concerne la disciplina.
Inoltre può concedere ai frati l'autorizzazione ad assentarsi dal convento per il periodo di una settimana.

200. a) L'ufficio del Priore ha durata triennale.
La sua elezione deve essere confermata dal Priore o Vicario provinciale.
b) Il frate che abbia ricoperto l'ufficio di Priore per tre trienni consecutivi non potrà essere rieletto allo stesso ufficio in qualsiasi convento, prima che sia trascorso un congruo periodo di tempo stabilito dal Direttorio.
c) Il metodo di elezione del Priore è stabilito dal Direttorio. Per i conventi dipendenti dal Priore generale è fissato dal Consiglio generalizio
d) Il Direttorio di ciascuna Provincia o Vicariato stabilisce gli anni di Professione solenne richiesti per la valida elezione all'ufficio di Priore conventuale.

201. a) Ogni comunità elegge un numero di ufficiali corrispondente alle esigenze delle amministrazioni conventuali, ne specifica i compiti e la durata dell'ufficio.
b) La documentazione riguardante la vita della comunità sia conservata nell'archivio del convento sotto la responsabilità del Priore, il quale ne garantisce la conservazione e l'agibilità per gli studiosi. 

202. Il metodo di elezione del Parroco e la durata del suo ufficio vengono stabiliti dal Direttorio.
Tuttavia, Parroci, vicari, moderatore, sono nominati dal Vescovo diocesano, su presentazione o consenso del Priore provinciale (cf. CDC cann. 517, 523, 547, 682).
Il Parroco ha iniziative e responsabilità, a norma delle Costituzioni, del Direttorio e delle disposizioni canoniche.

III. Comunità Provinciale

Capitolo XXVIII – Il Capitolo provinciale 

203. Le comunità locali dell'Ordine sono giuridicamente unite in Province e Vicariati entro determinati confini.

204. a) La Provincia ogni tre anni celebra il Capitolo per la elezione del Socio e dei Consiglieri, per il rinnovamento, la programmazione e l'amministrazione.
b) Per favorire la comunione, il rinnovamento e l'aggiornamento dei frati, il Direttorio, su decisione maggioritaria dei professi solenni residenti in Provincia, stabilisca dei Capitoli o delle Riunioni a livello provinciale da celebrarsi negli anni intermedi.
Le modalità dei Capitoli e delle Riunioni sono stabilite dal Direttorio.

205. Il Priore generale tre mesi prima, previa consultazione del Priore provinciale, convoca il Capitolo triennale, indica la data di inizio degli scrutini per la elezione del Priore provinciale, e stabilisce la data e il luogo del raduno dei frati capitolari.

206. L'Agenda da esaminare nel Capitolo triennale è preparata dal Consiglio provinciale sulla base delle proposte e dei suggerimenti richiesti e ricevuti dai frati, dalle comunità, dai gruppi specializzati.
Un mese prima della celebrazione del Capitolo, l'Agenda viene trasmessa ai frati della Provincia e a coloro che, a norma delle Costituzioni, possono partecipare al Capitolo.

207. Partecipano al Capitolo triennale con diritto di voto: il Priore generale e il Priore provinciale neoeletto; il Priore provinciale, il Socio e i Consiglieri uscenti; il Vicario provinciale, i Priori, i delegati eletti dalla Provincia in numero non inferiore a quello dei membri di diritto; e, dal momento della elezione, il Socio e i Consiglieri entranti.

208. Possono eleggere ed essere eletti delegati i professi solenni che il giorno dell'indizione del Capitolo risultano assegnati di famiglia nei conventi della Provincia e che non partecipano di diritto al Capitolo provinciale.
Coloro che, in virtù della facoltà ottenuta dal Priore provinciale, vivono fuori convento partecipano all'elezione dei delegati e del Priore provinciale secondo l'accordo previsto dall'articolo 223 a). 

209. I delegati al Capitolo provinciale vengono eletti nella seguente proporzione:
a) uno su tre frati, se il numero della lista non supera i cinquanta frati;
b) uno su quattro, se il numero della lista non supera i cento frati.
c) uno su cinque, se il numero delta lista,non supera i centocinquanta frati;
d) uno su sei, se il numero della lista non supera i duecento frati; 
e) i resti non vengono computati.
Il Direttorio può stabilire un numero superiore di delegati o estendere il diritto pieno di partecipazione a tutti i professi solenni che sono assegnati di famiglia nei conventi della Provincia e ai frati della Provincia dipendenti dal Priore generale al momento della celebrazione del Capitolo. 
Lo stesso Direttorio darà norme precise circa l'obbligo della partecipazione al Capitolo.

210. Possono essere eletti all'ufficio di Priore provinciale i professi solenni figli della Provincia o assegnati di famiglia in uno dei suoi conventi al momento dell'indizione del Capitolo.

211. Il Priore provinciale viene eletto con suffragio universale dai frati professi solenni che risultano assegnati di famiglia nei conventi della Provincia il giorno dell'indizione del Capitolo, ed è confermato dal Priore generale.
Il Priore provinciale eletto assume l'ufficio all'inizio dei lavori capitolari.

212. L'elezione del Priore provinciale avviene a maggioranza assoluta dei suffragi ottenuti in votazioni segrete.
Le votazioni non possono essere più di quattro, e si tengono come segue:
a) nella prima si può votare per qualsiasi frate della lista compilata secondo quanto stabilisce l'articolo 210;
b) nella seconda si può volare solo per uno dei dieci frati che, nella prima votazione, hanno ottenuto i primi dieci posti nella graduatoria dei voti;
c) nella terza si può votare solo per uno dei cinque frati che, nella seconda votazione, hanno ottenuto i primi cinque posti nella graduatoria dei voti;
d) nella quarta si può votare solo per uno dei due frati che, nella terza votazione, hanno ottenuto i primi due posti nella graduatoria dei voti.
Questi due frati si astengono dalla votazione.

213. Nell'eventuale secondo, terzo e quarto scrutinio per l'elezione del Priore provinciale si renda noto il numero dei suffragi che ciascun candidato ha ottenuto.

214. In caso di parità di voti, nei diversi scrutini o nelle elezioni, si da la preferenza al frate più anziano di Professione; nel caso di uguale anzianità di Professione, si da la preferenza al frate più anziano di età.

215. Le norme pratiche e le modalità del sistema elettivo del Priore provinciale e, eventualmente, dei delegati sono stabilite dal Direttorio.

216. Il Capitolo provinciale elettivo seguirà le norme procedurali stabilite negli Ordinamenti. 

217. Il Priore provinciale, il Socio e i Consiglieri pronunciano il loro giuramento secondo il rito previsto nel Direttorio liturgico.

218. Gli Atti del Capitolo provinciale elettivo vengono approvati dal Consiglio provinciale e confermati dal Priore generale.

219. Le comunità locali sono tenute a osservare e ad attuare quanto è stato stabilito nel Capitolo provinciale.

Capitolo XXIX – Il Priore provinciale e il Socio Provinciale

220. Il Priore provinciale è guida della Provincia; insieme con il Socio e con i Consiglieri ne stimola e coordina le diverse attività.

221. Spetta al Priore provinciale:
a) convocare periodicamente il Consiglio;
b) dispensare dalle Costituzioni - in ciò che concerne la disciplina - per una giusta e proporzionata causa, un convento; per un motivo grave, anche l'intera Provincia;
c) confermare gli Atti del Capitolo vicariale elettivo e trasmetterne copia al Priore generale;
d) rilasciare le lettere dimissorie;
e) concedere l'autorizzazione di predicare ai frati nelle nostre Chiese ed oratori dell'Ordine, a norma del can. 765;
f) autorizzare i frati a pubblicare scritti che trattano materie di religione e di costumi;
g) concedere ai frati, dopo aver consultato il Priore, l'autorizzazione ad assentarsi dal convento per un mese;
h) comunicare al Priore generale le eventuali elezioni di Priori conventuali e le altre notizie più importanti della Provincia.

222. Compete al Priore provinciale, consultato il suo Consiglio:
a) assegnare di famiglia i frati alle diverse comunità secondo quanto è stabilito dalle Costituzioni; 
b) ammettere agli Ordini, sacri a norma dell'articolo 170;
c) escludere, per giusta causa, un professo di voti temporanei dal rinnovo dei voti o dalla Professione solenne;
d) avviare la procedura canonica di dimissione dall'Ordine per uno dei casi previsti dal can. 696.

223. E' di competenza del Priore provinciale con il consenso del suo Consiglio;
a) concedere ad un frate di vivere fuori convento per un anno, a norma del can. 665.
Previo accordo con il frate interessato, nella concessione della facoltà siano precisati i diritti e i doveri a livello conventuale e provinciale;
b) rilasciare, a tenore dell'articolo 301, l'autorizzazione scritta richiesta, sia per la validità delle alienazioni, sia per qualsivoglia negozio giuridico che possa rendere più onerosa la situazione patrimoniale del convento interessato o della Provincia.

224. E' dovere del Priore provinciale vigilare sull'impegno religioso delle comunità e sull'applicazione dei Decreti capitolari.
Non deve sostituirsi agli Ufficiali della Provincia, ne compiere ciò che spetta ai Priori locali, a meno che non siano negligenti nell'adempimento del loro ufficio; e anche allora limitatamente al caso particolare.
Il Priore provinciale può convocare il Capitolo conventuale e votare in esso.

225. a) Il Priore provinciale viene eletto per tre anni e può essere rieletto solo per un altro triennio consecutivo.
Per la validità dell'elezione sono richiesti cinque anni di Professione solenne, 
b) Qualora, per qualsiasi ragione, si rendesse vacante l'ufficio di Priore provinciale, il Socio deve quanto prima organizzare l'elezione a suffragio universale del successore, il quale rimarrà in carica fino al prossimo Capitolo elettivo.

226. a) Il Socio è il principale Consigliere del Priore provinciale nel governo della Provincia.
Durante l'assenza del Priore provinciale ne diventa Vicario;
b) è membro del Consiglio e lo presiede ogni qualvolta il Priore provinciale ne sia impedito;
c) accompagna ordinariamente il Priore provinciale nella Visita ai conventi della Provincia, escluso quello in cui egli risiede;
d) qualora anche il Socio sia assente, il Priore provinciale nomina come Vicario un frate di sua scelta.

Capitolo XXX – La Visita alle comunità

227. La Visita canonica ha lo scopo di esaminare la vita comune, il lavoro d'insieme dei frati e l'amministrazione del convento. Abbia un carattere prevalentemente fraterno e spirituale e sia chiusa con un Capitolo conventuale in cui vengono affrontali con carità, fermezza e misura i problemi emersi durante la Visita stessa.
Di essa venga conservata adeguata documentazione negli archivi del convento e della Curia provinciale.

228. La Visita canonica viene compiuta dal Priore provinciale accompagnato dal Socio oppure da un altro frate, almeno una volta all'anno, quando non sia stata compiuta dal Priore generale.
Il tempo e le modalità della Visita possono essere concordati con la comunità stessa.
Il Priore provinciale può, per particolari motivi, demandare l'incarico di compiere la Visita ad un altro frate.

229. Durante la Visita il Priore provinciale, o il suo delegato, non prenda decisioni rilevanti senza essersi prima consultato con il frate che lo accompagna.

230. Il Priore provinciale visiti i Vicariati almeno una volta nel triennio e possibilmente, partecipi al loro Capitolo elettivo, nel quale ha diritto di voto.

Capitolo XXXI – Il Consiglio provinciale

231. Il Consiglio è formato dal Priore provinciale, dal Socio e da almeno tre Consiglieri provinciali.
Il Direttorio può stabilire un numero maggiore di Consiglieri corrispondente alle necessità della Provincia.

232. Il Socio e i Consiglieri non possono essere rieletti per un terzo triennio consecutivo.

233. Spetta al Consiglio, con voto collegiale:
a) interpretare ed attuare le decisioni e le direttive del Capitolo provinciale;
b) eleggere gli Ufficiali della Provincia e i maestri di formazione;
c) eleggere il Socio o uno dei Consiglieri fino al prossimo Capitolo elettivo, qualora uno di questi uffici fosse divenuto vacante;
d) eleggere il Vicario nei Vicariati con meno di quindici frati dì voti solenni, a dorma del Direttorio;
e) accettare i candidati al noviziato e alla Professione temporanea e solenne;
f) dare il consenso per una nuova incorporazione;
g) rimuovere dal suo ufficio, per una causa proporzionata, il Priore o un Ufficiale di una comunità, dopo aver consultato la comunità stessa;
h) attuare le modalità delle decisioni del Capitolo provinciale per quanto riguarda l'accettazione di una Missione, l'apertura e la chiusura di case religiose, e l'erezione di Professati.

Capitolo XXXII – Gli Ufficiali provinciali

234. La Provincia deve avere un numero di Ufficiali corrispondente alle necessità di una efficiente amministrazione.
Il Direttorio ne determina il numero e le competenze.

235. Gli Ufficiali della Provincia vengono eletti dal Consiglio in occasione del Capitolo elettivo. Essi devono presentare una relazione particolareggiata al Capitolo triennale, e al Consiglio ogni qualvolta ne vengano richiesti.
Siano ascoltati dal Consiglio quando si trattano questioni di loro competenza.

236. La documentazione riguardante l'attività degli Ufficiali provinciali sia custodita nell'archivio della Provincia.
Il Fondo storico dell'archivio venga posto sotto la responsabilità di un frate competente, che ne garantisca la conservazione e l'agibilità per gli studiosi.

Capitolo XXXIII – Delegazioni provinciali

237. Una fondazione lontana dalla Provincia costituita da un esiguo numero di comunità di frati, può essere eretta in Delegazione provinciale.

238. a) Previo consenso del Consiglio generalizio, spetta al Consiglio della Provincia erigere la Delegazione provinciale.
b) Il decreto di erezione specifica le facoltà delegate.
Tale decreto è sottoposto a verifica in occasione del Capitolo elettivo.
c) Le facoltà che vengono delegate e le loro eventuali variazioni devono essere ratificate dal Consiglio generalizio.

239. Qualora la Delegazione provinciale intenda promuovere una collaborazione di comune interesse con altre Province o Vicariati, ne faccia richiesta al Consiglio provinciale.
La collaborazione potrà effettuarsi anche nella forma prevista dall'articolo 176 delle Costituzioni.

Capitolo XXXIV – I Vicariati 

240. a) Una fondazione territorialmente lontana dalla Provincia o con particolari esigenze pastorali costituita da un sufficiente numero di comunità e di frati e avente una cerca autonomia economica, può essere eretta, previa consultazione di tutti i suoi membri, in Vicariato provinciale dal Capitolo della Provincia, con il consenso del Consiglio generalizio.
b) Il Vicariato rimane parte integrante della Provincia. Tra la Provincia e il Vicariato si stipuli una Convenzione su ciò che concerne la formazione, il personale, i mezzi finanziari e la partecipazione al Capitolo provinciale elettivo
c) La Convenzione tra la Provincia e il Vicariato, redatta sulla base delle indicazioni fornite dai rispettivi Capitoli, sarà approvata dal Consiglio provinciale e dal Consiglio vicariale e confermata dal Consiglio generalizio.
Tale Convenzione venga sottoposta a revisione in occasione del Capitolo vicariale elettivo e le eventuali modifiche siano approvate dal Consiglio provinciale.

241. a) Ogni tre anni il Vicariato celebra il Capitolo vicariale per la elezione dei Consiglieri, per il rinnovamento, la programmazione e l'amministrazione. 
b) Spetta al Direttorio definire quanto e previsto nell'articolo 204 b).
c) Per la preparazione del Capitolo vicariale si osservi la norma contenuta nell'articolo 206 delle Costituzioni.

242. Il Priore provinciale tre mesi prima, consultato il Vicario provinciale, convoca il Capitolo vicariale elettivo, indica la data d'inizio degli eventuali scrutini per l'elezione del Vicario, comunica la data e il luogo del Capitolo, fissati dal Consiglio vicariale.

243. a) Partecipano al Capitolo vicariale elettivo con diritto di voto: il Priore generale e il Priore provinciale; il Vicario provinciale neoeletto; il Vicario e i Consiglieri uscenti; i Priori.
b) Tutti i professi solenni hanno diritto di partecipare al Capitolo vicariale con diritto di voto.
Spetta al Direttorio del Vicariato stabilire le modalità per l'attuazione pratica di questa norma.

244. a) Il Capitolo vicariale è presieduto dal Priore generale o dal Priore provinciale; in caso di loro assenza, è presieduto da un loro delegato o dal Vicario provinciale.
b) Gli Atti del Capitolo vicariale elettivo vengono approvati dal Consiglio vicariale e confermati dal Priore provinciale.

245. a) Il Vicario provinciale presiede alla vita della comunità vicariale.
Per la validità della sua elezione si richiedono cinque anni di Professione solenne.
Egli, il Consiglio e il Capitolo del Vicariato hanno la stessa autorità del Priore, del Consiglio e del Capitolo provinciale, salvo le limitazioni stabilite dal Direttorio della Provincia.
b) Il Vicario provinciale viene eletto per tre anni e può essere rieletto solo per un altro triennio consecutivo. Un'altra sua rielezione può avvenire solo dopo un congruo spazio di tempo da stabilirsi nel Direttorio vicariale.
c) Qualora il Vicario, allo scadere del triennio, sia eletto a suffragio universale, la sua conferma e l'assunzione dell'ufficio avvengono all'inizio dei lavori capitolari.

246. a) Nella elezione del Vicario provinciale hanno voce attiva i professi solenni assegnati di famiglia nei conventi del Vicariato al momento dell'indizione del Capitolo.
b) Possono essere eletti all'ufficio di Vicario provinciale i professi solenni figli della Provincia o assegnati di famiglia nei conventi del Vicariato al momento dell'indizione del Capitolo.

247. a) Nel Vicariato dove risiedono almeno quindici professi di voti solenni, il Vicario provinciale viene eletto a suffragio universale.
b) Nel Vicariato dove risiedono meno di quindici professi di voti solenni, il Vicario provinciale viene eletto dal Consiglio provinciale, previa consultazione dei frati dei Vicariato.
Tuttavia il Capitolo vicariale può inserire nel proprio Direttorio una norma che preveda la possibilità di eleggere il Vicario a suffragio universale.
c) I frati del Vicariato che eleggono il Vicario a suffragio universale non partecipano alla elezione del Priore provinciale.

248. a) Rendendosi vacante l'ufficio di un Vicario eletto a suffragio universale, il primo Consigliere indice, appena possibile, l'elezione del successore, secondo le norme stabilite dalle Costituzioni e dal Direttorio.
b) Qualora il Vicario sia stato eletto dal Consiglio della Provincia, il Priore provinciale procede tempestivamente alla consultazione del Vicariato.

249. a) il Consiglio Vicariale è composto dal Vicario e da almeno tre Consiglieri, eletti secondo le norme delle Costituzioni e del Direttorio, e confermati da chi presiede il Capitolo vicariale elettivo; negli altri casi, vengono confermati dal Priore provinciale.
Qualora il Capitolo elettivo sia presieduto dal Vicario provinciale, la sua elezione deve essere previamente confermata dal Priore provinciale.
b) Il primo Consigliere funge da Socio e sostituisce il Vicario provinciale in caso di sua assenza.
c) I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti per più trienni.
Il Direttorio vicariale può stabilire un numerò superiore di Consiglieri.

250. a) Rendendosi vacante l'ufficio di un Consigliere in un Consiglio eletto dal Capitolo del Vicariato, il Consiglio vicariale procede all'elezione di un nuovo Consigliere, dopo aver consultato i frati del Vicariato stesso, secondo le modalità stabilite dal Direttorio. 
b) Qualora il Direttorio affidi l'elezione dei Consiglieri al Consiglio della Provincia, spetta a quest'ultimo procedere tempestivamente all'elezione del nuovo Consigliere, previa consultazione dei frati del Vicariato.

251. Su richiesta del Capitolo vicariale, previa approvazione del Capitolo provinciale, il Capitolo generale può erigere il Vicariato in Provincia.

Capitolo XXXV – Il Direttorio

252. a) Ogni Provincia e Vicariato o gruppo di Province e Vicariati, debbono avere un Direttorio per l'applicazione locale delle Costituzioni, emanato dai rispettivi Capitoli e confermato dal Consiglio generalizio.
b) Il Direttorio vicariale per essere confermato dal Consiglio generalizio necessita dell'approvazione previa del Consiglio della Provincia.
c) Per introdurre modifiche al Direttorio si osserverà la stessa procedura indicata alle lettere a) e b) del presente articolo.

253. Tutto ciò che nelle Costituzioni e rinviato al Direttorio, ne costituisce materia necessaria. 
I Capitoli provinciali possono inserire nel Direttorio anche altre norme ritenute utili, purché non siano in contrasto con il testo costituzionale o limitative di esso.

IV. Comunità dell’Ordine

Capitolo XXXVI – Il Capitolo generale

254. L'Ordine celebra il Capitolo ogni sei anni, o prima a tenore dell'articolo 272, per l'elezione del Priore generale, del Procuratore dell'Ordine, dei Consiglieri generali e del Segretario dell'Ordine; per la tutela del suo patrimonio spirituale e per un rinnovamento che sia in armonia con esso; per l'incremento dell'unità dell'Ordine, l'aggiornamento legislativo, la programmazione e l'amministrazione.

255. Il Priore generale determinerà un anno prima il tempo approssimativo del Capitolo generale e lo convocherà sei mesi prima indicandone il luogo e la data.

256. Sei mesi prima del Capitolo, il Segretariato di ogni Provincia invierà al Consiglio generalizio tutte le proposte ricevute dal Consiglio provinciale, dalle comunità, dai gruppi specializzati e dai singoli frati. Questi ultimi possono inviare le loro proposte anche direttamente al Consiglio generalizio.
Tre mesi prima del Capitolo, l'Agenda sarà mandata ai frati dell'Ordine e a coloro che, a norma delle Costituzioni, possono partecipare al Capitolo.

257. a) Hanno voto nel Capitolo generale: il Priore generale, il Procuratore dell'Ordine, il Priore generale del precedente mandato, i Consiglieri generali, i Priori provinciali, i Vicari provinciali, il Segretario dell'Ordine e i delegati, che non devono essere in numero inferiore ai capitolari di diritto.
b) Il Capitolo generale stabilisce il criterio proporzionale da seguire per l'elezione dei delegati al Capitolo generale immediatamente successivo.
c) Il Consiglio generalizio può invitare al Capitolo generale – senza diritto di voto – frati la cui presenza sia motivata da ragioni inerenti ai lavori previsti dall'Agenda o da ragioni di rappresentatività.

258. a) I Delegati si eleggono come segue: esclusi i capitolari di diritto, possono eleggere ed essere eletti delegati i frati di voti solenni che il giorno dell'indizione del Capitolo risultano assegnati di famiglia nei conventi dipendenti dal Priore generale, nei conventi della Provincia e del Vicariato. 
b) il metodo e il numero degli scrutini per l'elezione dei delegati di ogni Provincia e Vicariato verranno stabiliti dal Direttorio; per l'elezione dei delegati dei conventi dipendenti dal Priore generale verranno stabiliti dal Consiglio generalizio.

259. La sessione per l'elezione del Priore generale è presieduta dal capitolare vocale più anziano di Professione.

260. L'elezione del Priore generale avviene in sei scrutini e a maggioranza assoluta computata sul numero dei vocali presenti.

261. a) Se nel quinto scrutinio nessuno risulta eletto, nel sesto avranno voce passiva solo i due candidati che hanno ottenuto maggiori suffragi nella votazione precedente. I due candidati si astengono dal voto.
b) Risulterà eletto colui che otterrà la maggioranza dei suffragi. In caso di parità di voti, l’elezione spetta al più anziano di Professione; qualora vi fosse uguaglianza di Professione, al più anziano di età.

262. Si eleggono uno ad uno, in sei scrutini e per scheda, il Procuratore dell'Ordine e i quattro Consiglieri generali, scegliendo questi ultimi, per quanto è possibile, da differenti Nazioni.
Se qualcuno degli eletti fosse assente il Capitolo prosegue come d'ordinario.

263. Il Priore generale, il Procuratore dell'Ordine e i Consiglieri generali pronunciano il loro giuramento secondo il rito previsto nel Direttorio liturgico.

264. Gli Atti del Capitolo generale vengono approvati dal Consiglio generalizio.

265. Il Capitolo generale seguirà le norme procedurali stabilite negli Ordinamenti.

Capitolo XXXVII – Il Priore generale

266. Il Priore generale è guida dell'intero Ordine, ha autorità su tutti i frati, i conventi e le Province, a norma di queste Costituzioni, e la esercita in spirito di servizio.

267. E’ compito del Priore generale convocare il Consiglio generalizio, collaborare con i Priori e i Vicari provinciali e con i loro Consigli, incoraggiando, vigilando e consigliando.
Non faccia ciò che spetta al Priore e al Vicario provinciale o al Priore conventuale, a meno che essi non siano negligenti nell'adempimento del loro ufficio; e anche allora limitatamente al caso particolare.

268. Spetta al Priore generale con u consenso del suo Consiglio;
a) erigere, trasferire, sopprimere una casa di noviziato con decreto scritto;
b) concedere a un candidato, in via eccezionale e in casi particolari, di compiere il noviziato in una casa dell'Ordine a ciò non appositamente eretta;
c) concedere ad un professo di voti solenni di passare ad altro Istituto religioso, e viceversa; 
d) concedere ad un professo di voti solenni, per una grave causa, l'Indulto di esclaustrazione, per un periodo non superiore a tre anni;
e) chiedere alla Santa Sede d'imporre l'esclaustrazione ad un religioso;
f) concedere ad un professo di voti temporanei di lasciare l'Ordine prima dello scadere della Professione;
g) riammettere nell'Ordine, senza l'obbligo di ripetere il noviziato, colui che al termine del noviziato stesso o dopo la Professione è uscito legittimamente;
h) concedere per iscritto l'autorizzazione per gli atti amministrativi riguardanti gli acquisti e le vendite dei beni, secondo quanto è stabilito dalle Costituzioni (cf. CDC can 638 § 3).

269. a) Il Priore generale visiterà almeno una volta durante il suo mandato le singole Province e Vicariati, accompagnato da uno o, se lo ritiene necessario, da più frati di sua scelta; potrà visitare da solo o per mezzo di un delegato, se sarà possibile, tutti i conventi.
b) Può convocare il Consiglio provinciale, il Consiglio vicariale e il Capitolo conventuale ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e votare in esso.

270. Il Priore generale viene eletto per sei anni e può essere rieletto solo per un altro sessennio consecutivo.
Per la validità dell'elezione, sono richiesti cinque anni di Professione solenne.
Si esclude la postulazione.

271. Il Priore generale, all'inizio del suo mandato, nominerà stabilmente Vicario generale il Procuratore dell'Ordine o uno dei suoi Consiglieri generali, perché lo sostituisca quando è assente.

272. Rendendosi vacante l'ufficio di Priore generale, il Vicario ne assume la piena autorità fino al prossimo Capitolo generale, che egli stesso convocherà entro tre mesi. Il Priore generale, nuovo eletto, rimarrà in carica fino al prossimo Capitolo generale ordinario.

273. Il Priore generale, per una grave e proporzionata causa, può dispensare dalle Costituzioni, su articoli che non sono leggi costitutive, anche un'intera Provincia.

Capitolo XXXVIII – Il Procuratore dell’Ordine

274. Compito del Procuratore dell'Ordine è di curare l'interesse dei singoli frati, delle comunità, delle Province e dell'Ordine nelle loro relazioni con la Sede Apostolica.

275. Il Procuratore dell'Ordine informi il Priore generale di ciò che tratta con la Curia romana, e lo consulti sempre nelle questioni di maggiore importanza.

276. Il Procuratore dell'Ordine dura in carica sei anni e può essere rieletto.

277. Rendendosi vacante l'ufficio di Procuratore dell'Ordine, il Priore generale e il suo Consiglio, interpellati i Priori e i Vicari provinciali, eleggeranno quanto prima il successore, il quale rimarrà in carica fino al prossimo Capitolo generale.

Capitolo XXXIX – I Consiglieri generali 

278. a) I Consiglieri sono quattro, per quanto è possibile di nazionalità e di lingua diverse.
b) E' loro compito assistere il Priore generale nel governo e nell'amministrazione degli affari dell'Ordine.
La natura del loro ufficio richiede che risiedano a Roma.

279. Nel Capitolo generale, il Priore generale, consultati i Priori e i Vicari provinciali interessati, assegnerà a ciascun Consigliere le Province e i Vicariati da rappresentare secondo le modalità stabilite dal Consiglio generalizio.

280. a) I Consiglieri generali durano in carica sei anni e non possono essere rieletti per un terzo sessennio consecutivo. Si esclude la postulazione.
b) Rendendosi vacante l'ufficio di un Consigliere generale, il Consiglio generalizio, consultati i Priori e i Vicari provinciali, eleggerà quanto prima il successore, il quale rimarrà in carica fino al prossimo Capitolo generale.

281. Il Consiglio generalizio è composto dal Priore generale e dai quattro Consiglieri generali, nonché dal Procuratore dell'Ordine qualora egli sia stato nominato Vicario generale.

282. E' competenza del Consiglio generalizio procedere con voto collegiale ai seguenti atti:
a) erigere o sopprimere una casa religiosa a norma dei cann. 609 §1 e 616 §1, salvo quanto è stabilito all'articolo 268 a);
b) dare il consenso a una Provincia per l'accettazione di una Missione all'estero;
c) risolvere le cause tra Provincia e Provincia, tra Provincia e Vicariato provinciale, ed esaminare gli eventuali ricorsi dei frati;
d) rimuovere un Priore provinciale per ragioni particolarmente gravi, dopo aver consultato il Consiglio provinciale;
e) agire, quale Consiglio provinciale, per i conventi posti sotto l'immediata giurisdizione del Priore generale, salvo quanto è disposto nell'articolo 233 e.;
f) interpretare praticamente le Costituzioni nei casi particolari;
g) attuare quanto è deciso dal Capitolo generale sulla erezione, divisione e soppressione di una Provincia, sulla riunione di varie Province e la determinazione di nuovi confini.

Capitolo XL – Segretariati e Ufficiali generali 

283. Su proposta del Priore generale, consultati i Priori e i Vicari provinciali, il Capitolo generale elegge il Segretario dell'Ordine.

284. E' compito del Segretario dell'Ordine:
a) redigere gli atti pubblici dell'Ordine, del Priore generale, del Consiglio generalizio e del Capitolo generale;
b) custodire l'archivio corrente e di deposito dell'Ordine;
c) curare, in accordo con il Consiglio generalizio, il collegamento dei Segretariati generali, secondo le modalità stabilite dal Consiglio generalizio stesso;
d) curare la pubblicazione degli Acta Ordinis Servorum Beatae Mariae Virginis.

285. a) Il Consiglio generalizio, con la piena collaborazione di tutte le Province e Vicariati, eleggerà: 
il Segretario per il Centro delle Comunicazioni;
il Presidente della Commissione Liturgica Internazionale O.S.M.;
il Segretario generale per le Missioni;
il Reggente generale degli Studi;
il Presidente dell'Istituto Storico;
l'Archivista per il Fondo Storico;
il Postulatore per le Cause di beatificazione e canonizzazione;
il Segretario per l'Ordine Secolare e i Gruppi laici;
l'Economo generale.
b) Il Consiglio generalizio determinerà le competenze e il funzionamento dei vari Segretariati e la durata in carica dei singoli ufficiali.

286. Il Consiglio generalizio ha facoltà di organizzare, con la piena collaborazione di tutte le Province e Vicariati, la Curia generalizia con altri Segretariati ed Uffici e di determinarne le competenze. Tali Segretariati ed Uffici resteranno in funzione ad nutum del Priore generale.

287. Il Procuratore dell'Ordine, i Segretari e gli Ufficiali generali siano consultati dal Consiglio generalizio ogni qualvolta si trattano questioni importanti dì loro competenza.

V. Amministrazione dei Beni

Capitolo XLI – Comunione e amministrazione dei beni

288. I Servi di Maria, consapevoli che quanto possiedono, oltre che frutto del loro lavoro è dono della Provvidenza, lo amministreranno con prudenza e saggezza, in spirito di servizio e di solidarietà.
I fratelli incaricati dell’amministrazione dei beni, compiendo questo servizio, contribuiscano alla realizzazione di un autentico spirito di povertà e di comunione.

289. a) I conventi, i Vicariati, le Province e l'Ordine possono acquistare, possedere, amministrare e alienare beni mobili e immobili. In vista del bene comune, i Capitoli vicariali e provinciali possono disporre dei beni dei conventi, del Vicariato, della Provincia; nonché stabilire norme circa le eccedenze finanziarie delle amministrazioni conventuali.
b) Le comunità locali, le Province e l'Ordine sono vincolati, nell'uso dei beni, da diritti e doveri reciproci, secondo le norme stabilite dalle Costituzioni e dai Direttori.
c) Le comunità locali, le Province e l'Ordine, oltre a compiere i suddetti impegni, considerino e ordinino i loro beni al servizio dei fratelli e dei poveri.
Siano sensibili e pronti ad aiutare, nei limiti delle loro possibilità, i familiari dei frati e il fratello che lascia l'Ordine, qualora ne avessero bisogno.

290. I beni temporali sono amministrati dall'Economo conventuale, provinciale e generale sotto la direzione e il controllo dei rispettivi Priori, Consigli e Capitoli. Gli Economi hanno, nel loro campo e nei limiti fissati, iniziativa e responsabilità.

291. a) Gli Economi vicariali e provinciali, nell'amministrazione dei beni, sono coadiuvati da un Consiglio di amministrazione. Spetta al Direttorio determinare le competenze del Consiglio di amministrazione e stabilire norme per il suo funzionamento e per la, nomina, e la durata in carica dei membri.
b) Il Consiglio di amministrazione dell'Ordine è formato dall'Economo generale, come presidente, e da almeno tre consiglieri eletti dal Consiglio generalizio.
I consiglieri siano frati competenti e possibilmente di nazionalità diversa.
A questo Consiglio possono partecipare anche periti laici.
Compiti del Consiglio di amministrazione sono:
1) Assistere l'Economo generale e il Consiglio generalizio nella soluzione dei principali problemi economici dell'Ordine.
2) Esaminare le relazioni e i preventivi economici dei Vicariati, delle Province e dell'Ordine.

292. Il metodo di contabilità da seguire nelle varie amministrazioni è stabilito dal Direttorio su proposta del Consiglio di amministrazione.

293. Le attività conventuali, vicariali, provinciali o generali che hanno un interesse e una importanza specifica, devono avere una amministrazione propria, la quale deve essere inserita, tramite gli Economi conventuali, vicariali, provinciali e generale, nell'organizzazione descritta all'articolo seguente.

294. a) L'Economo conventuale e gli altri amministratori della comunità, oltre al resoconto previsto dal Direttorio, devono presentare al Capitolo conventuale un resoconto annuale accompagnato da un preventivo per l'anno seguente, il quale sarà discusso e approvato dalla comunità.
Al termine dell'esercizio finanziario, i resoconti e i preventivi annuali delle amministrazioni conventuali vengono inviati all'Economo vicariale o provinciale; questi, se vi riscontra serie difficoltà, ne informerà il rispettivo Consiglio, al quale spetta provvedere.
b) Gli Economi vicariali e provinciali presentano ai rispettivi Consigli, per l'approvazione, i resoconti e i preventivi delle loro amministrazioni; presentano, poi, per una informazione, al Capitolo vicariale o provinciale, i resoconti e i preventivi delle amministrazioni, del vari conventi. 
Entro il mese di marzo, danno all'Economo generale una relazione particolareggiata della loro amministrazione e delle varie amministrazioni vicariali o provinciali e conventuali.
c) L'Economo generale rende conto della sua amministrazione e da relazione dì tutte le amministrazioni generali, provinciali e vicariali al Capitolo generale e ogni anno al Consiglio generalizio.
d) Le modalità per il rendiconto delle varie amministrazioni sono fissate rispettivamente dal Consiglio vicariale, provinciale e generale.

295. a) I resoconti annuali devono essere accompagnati da una relazione che illustri chiaramente la situazione economica del Vicariato e della Provincia e da un preventivo per l'esercizio finanziario seguente.
b) Una relazione economica dell’intero Ordine e un preventivo dell'Economato generale verranno inviati ogni anno ai Consigli provinciali e vicariali.

296. Tutti gli atti di riconoscimento giuridico e civile della Provincia e dei conventi, tutte le Convenzioni tra Provincia o conventi e Diocesi, e tra Provincia e Vicariati, gli atti di proprietà degli immobili nonché gli atti relativi a debiti e obbligazioni devono essere conservati nella Curia provinciale e una copia o un estratto di essi deve essere trasmessa al convento interessato e alla Curia generalizia.
Ogni convento abbia un inventario dei beni di valore storico e artistico.

297. Nessun frate senza il permesso scritto del suo Priore provinciale o Vicario provinciale o, se è di famiglia in una comunità generalizia, del Priore generale, riceva o tenga presso di sé o presso altri, beni o denari altrui in deposito o in qualunque altra forma, anche se consegnati a titolo di fiducia e segretamente. Il frate ogni anno, in occasione della Visita canonica, renda conto del deposito.

298. a) Tutti i beni frutto del nostro lavoro o ricevuti come dono, pensione, sussidio, assicurazione a qualunque titolo, rimangono acquisiti, all'Ordine.
b) L'uso dei beni mobili per i singoli frati è regolato dal Direttorio, secondo il voto e lo spirito di povertà.

299. La specificazione degli atti che eccedono il limite e le modalità dell'amministrazione ordinaria e la fissazione delle condizioni per la loro valida esecuzione sono demandate ai Direttori provinciali e vicariali.

300. I limiti massimi delle spese non concernenti l'ordinaria amministrazione, consentite al Consiglio vicariale e al Consiglio provinciale, all'Economo vicariale e all'Economo provinciale, ai Vicari e ai Priori provinciali, ai Capitoli e ai Priori conventuali, sono fissali dal Direttorio.
I limiti massimi per le spese non ordinarie consentite al Priore generale, all'Economo generale, ai Capitoli e ai Priori dei conventi posti sotto l'immediata giurisdizione del Priore generale, sono fissati dal Consiglio generalizio.

301. I Capitoli e i Consigli possono permettere di contrarre debiti, di vendere e obbligare beni mobili e immobili, di alienare i preziosi e qualsiasi altro bene nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Direttorio, tenuto conto dei limiti fissati dalla Santa Sede, al di sopra del quali si deve chiedere autorizzazione alla medesima. La stessa autorizzazione è richiesta quando si tratta di donazioni votive fatte alla Chiesa o di beni preziosi per valore artistico o storico. 
Il Consiglio generalizio fissa i limiti e stabilisce le modalità per i conventi posti sotto l'immediata giurisdizione del Priore generale.

302. a) Il contributo di ogni convento e di ogni amministrazione in favore delle necessità del Vicariato o della Provincia è fissato dal Direttorio.
b) Il Consiglio generalizio, tenuti presenti i resoconti amministrativi inviati, fissa annualmente il contributo che ogni Provincia e ogni Vicariato deve versare alla Curia generalizia.
c) Se l'Ordine, in particolari circostanze, dovesse compiere una spesa straordinaria o se, in un caso speciale, fosse richiesto di un aiuto per sovvenire a peculiari necessità di una Provincia o di un Vicariato, il Consiglio generalizio, consultati i Consigli vicariali e i Consigli provinciali, può stabilire un contributo straordinario.

303. Le offerte dei fedeli per la celebrazione di sante Messe siano diligentemente registrate e le intenzioni debitamente soddisfatte. Le offerte relative a intenzioni non soddisfatte in tempo debito siano trasmesse agli Economi provinciali e all'Economo generale.

304. Il Priore provinciale e, per le case generalizie, il Priore generale devono vigilare perché tutti i beni siano debitamente assicurati e perché tutti i frati, compresi quelli dei Vicariali, siano iscritti alle assicurazioni sociali del Paese, specialmente alle assicurazioni per le malattie e per la pensione di vecchiaia.


Comunione nella famiglia dei Servi

 

Capitolo XLII – Monache, Suore, Istituti Secolari, Ordine Secolare, altri Gruppi Laici

305. I frati Servi di Maria, continuando un'antica e viva tradizione, costituiscono una sola famiglia con le religiose e con i membri degli Istituti Secolari, dell'Ordine Secolare e dei Gruppi laici, che condividono lo stesso ideale, gli impegni di vita evangelico-apostolica e la pietà verso la Madre di Dio.

306. I frati mantengano con le Monache serve di Maria viva e fraterna comunione spirituale, valorizzando il loro specifico ministero di preghiera.
I monasteri direttamente affidati alla giurisdizione dell'Ordine sono assistiti dai Superiori maggiori a norma del Diritto comune.

307. Per una comune crescita religiosa e per un più efficace servizio ecclesiale, i frati collaborino con le suore Serve di Maria e con gli Istituti Secolari aggregati all'Ordine.
I Consigli e i Segretariati, ove esistono, promuovano la mutua collaborazione,

308. a) Ogni comunità di Servi:
1) promuova lo sviluppo e l'aggiornamento dell'Ordine Secolare;
2) favorisca il costituirsi di gruppi laici tra i fedeli che desiderano vivere la consacrazione battesimale secondo lo spirito del nostro Ordine e che si sentono una sola famiglia con i Servi di Maria e accettano gli impegni e le norme proprie del gruppo.
b) Spetta al Capitolo conventuale riconoscere l'autenticità servitana di un gruppo che sorge presso una comunità di frati. In altri casi spetta al Consiglio provinciale. Anche le altre famiglie servitane (Monache, Suore, Istituti Secolari) possono riconoscere l'autenticità di un gruppo che sorge presso di loro.
c) I Consigli provinciali e i Consigli vicariati costituiscano dei Segretariati per l'animazione e il collegamento di questi gruppi.

309. E’ facoltà dei Consiglio generalizio aggregare all'Ordine, qualora ne facciano richiesta, nuove Congregazioni e Istituti Secolari, dopo averne costatata l'affinità spirituale.
Tale aggregazione comporta l'accettazione degli elementi essenziali delle nostre Costituzioni, l'adozione dei libri liturgici dell'Ordine e, possibilmente, l'assunzione del nome «Servi di Maria».

310. In occasione dei Capitoli generali, provinciali e conventuali, i rispettivi Priori o Vicari potranno rivolgere l'invito alle Monache, alle Suore, ai mèmbri degli Istituti Secolari, dell'Ordine Secolare e dei Gruppi laici per una loro partecipazione rappresentativa alla discussione di argomenti di interesse comune.

311. Il Priore generale e i Priori provinciali e conventuali incoraggino i frati, preparati e disponibili, a favorire tra i gruppi, sia religiosi, sia laici, a noi uniti, un'adeguata conoscenza della storia e della spiritualità dei Servi, e soprattutto della dottrina sulla Vergine nel mistero di Cristo e della Chiesa. 


costituzioni


Capitolo XLIII – Interpretazione e osservanza delle Costituzioni

312. Il Capitolo generale può apportare dei cambiamenti nelle Costituzioni; essi entreranno in vigore dopo aver ottenuto l'approvazione della Santa Sede.
Per il loro inserimento nelle Costituzioni è necessaria l'approvazione, a maggioranza assoluta di voti, di tre Capitoli generali consecutivi, e la conferma della Santa Sede.

313. Il Capitolo generale interpreta ufficialmente le Costituzioni.
L'interpretazione autentica è riservata alla Santa Sede.
Il Consiglio generalizio, adunato al completo, può dare un'interpretazione pratica valevole fino al prossimo Capitolo generale.

314. Se in qualche Provincia, a causa di particolari circostanze, uno o più articoli di queste Costituzioni non potessero essere osservati, il Consiglio generalizio, su richiesta del Capitolo provinciale, deciderà in merito.
La norma pratica sarà valida fino al prossimo Capitolo generale.

315. Se un frate fosse causa di scandalo o avesse trasgredito in modo grave le presenti Costituzioni, i Priori lo richiamino e usino i mezzi più idonei al suo emendamento.

316. Nell’esercizio del potere giudiziario, quando sia richiesto, si seguiranno le norme del Diritto comune e lo spirito del capitolo VI delle presenti Costituzioni.

317. Qualora si verificassero casi non contemplati nel testo costituzionale, il Consiglio generalizio vi provvederà emanando speciali norme valevoli fino al prossimo Capitolo generale. 

318. Tutti i frati devono osservare integralmente le presenti Costituzioni secondo l'impegno assunto con la Professione religiosa, e tendere così alla perfezione della carità nel servizio del Regno di Dio.


epilogo


319. Perseguendo, nella nostra vita, l'ideale di giungere alla perfetta statura di Cristo (cf. Ef 4, 13), avremo verso le creature solo rapporti di pace, di misericordia, di giustizia e di amore costruttivo (cf. Mt 5, 3-9).
In questo impegno di servizio, la figura di Maria ai piedi delta Croce sia la nostra immagine conduttrice. Poiché il Figlio dell'uomo è ancora crocifisso nei suoi fratelli, noi, Servi della Madre, vogliamo essere con Lei ai piedi delle infinite croci, per recarvi conforto e cooperazione redentrice.
Nella nostra dedizione ad un amore sempre più grande, prenderemo ogni giorno la nostra croce (cf. Lc 9, 23) e, ricordando che saremo giudicati sulle parole: «ero affamato e mi avete nutrito..., ero nudo e mi avete vestito ...» (Mt 25, 35-36), vogliamo rinunciare ai nostri interessi per seguire Gesù nella sua opera di salvezza dell'uomo.
La creazione è ancora nel dolore e nel travaglio (cf. Rm 8, 22). Ma la consapevolezza di essere portatori di quelle energie che la libereranno dalla schiavitù della corruzione per introdurla nella libertà dei figli di Dio (cf. Rm 8, 21), ci dia la gioia promessa da Cristo, che nessuno ci potrà mai togliere (cf. Gv 16, 22).



ordinamenti

Capitolo Provinciale

1. Il Presidente del Capitolo:
- nomina il Vicario capitolare;
- precisa l'ora della concelebrazione della Messa de Spiritu Sancto;
- fissa l'ora di inizio della prima sessione dell'Assemblea generale.

2. Appello dei Vocali da parte del Segretario della Provincia.
Proclamazione e conferma del Priore provinciale neo-eletto da parte del Priore generale.
Parole del Presidente.
Elezione di due scrutatori, su proposta del Presidente.
Elezione di almeno tre Vocali che, insieme con il Priore generale e il Priore provinciale, formano la Presidenza, cui spettano i medesimi compiti della Presidenza del Capitolo generale.

3. Distribuzione delle schede per l'elezione del Socio provinciale.

4. Ciascuno dei votanti compila la propria scheda come segue: Eleggo Socio provinciale N. …; quindi la piega e la consegna allo scrutatore.

5. Gli scrutatori, raccolte tutte le schede, le consegnano al Presidente, il quale, verificato che il loro numero non sia superiore a quello dei votanti, apre ciascuna scheda, la legge e la mostra al primo scrutatore, che la consegna al secondo perché la legga pubblicamente.

6. Lette le schede, il Segretario annuncia ufficialmente il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato. Risulta eletto colui che ha ricevuto oltre la metà dei suffragi e si rende noto il numero dei voti da lui ottenuti.

7. Se al quinto scrutinio nessuno risulta eletto, al sesto scrutinio avranno voce passiva solo i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nello scrutinio precedente.
Questi due frati si astengono dalla votazione.
Risulta eletto colui che otterrà più voci. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di Professione religiosa e, nel caso di uguale anzianità di Professione, il più anziano di età.

8. I Consiglieri provinciali vengono eletti in sei scrutini e per scheda, secondo,il, metodo stabilito dal Direttorio.

9. Gli eletti vengono confermati nel loro ufficio dal Presidente. Se qualcuno di essi fosse assente, il Capitolo prosegue come d'ordinario.

10. Terminate le elezioni, se ne annunciano i risultati e gli scrutatori bruciano le schede.

11. Il Priore provinciale uscente, i Segretari e gli Ufficiali provinciali presentano rispettivamente una relazione sullo stato della Provinciale sulla loro attività, secondo il metodo stabilito dal Direttorio.

12. Si costituiscono le Commissioni per lo studio dell'Agenda e delle amministrazioni provinciali e conventuali. 

13. Il Capitolo, radunato in Assemblea plenaria, discute i risultati del lavoro svolto dalle commissioni, approva la programmazione ed emana eventuali Decreti.

14. E’ compito del Priore provinciale pubblicare gli Atti e inviarne copia a tutte le comunità della Provincia.

15. Per la liturgia di apertura e di chiusura del Capitolo e dell'impegno che assumono gli eletti, ci si atterrà a quanto stabilito dal Direttorio liturgico.

16. Osservata la sostanza di questi Ordinamenti, è lasciato al Capitolo stesso la programmazione dello svolgimento del Capitolo.

Capitolo Generale

17. Il Presidente del Capitolo:
- nomina il Vicario capitolare;
- stabilisce l'ora della concelebrazione della Messa de Spiritu Sancto;
- fissa l'ora di inizio della prima sessione per l'elezione della Presidenza.

18. Appello dei Vocali da parte del Segretario dell'Ordine.
Elezione di due scrutatori su proposta del Presidente.
Conferma del Regolamento approvato dal precedente Capitolo generale.

19. Elezione, secondo il metodo fissato dal Regolamento, di sei Vocali che, insieme con il Priore generale. Presidente ex iure, formano la Presidenza del Capitolo.

20. Relazione del Priore generale.
Relazioni delle Commissioni capitolari, dei Segretari e degli Ufficiali generali, dei Priori e Vicari provinciali.

21. Distribuzione delle schede per l'elezione del Priore generale.

22. Ciascuno dei votanti compila la propria scheda come segue: Eleggo Priore generale N....; quindi la piega e la consegna allo scrutatore.

23. Gli scrutatori, raccolte tutte le schede, le consegnano al Presidente, il quale, verificato che il loro numero non sia superiore a quello dei votanti, apre ciascuna scheda, la legge e la mostra al primo scrutatore, che la consegna al secondo perché la legga pubblicamente.

24. Lette le schede, il Segretario annuncia ufficialmente il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato. Risulta eletto colui che ha ricevuto oltre la metà dei suffragi e si rende noto il numero dei voti da lui ottenuti.

25. Il neo-eletto Priore generale prende il primo posto e riceve il Sigillo e le Costituzioni.

26. Per le altre elezioni, il Priore generale è libero di consultare i Capitolari con le modalità che riterrà più opportune.

27. Tutti gli eletti vengono confermati nel loro ufficio dal Priore generale.

28. Terminate le elezioni, se ne annunciano i risultati e gli scrutatori bruciano le schede.

29. Si costituiscono le Commissioni per lo studio dell'Agenda e dei problemi presentati al Capitolo.

30. Il Capitolo, radunato in Assemblea plenaria, discute i risultati del lavoro svolto dalle Commissioni, approva la programmazione ed emana eventuali Decreti.

31. Per la liturgia di apertura e di chiusura del Capitolo e dell'impegno che assumono gli eletti, ci si atterrà a quanto stabilito dal Direttorio liturgico.

 

 

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